Il sindaco di Enna ‘stoppa’ il glifosato nel suo Comune con un’ordinanza/ MATTINALE 283

18 maggio 2019

Finalmente c’è un sindaco siciliano che prende, come si usa dire, il toro per le corna e blocca nel suo Comune – Enna – l’uso del glifosato. E lo fa con un’ordinanza molto dettagliata e molto puntuale che riportiamo per grandi linee. A nostro avviso, questo potrebbe essere l’inizio di una nuova fase per tutta la Sicilia. In allegato trovate gli articoli sulla presenza – e sull’assenza – di glifosato nella pasta e nelle semole che ci sono stati richiesti da RADIO TIME

Stop al glifosato nel Comune di Enna. Lo ha deciso il sindaco della città siciliana, Maurizio Dipietro, con un’ordinanza molto articolata che ricostruisce in modo molto fedele non soltanto la storia di questo contestatissimo erbicida, ma anche tutti i pericoli che oggi rappresenta per la salute umana. Il provvedimento adottato da questo sindaco – a nostro modesto avviso – dovrebbe diventare un esempio per tutti i Comuni della nostra Isola.

Vediamo, adesso, di descrivere questa ordinanza che, lo diciamo subito, è piuttosto lunga e impegnativa.

Nell’introduzione di legge che “l’utilizzo di prodotti erbicidi risulta in uso nel territorio comunale, non solo nelle coltivazioni agricole per evitare lo sviluppo di erbe infestanti, ma anche nella cura di giardini e aree verdi da parte di privati cittadini”. Tra i prodotti erbicidi a maggiore diffusione ed utilizzo “vi sono quelli contenenti la sostanza attiva glifosato, un erbicida sistemico non selettivo;  la sostanza attiva glifosato è oggetto di numerosi studi scientifici che, aggregati da organismi internazionali, non sono risultati ancora totalmente convergenti circa la pericolosità genotossica e cancerogena, pericolosità tuttavia oggetto di permanente attenzione e derivata cautela”.

Nell’ordinanza si ricorda che “La revoca alla commercializzazione prevista nel Regolamento di esecuzione UE 2016/1313 riguarda 85 formulati nei quali il glifosato, in associazione al coformulante ammina di sego polietossilata, produce effetti tossici significativi, e che tale tossicità conduce comunque il Ministero della Salute a revocarne l’impiego nelle aree sensibili (parchi, giardini, etc…), a prescriverne il divieto d’uso su suoli eccessivamente permeabili (con sabbia superiore all’80%) e in fase di pre-raccolta e trebbiatura, con ciò evidenziando l’indiscutibile pericolosità dei formulati in oggetto”.

“Il 20 marzo 2015 – leggiamo sempre nell’ordinanza – la IARC (International Agency fo r Research on Cancer), agenzia dell’OMS e massima autorità per la ricerca sul cancro ha sottoposto a valutazione di cancerogenicità il principio attivo glifosato il cui esito ha portato alla classificazione di tale sostanza nel gruppo 2a ‘probabile cancerogeno per l’uomo’. Questa classificazione è basata su ‘limitata evidenza’ negli esseri umani e ‘prove sufficienti’ negli animali da laboratorio così come ‘forti prove’ che il glifosato presenta due caratteristiche associate a sostanze cancerogene, cioè genotossicità e la capacità di indurre stress ossidativo”.

L’ordinanza, insomma, è scritta ne rigoroso rispetto di criteri scientifici:

“I corpi idrici superficiali e profondi, specie i più vulnerabili per carente protezione geologica – si legge nell’ordinanza – sono oggetto di possibile contaminazione da parte della sostanza attiva glifosato e del suo metabolita AMPA (acido aminometilfosfonico, derivante dalla degradazione del glifosato); in data 16 dicembre 2015, il sito on line “euronews” evidenziava che: “secondo la classificazione dell’Unione Europea sono almeno 564 le sostanze sospettate di essere pericolose. Per 66 di esse è provato che possano agire come interferenti endocrini e su altre 52 ci sono gravi sospetti”, tra cui il glifosato; oltre il 97 per cento dei prodotti alimentari commercializzati nel nostro Continente contiene residui di glifosato; tracce di glifosato sono state trovate nelle urine di 48 europarlamentari con concentrazioni da 0,17 a 3,5 microgrammi per litro ed una media di 1,73 (fonte: “Agricolae”); altri studi in Germania avevano già dimostrato, su un campione di 2.009 persone, che il 99,6 per cento presentava residui di glifosato nelle urine; il 75 per cento di queste con una concentrazione almeno 5 volte superiore ai limiti consentiti per l’acqua; il 35 per cento di queste con una concentrazione addirittura superiore tra le 10 e 42 volte (fonte: “Il Salvagente”)”.

“La rivista tedesca Oko-Test – leggiamo sempre nell’ordinanza – ha trovato tracce di glifosato, oltre che nel latte materno, nel miele e nella birra, in 14 campioni su 20 di farine di frumento, d’avena e pane (medesima fonte); secondo quanto contenuto nell’atto di sindacato ispettivo 5-10154 del 20 dicembre 2016, presentato nel corso della XVII Legislatura alla Camera, ‘il 10 settembre 2016 l’Associazione nordamericana MomsAcross America ha reso pubblici i risultati preliminari di una ricerca autofinanziata per l’identificazione di residui di glifosato, l’erbicida più utilizzato al mondo sia in agricoltura sia per gli usi civili, il cui principio attivo è un brevetto
della Roundup della Monsanto, nei vaccini per uso umano”.

Nell’ordinanza si ricorda che “il glifosato viene ampiamente usato in pre-raccolta negli Stati Uniti e in Canada nelle coltivazioni di grano duro, per favorirne la maturazione artificiale, con conseguente presenza di residui nel grano raccolto e nelle semole che ne derivano. L’Italia importa grano duro dagli Stati Uniti e dal Canada per la miscelazione e produzione di semole per pasta, pane e altri prodotti da forno”. 

A questo punto nell’ordinanza si riportano notizia sulle analisi effettuate sui marchi di pasta. E qui spicca il ruolo di GranoSalus (e, in realtà, anche se non siamo citati, ci sarebbe anche questo sito: ma va bene lo stesso: le notizie le trovate allegate in calce).

Ribadiamo: l’ordinanza è molto articolata e, chi ha interesse specifico ad entrare del merito, anche di aspetti tecnico-giuridici, dovrebbe leggerla per intero (la trovate allegata in calce). Noi non possiamo riportarla tutta.

In un passaggio leggiamo che, ad oggi, la letteratura scientifica maggioritaria propende nel ritenere tale sostanza attiva (cioè il glifosato ndr) cancerogena o “probabilmente cancerogena” sia per la salute (come dimostrato dalla IARC) che per l’ambiente (come attestato dalla ECHA) e come comprovato dalla recente sentenza del Tribunale di San Francisco, che ha condannato la Monsanto a un risarcimento milionario, ritenendo provato il nesso causale tra il tumore di un giardiniere e l’uso di diserbante contenente glifosato.

Nell’ordinanza si ricorda che, “ai sensi dell’articolo 191, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea la politica dell’Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell’Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell’azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché sul principio ‘chi inquina paga’. In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell’ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una procedura di controllo dell’Unione”.

Questo passaggio è interessante: quelle precauzioni che l’Unione Europea non ha adottato – tant’è vero che, lo scorso anno, ha prorogato per cinque anni l’uso del glifosato – possono essere adottare dai Paesi che fanno parte della UE, anche se “soggette ad una procedura di controllo dell’Unione”.

“Secondo la Commissione europea – si legge sempre nell’ordinanza – il principio di precauzione può essere invocato quando un fenomeno, un prodotto o un processo può avere effetti potenzialmente pericolosi, individuati tramite una valutazione scientifica e obiettiva, se questa valutazione non consente di determinare il rischio con sufficiente certezza. Il ricorso al principio si iscrive pertanto nel quadro generale dell’analisi del rischio (che comprende, oltre la valutazione del rischio, la gestione e la comunicazione del rischio) e più particolarmente nel quadro della gestione del rischio che corrisponde alla fase di presa di decisione”.

A questo punto il sindaco di Enna assume una posizione chiara:

“Tale principio andrebbe applicato anche nel caso del glifosato, in nome della tutela della salute pubblica, vietando definitivamente e in maniera permanente la produzione, la commercializzazione e l’uso di tutti i prodotti fitosanitari a base dell’erbicida”.

Nell’ordinanza si ricorda un principio importante: e cioè che “il legislatore, per precauzione, ha previsto l’inversione dell’onere della prova, stabilendo che tali sostanze siano considerate come pericolose finché non sia dimostrato il contrario. Spetta quindi alle imprese realizzare i lavori scientifici necessari per la valutazione del rischio. Finché il livello di rischio per la salute e per l’ambiente non può essere valutato con sufficiente certezza, il legislatore non può legittimamente autorizzare l’utilizzazione della sostanza, salvo in casi eccezionali per effettuare prove. In altri casi, nei quali non è prevista una simile procedura di autorizzazione preventiva, può spettare all’utilizzatore, persona privata, associazione di consumatori o di cittadini o al potere pubblico di dimostrare la natura di un pericolo e il livello di rischio di un prodotto o di un procedimento”.

Nell’ordinanza si cita un articolo del giornale francese “News LifeGate”, in  del 22 gennaio di quest’anno:

“Il tribunale amministrativo di Lione ha revocato l’autorizzazione concessa
al Roundup Pro 360, a base di glifosato, evocando un principio di precauzione. Il prodotto presenta rischi ambientali suscettibili di nuocere in modo grave alla salute umana”.

“È con questa motivazione – si legge nell’ordinanza – che il Tribunale amministrativo francese di Lione, il 15 gennaio, ha deciso di annullare l’autorizzazione alla commercializzazione del Roundup Pro 360, diserbante a base di glifosato prodotto dalla Monsanto (ormai di proprietà della Bayer)”.

“Errore di valutazione: il glifosato è potenzialmente cancerogeno -. I giudici –  fatto raro, secondo la stampa transalpina – hanno ritenuto che l’Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare, ambientale e del lavoro (Anses) abbia commesso un errore di valutazione in materia di principio di precauzione”.

Ciò sarebbe avvenuto nel marzo del 2017, “quando concesse il proprio via libera all’uso del prodotto. Il tribunale lionese ha, in questo senso, citato le conclusioni alle quali è giunto il Centro internazionale di ricerca sul cancro (Circ) dopo aver studiato la questione. Secondo le quali il glifosato dovrebbe ‘essere considerato come una sostanza dal potenziale cancerogeno per l’essere umano'”.

Dopo di che si ricorda “che in ultimo a marzo 2019 è stata emessa la sentenza da un tribunale statunitense che condanna una casa produttrice di un diserbante (Roundup) a base di glifosato secondo cui è causa di un tumore alla pelle”.

“Preso atto dell’esistenza di un potenziale rischio grave di inquinamento della falda idropotabile derivante dall’utilizzo di prodotti erbicidi a base di glifosate (o glifosato)”; e sulla base di altre e articolate considerazioni scientifiche e giuridiche, il sindaco di Enna

ORDINA

a tutti i cittadini il divieto di utilizzo e spandimento dei diserbanti contenenti glifosate (o glifosato ndr) su tutto il territorio comunale, aree pubbliche e private, aree agricole ed extra agricole.

DISPONE

– è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza; –
– la trasmissione di copia della presente Ordinanza a: ASP di Enna – Dipartimento della
Prevenzione Igiene e Sanità Pubblica;
– Prefettura di Enna;
– Libero Consorzio di Enna
– Stazione dei Carabinieri di Enna

FA RISERVA

di ulteriori provvedimenti che si rendessero necessari e opportuni alla luce di risultati dell’attività di monitoraggio sulla qualità delle acque della falda nel territorio comunale, nonché di valutazioni più approfondite ed esaurienti sul problema rilevato e sui correlati rischi, d’intesa con le strutture sanitarie preposte.

INFORMA CHE

fatta salva l’eventuale applicazione delle sanzioni stabilite dall’art. 24 del D. Lgs. N. 150/2012, concernente l’attuazione della direttiva 2009/128/CE in materia di pesticidi, che prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.000,00 ad Euro 20.000,00, la violazione della presente ordinanza sarà punita, ai sensi dell’art. 7- bis del D. Lgs 267/2000 Testo unico degli Enti Locali), con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di
Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00, mediante procedimento ex art. 689/1981 e s.m.i.

AVVISA

che contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al TAR competente; oppure in via alternativa, ricorso straordinario – D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 – al Presidente della Repubblica, entro 120 dalla notificazione

Il Comando della Polizia Municipale, unitamente agli altri Organi di Polizia, per quanto di competenza, sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza.

QUI DI SEGUITO IL LINK INTEGRALE DELL’ORDINANZA

QUI DI SEGUITO TROVATE ALCUNI ARTICOLI CHE CI SONO STATI RICHIESTI IERI DA RADIO TIME:

QUI ALCUNE ANALISI SULLE SEMOLE DISPOSTA DA GRANOSALUS

 

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