Bonus edilizi, da Entrate risposte a dubbi contribuenti e operatori

22 novembre 2021
ROMA (ITALPRESS) – Arrivano dall’Agenzia delle Entrate le risposte ai primi quesiti sull’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione per esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, come previsto dal Dl n. 157/2021 in materia di bonus diversi dal Superbonus.
In particolare, nelle Faq appena pubblicate sul proprio sito internet, le Entrate rispondono ai dubbi di cittadini, imprese e professionisti su alcuni casi concreti analizzati alla luce delle novità normative introdotte di recente. Ad esempio, con riguardo ai bonus diversi dal Superbonus, l’Agenzia chiarisce che l’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’asseverazione, non si applica ai contribuenti che prima del 12 novembre 2021 (data di pubblicazione in gazzetta ufficiale del Dl n. 157/2021) hanno ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti ed esercitato l’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, anche se la relativa comunicazione non è stata ancora inviata.
Con riferimento, invece, ai tecnici, viene chiarito che i professionisti abilitati alla verifica della congruità delle spese per gli interventi ammessi al Superbonus possono rilasciare per lo stesso tipo di intervento anche la nuova attestazione di congruità delle spese sostenute prevista dall’articolo 1 del Dl n. 157/2021.
(ITALPRESS).

AVVISO AI NOSTRI LETTORI

Se ti è piaciuto questo articolo e ritieni il sito d'informazione InuoviVespri.it interessante, se vuoi puoi anche sostenerlo con una donazione. I InuoviVespri.it è un sito d'informazione indipendente che risponde soltato ai giornalisti che lo gestiscono. La nostra unica forza sta nei lettori che ci seguono e, possibilmente, che ci sostengono con il loro libero contributo.
-La redazione
Effettua una donazione con paypal


Commenti