- L’argomento viene affrontato in un’interrogazione presentata insieme dal parlamentare regionale Vincenzo Figuccia e dal MIAS (Movimento per l’Indipendenza e l‘Autonomia della Sicilia)
- “Chiarimenti circa l’obbligo vaccinale e violazioni costituzionali conseguenti ex art.32 Cost. Italiana e mancata applicazione dell’art.17 Statuto Autonomo Speciale. Conseguenti violazioni delle normative europee”
- Piano di potenziamento e di riorganizzazione della rete territoriale di assistenza primaria
- La Sentenza della Corte Costituzionale n. 134/2006
- La terapia domiciliare
- Le richieste al Governo regionale siciliano
L’argomento viene affrontato in un’interrogazione presentata insieme dal parlamentare regionale Vincenzo Figuccia e dal MIAS (Movimento per l’Indipendenza e l‘Autonomia della Sicilia)
Finalmente c’è qualcuno che si occupa del cosiddetto obbligo vaccinale per i medici e per gli infermieri. Il riferimento è al controverso vaccino sperimentale anti-Covid. Come si possano obbligare le persone a inocularsi un vaccino sperimentale – con lo stesso Stato che ne riconosce i limiti vietandone in alcuni casi l’utilizzazione – è veramente cosa incomprensibile. Non ci aspettiamo che il problema arrivi nel Parlamento nazionale, che ha trasformato in legge il Decreto che obbliga medici e infermieri a vaccinarsi pena la sospensione dello stipendio. Tutto questo in un Paese dove lo stesso Governo nazionale di Mario Draghi sta dimostrando di non sapere gestire la pandemia in generale e, soprattutto, di non sapere gestire la campagna di vaccinazione. Ad affrontare una questione molto delicata sono il parlamentare regionale Vincenzo Figuccia e Umberto Mendola, presidente del MIAS, sigla che sta per Movimento per l’Indipendenza e l‘Autonomia della Sicilia. Figuccia e il MIAS collaborano già da qualche tempo sui temi legati all’Autonomia siciliana. E lo fanno preparando insieme interrogazioni parlamentari. Agli atti c’è un’interrogazione sulle Prefetture in Sicilia e sull’articolo 15 dello Statuto, che fino ad oggi è stato aggirato.
“Chiarimenti circa l’obbligo vaccinale e violazioni costituzionali conseguenti ex art.32 Cost. Italiana e mancata applicazione dell’art.17 Statuto Autonomo Speciale. Conseguenti violazioni delle normative europee”
Ma andiamo all’interrogazione sull’obbligo vaccinale. Introduzione: “Chiarimenti circa l’obbligo vaccinale e violazioni costituzionali conseguenti ex art.32 Cost. Italiana e mancata applicazione dell’art.17 Statuto Autonomo Speciale. Conseguenti violazioni delle normative europee”. L’interrogazione è rivolta al Presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, e all’assessore per gli Enti locali e la Funzione Pubblica, Marco Zambuto. Nell’interrogazione si legge che il MIAS “rappresenta 143 operatori sanitari tra medici e infermieri, nell’interesse dei quali premettono quanto segue: ‘Sin dall’inizio, il protocollo deciso dal Ministro della Salute ha mostrato come l’attesa, per quanto vigile, ha pregiudicato le condizioni di salute dei pazienti affetti dal Covid, conducendoli inevitabilmente alla necessità di un trattamento sanitario tanto invasivo quanto letale. Le cure domiciliari consentono ai pazienti di essere seguiti al domicilio, garantendogli la vicinanza dei familiari e una guarigione che, nei casi più gravi di infezione, può risolversi in circa due settimane. La tempestiva presa in carico dei medici che applicano il protocollo domiciliare ha garantito, dunque, la guarigione dal virus, non a caso il TAR Lazio – Sezione Terza Quater con Ordinanza del 2-4 marzo 2021 ha sospeso l’efficacia della nota AIFA del 9 dicembre 2020 recante “principi di gestione dei casi Covid19 nel setting domiciliare”, nella parte in cui nei primi giorni di malattia da Sars-Covid, prevede unicamente una “vigilante attesa” e somministrazione di fans e paracetamolo, e nella parte in cui pone indicazioni di non utilizzo di tutti i farmaci generalmente utilizzati dai medici di medicina generale per i pazienti affetti da Covid. I ricorrenti hanno fatto valere il proprio diritto/dovere, avente giuridica rilevanza sia in sede civile che penale, di prescrivere i farmaci che essi hanno ritenuto più opportuni secondo scienza e coscienza, e che non può essere compresso nell’ottica di una attesa, potenzialmente pregiudizievole sia per il paziente che, sebbene sotto profili diversi, per i medici stessi. Con questa interrogazione, intendiamo sollecitare il governo regionale a guida del
Presidente Nello Musumeci, nonché l’Assessore alla Salute, ad applicare le cure domiciliari presentate a codesta commissione. Anche il Consiglio di Stato, con l’ordinanza del 23/04/2021 dispone con riferimento alla censura secondo la quale il TAR non si è soffermato, neppure in termini di sommaria delibazione, sul profilo dell’attendibilità scientifica delle “esperienze cliniche” dei ricorrenti in primo grado, il Collegio ritiene di condividere quanto affermato nel citato decreto cautelare n. 1833/2021, in relazione alla necessità di un più approfondito esame di tale profilo nella sede del giudizio di merito; – con riferimento alla sussistenza dell’interesse cautelare dei ricorrenti in primo grado, la natura dell’atto impugnato porta ad escludere l’esistenza di profili di pregiudizio dotati dell’attributo della irreparabilità, dal momento che la nota AIFA non pregiudica l’autonomia dei medici nella prescrizione, in scienza e coscienza, della terapia ritenuta più opportuna, laddove la sua sospensione fino alla definizione del giudizio di merito determina al contrario il venir meno di linee guida, fondate su evidenze scientifiche 26/4/2021 N. 03238/2021 REG.RIC. 3/4 documentate in giudizio, tali da fornire un ausilio
(ancorché non vincolante) a tale spazio di autonomia prescrittiva, comunque garantito'”.
Piano di potenziamento e di riorganizzazione della rete territoriale di assistenza primaria
“Dall’attento esame dello Statuto Siciliano – leggiamo sempre nell’interrogazione – si annovera la materia sanitaria fra quelle di competenza concorrente ai sensi dell’art 17, che cita i limiti dei principi e gli interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, l’Assemblea regionale può, al fine di soddisfare le condizioni particolari e gli interessi propri della Regione, emanare leggi, anche relative all’organizzazione dei servizi, in materia di igiene e sanità pubblica e assistenza sanitaria. Sulla base delle prerogative statutarie e sulla preminente accettazione, da parte di codesta Commissione, del Protocollo Domiciliare presentato in questa sede dal Comitato Tecnico – scientifico formato dai dottori…. proponiamo la seguente organizzazione del sistema sanitario regionale, autodeterminando una maggiore autonomia della Regione nel governo della sanità, in quanto non potrebbero essere sollevati dubbi circa la legittimità costituzionale, a fronte di una legge regionale, che non intende perseguire le condizioni di cura del Protocollo ministeriale, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost. spiega “l’intento di una più netta distinzione fra la competenza regionale a legiferare in queste materie e la competenza statale, limitata alla determinazione dei principi fondamentali della disciplina” (ved. sentenza n. 282 del 2002). Pertanto, in forza della clausola di maggior favore, di cui all’art 10 della Legge costituzionale n. 3/2011, si applica una maggiore estensione delle competenze regionali (rispetto a quelle statali) in materia di igiene, sanità e salute pubblica”.
La Sentenza della Corte Costituzionale n. 134/2006
“A tal proposito – prosegue l’interrogazione – è utile rammentare a codesta Commissione la Sentenza della Corte Costituzionale n. 134/2006: «Deve ritenersi che in questa materia l’applicazione dell’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 trovi fondamento nella maggiore estensione della “tutela della salute” rispetto alle corrispondenti competenze statutarie in materia sanitaria, di cui questa Corte ha in più occasioni sottolineato il carattere contenuto, atteso che esse non si risolvono “in una materia pienamente assimilabile agli altri settori di competenza regionale, sia per la particolare intensità dei limiti cui sono in tal campo sottoposte la legislazione e l’amministrazione delle Regioni, sia per le peculiari forme e modalità di finanziamento della relativa spesa pubblica”». Le disposizioni adottate dal governo hanno violato il “principio di legalità sostanziale” in quanto i Decreti Legge o i Dpcm sono privi di una base legale, in questo caso costituzionalmente illegittimi, poiché trattasi di norme sub-regolamentari che non possono limitare il potere di atti normativi gerarchicamente superiori. Non a caso il Parlamento non ha mai dato pieni poteri al governo i cui atti potrebbero essere legittimati solo per mezzo di una legge delega del Parlamento. Pertanto, tutta la produzione normativa da Marzo 2020 ha ecceduto il confine tra il
principio di separazione dei poteri dello Stato, unita alla competenza legislativa statale, incidendo sull’organizzazione dei servizi di spettanza regionale. Il c.d. protocollo del Ministero della Salute, rientra nelle eccedenze di cui sopra, pertanto, considerando che il governo nazionale ha sconfinato i limiti imposti dalla Costituzione, riteniamo che, senza una legge dello Stato che imponga le cure
previste dal protocollo ministeriale in atto prescritti esclusivamente a mezzo di una circolare, la Regione possa far valere la c.d. “ clausola di salvaguardia ”, che rende salve le attribuzioni degli statuti speciali. Lo Statuto siciliano legittima la titolarità nella competenza legislativa concorrente in forza dell’art 17, lettera b) c), e nell’esercizio della potestà, la Regione Siciliana deve garantire le prestazioni di assistenza igienico-sanitaria e ospedaliera, non inferiori agli standard. Riteniamo non sia necessario ribadire che in un anno il terrore mediatico ha condotto alla psicosi di molti cittadini che hanno perso il “senso della ragione”; l’aver martellato sulle terribile probabilità di finire in terapia intensiva, ha fatto si che non è stata mai valutata la circostanza che, secondo “scienza e coscienza”, i medici di varie associazioni, anche in Sicilia, hanno curato al proprio domicilio i pazienti affetti dal Covid 19. In riferimento alla profilassi dettata dall’Oms, riteniamo che tali raccomandazioni invadano la sovranità della competenza statale, incidendo su scelte relative
all’organizzazione del servizio sanitario di spettanza nazionale e regionale; quindi, anche se il Consiglio di Stato ha accolto in via cautelare il ricorso del Ministro della Salute e dell’Aifa, ciò non è di ostacolo in alcun modo e non impedisce ai medici di curare i pazienti con protocolli diversi, tenendo conto che l’ultima Circolare recante Gestione dei pazienti con infezione da Sars- Cov-2 del 26/04/2021, sulla gestione dei pazienti continua a ribadire che va fatta a mezzo della tachipirina e della vigile attesa, gestione che i fatti hanno dimostrato letale, e, incredibile ma vero, raccomanda di non utilizzare l’idrossiclorochina e di non assumere Vitamine C, D, la lattoferina e la quercitina, ovvero proprio quei medicamenti ed integratori che si sono dimostrati risolutivi nella cura della Covid 19. Il principio cardine della gestione del contenimento dei contagi è discutibile sotto tutti i punti di vista, tanto che la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità non ha mai raccomandato limitazioni, anzi l’esperienza sul campo ha chiaramente dimostrato come le indicazioni suggerite si sono rivelate totalmente inefficaci ed hanno provocato delle ricadute gravi sul sistema economico e sociale delle nazioni oltre agli eventi avversi in termini di numero di decessi verificatisi proprio per avere seguito tali prescrizioni”.
La terapia domiciliare
“Quanto sopra evidenzia -leggiamo ancora nell’interrogazione – che, seppur la terapia domiciliare esprima contenuti che si caratterizzano per soluzioni e pratiche di intervento alternative e, tuttavia meglio rispondenti soggettivamente alle esigenze concrete dei numerosi casi trattati, pertanto divergenti dalle disposizioni dettate dal Ministero, la scelta dell’opzione delle terapie domiciliari dimostratisi idonee a preservare la salute di tutti i cittadini, che potranno così accedere alle cure secondo il diritto a ricevere cure adeguate e non pregiudizievoli della loro salute, giustifica ampiamente e legittimamente che vengano disattese tali disposizioni ministeriali in forza di prevalenti ed irrinunciabili ragioni di tutela della salute finalizzate in concreto a salvare vite umane. In tale contesto l’applicazione, nella massima estensione, delle potestà legislative riconosciute dall’art. 17 lett. b) e c) dello Statuto Speciale della Regione Siciliana in tema di igiene e sanità pubblica nonché di assistenza sanitaria, appare risolutiva ai fini dell’adozione di strumenti normativi e regolamentari efficaci ed adeguati al superamento delle criticità che stanno ancora oggi caratterizzando l’approccio nel primo intervento a favore di coloro i quali manifestano serie sintomatologie rientranti tra quelle tipiche della Covid 19, indirizzandone la scelta verso le terapie domiciliari
quale soluzione che nei fatti si è dimostrata rispondere meglio alle emergenze epidemiologiche con la totalità dei soggetti trattati guariti”.
Le richieste al Governo regionale siciliano
Rilevato che tutto quanto sopra esposto è documentato e incontrovertibile, SI INTERROGANO LE SS.LL.
Per sapere:
Se esiste una volontà politica di rispettare la costituzione italiana ex art.32 nel vietare l’obbligo vaccinale.
Se esiste la volontà di applicare l’art.17 dello Statuto Autonomo Siciliano individuando in piena autonomia di protocolli non invasivi né per le terapie mediche né restrittive per la libertà personale dei cittadini.
Se esiste la volontà politica di applicare le terapie domiciliari all’interno di uno spazio in piena autonomia ex art.17 dello Statuto Autonomo Speciale della Regione Siciliana.
Foto tratta da Sky TG 24
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