Comincia a prendere corpo la protesta dei palermitani contro l’installazione delle antenne del 5G. Arriva un’articolata richiesta di accesso agli atti da parte di un folto gruppo di cittadini. A firmare l’atto è l’avvocato Giuseppe Cannizzo. Si chiede al Comune di bloccare le antenne già installate in via Lombardia, i via Veneto, in via Lo Jacono, in via Principe di Belmonte, in Piazza Politeama e presso il mercato del Capo
Tecnologia 5G a Palermo: la città si comincia a svegliare. Mentre in Consiglio comunale la questione è già oggetto di un’interrogazione, arriva un articolato documento di un nutrito gruppo di cittadini rappresentati dall’avvocato Giuseppe Cannizzo. E’ una “richiesta di accesso agli atti ex L. n. 241/90 e ss.mm.ii.–infrastruttura di rete e servizi 5G per la città metropolitana di Palermo”.
La richiesta di accesso agli atti è stata inoltrata al sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, al Consiglio comunale di Palermo, all’assessore comunale Leopoldo Piampiano, alla VII commissione consiliare del Consiglio comunale di Palermo e, per conoscenza, all’ARPA Sicilia (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente) e al Prefetto di Palermo.
La richiesta di accesso agli atti è molto documentata: è una sorta di miniera per chi intende saperne di più su una tecnologia – quella del 5G – che sta scatenando protesta in tutto il mondo.
Leggiamo questa interessantissima richiesta di accesso agli atti:
“PREMESSO
che il Consiglio dell’Unione Europea emanava in data 12 luglio 1999 la Raccomandazione n. 1999/519/CE relativa alla limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz, affermando come sia imperativo proteggere i singoli cittadini dagli effetti negativi sulla salute che possono derivare dall’esposizione ai campi elettromagnetici, come si ritenga necessario istituire un quadro comunitario in relazione alla protezione della popolazione con aggiornamenti, valutazioni e analisi periodiche degli impatti sulla salute anche in funzione dell’evoluzione tecnologica, chiedendo agli Stati membri di considerare anche i rischi nel decidere strategie e promuovendo la più ampia diffusione dell’informazione alla popolazione su effetti e provvedimenti di prevenzione adottati;
che la protezione dalle esposizioni è regolamentata dalla Legge Quadro n. 36 del 22 febbraio 2001 che si pone l’obiettivo di tutelare la salute, promuovere sia la ricerca scientifica sugli effetti sulla salute sia l’innovazione tecnologica per minimizzare intensità ed effetti;
con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 luglio 2003 sono stati fissati i limiti di esposizione ed i valori di attenzione, applicando l’insieme completo delle restrizioni stabilite nella Raccomandazione n. 1999/519/CE con una riduzione dei valori limite e di attenzione per tenere in conto, almeno a livello macroscopico, anche degli effetti a lungo termine non presi in considerazione nella raccomandazione;
la Direttiva Europea 2013/35/UE del 26 giugno 2013, recepita in Italia con D.Lgs. n. 159 del 1° agosto 2016che modifica il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, fissa i criteri minimi di sicurezza relativi all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) con lo scopo di assicurare salute e sicurezza individuale di ciascun lavoratore e definire una piattaforma minima di protezione per i lavoratori nell’Unione Europea;
il Decreto 28 gennaio 2017 del Ministero dell’Ambiente, sui criteri minimi ambientali da rispettarsi per gli edifici della pubblica amministrazione, richiede che si prediliga sempre la connessione via cavo o mediante Powerline rispetto al WiFi”.
E ancora:
RITENUTO
che nel 2005 è stato adottato dall’Unione Europea, il c.d Principio di Precauzione secondo cui “Quando le attività umane possono portare a un danno moralmente inaccettabile, che è scientificamente plausibile ma incerto, si dovranno intraprendere azioni per evitare o diminuire tale danno”;
che la sentenza del TAR Lazio n. 500 del 15 gennaio 2019 ha imposto l’obbligo di procedere a campagne di informazione ed educazione ambientale previste dall’articolo 10 comma 1 della Legge 36/2001, condannando i Ministeri Ambiente, Salute e Istruzione ad ottemperare;
che, secondo l’OMS circa il 3% della popolazione è affetta da problemi di elettrosensibilità (per l’Istituto di medicina sociale e preventiva dell’Università di Berna gli elettrosensibili arrivano al 5% degli elvetici mentre in Svezia studi indicano tale valore nel 10%);
il documento pubblicato nel 2019 dal Comitato scientifico sui rischi sanitari ambientali ed emergenti (SCHEER) della Commissione Europea, che afferma come il “5G lascia aperta la possibilità di conseguenze biologiche” ed ha evidenziato un chiaro segnale agli Stati membri, soprattutto all’Italia, sui pericoli socio-sanitari derivabili dall’attivazione ubiquitaria del 5G (che rileva gravissime criticità, in parte sconosciute sui problemi di salute e sicurezza dati) confermando l’urgente necessità di un intervento normativo nei riguardi della diffusione di tale nuova tecnologia 5G;
che è stato dimostrato in quattro studi (Rea 1991 Havas 2006, 2010, McCarty et al. 2011) che è possibile identificare persone con ipersensibilità elettromagnetica e dimostrare che possono essere testati usando risposte obiettive, misurabili, dimostrando che questi soggetti sono realmente ipersensibili se confrontati con i normali controlli;
che altri studi dimostrano che ci sono veri e propri cambiamenti fisiologici nei soggetti con Elettrosensibilità e che due studi (De Luca, Raskovic, Pacifico, Thai, Korkina 2011 e Irigaray, Caccamo, Belpomme 2018) hanno dimostrato che le persone elettrosensibili hanno alti livelli di stress ossidativo e una prevalenza di alcuni polimorfismi genetici, che potrebbero suggerire una predisposizione genetica;
il Parlamento Europeo nella Risoluzione del 2009 e I° Assemblea del Consiglio d’Europa con la Risoluzione n° 1815 del 2011 hanno richiamato gli Stati membri a riconoscere l’Elettrosensibilità come una disabilità, al fine di dare pari opportunità alle persone che ne sono colpite;
che il 15 Gennaio 2019 il TAR del Lazio ha condannato i Ministeri di Salute, Ambiente e Pubblica Istruzione a promuovere un’adeguata campagna informativa “avente ad oggetto l’individuazione delle corrette modalità d’uso degli apparecchi di telefonia mobile”, mentre una serie di sentenze emesse nell’ultimo decennio dalla magistratura internazionale e italiana attestano il danno da elettrosmog, l’elettrosensibilità e il nesso causale telefonino-cancro, anche oltre ogni ragionevole dubbio (Cassazione 2012), tanto che note compagnie internazionali di assicurazione come Swiss Re e Llyoid’s non coprono più il danno.
E ancora:
“CONSIDERATO
che i gestori di telefonia mobile stanno provvedendo alla richiesta di rilascio di autorizzazione per l’installazione di nuovi impianti di telefonia mobile ai sensi del D.Lgs 259/2003 e ss.mm.ii., con tecnologia 5G;
che il 5G è una tecnologia altamente pericolosa – come già evidenziato da studi e verifiche scientifiche da parte dell’Istituto Ramazzini di Bologna ( Dott.ssa Fiorella Belpoggi ), dal CNR di Bologna ( Prof. Fiorenzo Marinelli), dalla SIMA (Prof. Ernesto Burgio), dal Nuovo Saline ONLUS (Dott. Gianluca Milillo) – poiché si basa su microonde (c.d. onde millimetriche) a frequenze più elevate delle precedenti con maggiore energia trasferita ai mezzi in cui le radiofrequenze vengono assorbite (in particolare i tessuti umani);
gli studi sugli effetti biologici di questo tipo di radiazione elettromagnetica sono appena agli inizi ed indicazioni preliminari (le sperimentano in Russia per le terapie del dolore) paiono mostrare effetti sulle terminazioni nervose periferiche (stanchezza, sonnolenza e parestesia);
proprio per il carattere di novità, sperimentazioni del genere dovrebbero valutare l’impatto SULLA SALUTE UMANA E SULL’AMBIENTE e prendere in considerazione il rischio attribuibile a tale intervento prima che lo stesso sia realizzato, potendo fare ancora valutazioni ex-ante sul se e come realizzarlo;
malgrado la sperimentazione del 5G sia già stata avviata, non esistono studi che, preliminarmente alla fase di sperimentazione, escludano e/o valutino il rischio sanitario per l’uomo e per l’ecosistema derivabile da una massiccia, multipla e cumulativa installazione di milioni di nuove antenne che, inevitabilmente, andranno a sommarsi a quelle esistenti.
E ancora:
RITENUTO
che è ascrivibile al Sindaco la responsabilità penale, civile, amministrativa per le conseguenze di ordine sanitario, che dovessero manifestarsi a breve, medio e lungo termine nella popolazione residente nel territorio comunale a seguito di nuove tecnologie e/o impianti implementati e/o autorizzati nel territorio ricadente nel Comune amministrato;
che spetta al Sindaco, nella Sua veste di ufficiale di Governo e massima autorità sanitaria locale, in ossequio all’art. 32 della Costituzione ed al Principio di precauzione sancito dal diritto comunitario e dall’art. 3-ter del D. Lgs. n. 152/2006 – al fine di fronteggiare la minaccia di danni gravi ed irreversibile per i cittadini – di adottare le migliori tecnologie disponibili e di assumere ogni misura e cautela volte a ridurre significativamente e, ove possibile, eliminare l’inquinamento elettromagnetico e le emissioni prodotte ed i rischi per la salute della popolazione;
che nel 2011 la IARC (International Agency for Research on Cancer) ha classificato i campi elettromagnetici delle radiofrequenze come possibili cancerogeni per l’uomo e che i1 l° novembre 2018 il National Toxicology Program ha diffuso il rapporto finale di uno studio su cavie animali dal quale è emersa una «chiara evidenza che i ratti maschi esposti ad alti livelli di radiazioni da radiofrequenza, come 2G e 3G, sviluppino rari tumori delle cellule nervose del cuore». Il rapporto aggiunge anche che esistono «alcune evidenze di tumori al cervello e alle ghiandole surrenali». Precisando che trattasi ancora a situazioni connesse a 2G e 3G, mentre ora il progetto delle compagnie è quello di introdurre in modo ubiquitario, capillare e permanente il 5G per il quale è stato lanciato l’allarme, da parte di migliaia scienziati nel mondo sulla pericolosità per l’ambiente e per l’uomo;
che, nel marzo 2018, l’Istituto Ramazzini di Bologna (Centro di ricerca sul cancro Cesare Maltoni) ha verificato aumenti – statisticamente significativi – dell’incidenza di schwannomi maligni, di tumori rari delle cellule nervose e del cuore, su ratti maschi esposti ad onde elettromagnetiche generate dalla tecnologia del 5G;
che sui rischi si è espresso, anche, il noto epidemiologo ed epigenetista di fama internazionale Dott. Ernesto Burgio – già Presidente del Comitato Scientifico SIMA – che ha manifestato profonde preoccupazioni dichiarando che “non si dovrebbe consentire l’esperimento “in vivo” su milioni di persone di qualcosa che non è mai stata verificata”;
anche il Prof. Fiorenzo Marinelli, massimo esperto in materia e ricercatore presso l’istituto di genetica molecolare presso il CNR di Bologna, ha confermato le evidenze sugli effetti biologici importanti determinati dalla tecnologia 5G che dovrebbero imporre il principio di precauzione. Medesime indagini epidemiologiche, che hanno evidenziato danni preoccupanti, sono state anche eseguite dal Dott. Gianluca Milillo, Presidente del Nuovo Saline ONLUS e dal medico americano e professoressa di medicina interna Dott.ssa Sharon Goldberg; la Goldberg, oltre ad avere evidenziato danni al DNA ed al muscolo cardiaco (cardiomiopatia), ha associato le radiazioni del 5G a stati di deterioramento mentale ed a tassi elevati di zucchero nel sangue (diabete) che può portare alla emodialisi;
alla luce degli innumerevoli pareri e preoccupazioni del mondo scientifico, il Ministro Regionale di Bruxelles, Celine Fremault, ha bloccato la sperimentazione del 5G dichiarando che “servono standard di sicurezza” e “non si può vendere la salute del cittadino”;
più di 200 Sindaci di Comuni italiani hanno bloccato, in virtù del Principio di precauzione, la sperimentazione del 5G fino a quando non si provvederà ad una verifica della tecnologia prima dell’installazione;
con una sentenza dell’11.10.2018 anche il Tribunale di Newcastle, Inghilterra, si è espresso nel senso che “ci sono prove sufficienti per concludere che i nuovi array 5G intelligenti messi sulla parte superiore dei nuovi lampioni a LED emettono frequenze di radiazione cancerogene di Classe 1, ovvero certezza cancro e dovrebbero essere considerati un pericolo pubblico”.
E ancora:
“RITENUTO
che, da segnalazioni da parte di cittadini, sembrerebbe che, nell’area metropolitana di Palermo e, nello specifico, nella via Lombardia, via Veneto, via Lo Jacono, via Principe di Belmonte, Piazza Politeama e nella zona del Mercato del Capo, risulterebbero già installate delle antenne per l’implementazione della tecnologia 5G (già attive ?);
che risulta dal web un “progetto di sviluppo di una infrastruttura di rete e servizi 5G per la città metropolitana di Palermo”;
che non sono, ad oggi, conosciute delibere e/o provvedimenti amministrativi e pareri tecnici e scientifici in riferimento all’implementazione della tecnologia 5G nella città di Palermo così come previsto nel suddetto progetto;
che, ad oggi , non è dato conoscere la posizione del Sindaco di Palermo e dei consiglieri tutti in ordine all’installazione delle antenne del 5G ed all’implementazione di tale tecnologia nel territorio del Comune di Palermo”.
A questo punto l’avvocato Giuseppe Cannizzo chiede, “ai sensi dell’art. 22 e ss. della L. n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni di volere esercitare, come di fatto esercita, il diritto d’accesso ai documenti amministrativi, progetti ed eventuali pareri tecnici e scientifici relativi all’implementazione nella città metropolitana di Palermo della tecnologia di quinta generazione 5G ed, a tal fine
CHIEDE
rilascio di copia di:
tutti gli atti relativi, presupposti e conseguenti al “Progetto di sviluppo di una infrastruttura di rete e servizi 5G per la città metropolitana di Palermo” pubblicato in data 19 marzo 2019 sul sito ufficiale del Comune di Palermo (www.comune.palermo.it),nonchédi ogni altro atto ad essi connesso e/o collegato;
di tutti gli atti relativi all’installazione delle antenne telefoniche per l’implementazione della tecnologia 5G ivi incluse le autorizzazioni ad oggi rilasciate ai sensi dell’art. 87 delD. Lgs. n. 259/2003, nonché ogni altro atto ad essi connesso e/o collegato;
di ogni eventuale parere tecnico e scientifico relativo all’implementazione della tecnologia del 5G a Palermo e del Progetto di cui sopra.
L’avvocato Cannizzo dichiara “che sussiste in capo ai richiedenti, in qualità di cittadini residenti nel Comune di Palermo, un interesse diretto, concreto e attuale inerente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti ai quali è chiesto l’accesso, individuabile: (i) nel controllo sulla correttezza del procedimento istruttorio condotto dalla Pubblica amministrazione sul “Progetto di sviluppo di una infrastruttura di rete e servizi 5G per la città metropolitana di Palermo” e degli atti ad esso conseguenti, anche alla luce del diritto alla salute costituzionalmente garantito all’art. 32 Cost. e del Principio di precauzione sancito dal diritto europeo e riversato nell’art. 3-terD.Lgs. n. 152/2006, nonché (ii) nella verifica della legittimità del procedimento amministrativo con riferimento ai permessi rilasciati, tra l’altro ed in particolare ai sensi del D.Lgs. n. 259/2003, per l’installazione delle antenne già posizionate nell’area metropolitana di Palermo e, nello specifico, in via Lombardia, via Veneto, via Lo Jacono, via Principe di Belmonte, Piazza Politeama e presso il “mercato del Capo”; (iii) nella determinazazione dei sottoscritti richiedenti a tutelare i propri diritti ed interessi nelle opportune sedi giudiziaria al fine di ottenere, anche, il risarcimento di tutti i danni, biologici e non, conseguenti ad ogni eventuale condotta, dolosa o colposa, ascrivibile al Sindaco di Palermo e ad ogni organo amministrativo che abbia permesso e/o avallato l’implementazione della tecnologia del 5G nel territorio di Palermo.
“Al contempo – prosegue la richiesta di accesso agli atti – DIFFIDA il Comune di Palermo, nella persona del Sindaco Prof. Leoluca Orlando, il Consiglio Comunale, in persona del Suo Presidente, nelle more di ogni necessaria ed opportuna verifica scientifica che valuti l’impatto ed i rischi di tale tecnologia 5G sulla salute umana e sull’ambiente, a sospendere ed interrompere, immediatamente, ogni sperimentazione ed utilizzo della suddetta tecnologia 5G nell’area della città metropolitana di Palermo, nonché a revocare ogni autorizzazione, eventualmente concessa, per l’implementazione della tecnologia del 5G, e ciò in ossequio ai principi giuridici sopra menzionati ed in conformità ai provvedimenti adottati dagli altri Comuni ( oltre 200) a tutela della salute e della sicurezza dei cittadini .
AVVERTE
che, decorsi infruttuosamente gg. 30 dalla presente, si vedrà costretto ad adire l’autorità giudiziaria, in tutte le competenti sedi, a tutela dei diritti propri
e dei diritti dei propri assistiti, tutti cittadini residenti nel territorio del Comune di Palermo. La presente vale quale atto di costituzione in mora ad ogni effetto di legge.
Palermo, lì 7.05.2020″.
“Questa è un’iniziativa morale e civile – ci dice l’avvocato Cannizzo -. E’ arrivato il momento di cominciare a difendere i nostri diritti, a cominciare dal diritto alla salute”.
Seguono 68 firme.
Foto tratta da INQUINAMENTO ITALIA
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