La mirabolante carriera dell’attuale Segretario generale della presidenza della Regione siciliana. Da Fabio Granata a Gianfranco Miccichè, da Totò Cuffaro a Raffaele Lombardo. Fino al senatore per tutte le stagioni, Giuseppe Lumia. Curricula fantasiosi e contestazioni. Le considerazioni di Paolo Luparello e Angela Barone. Un personaggio che ha oggi tutti i ‘requisiti’ per far parte del PD siciliano di Cracolici e Raciti…
Se proprio la dobbiamo dire tutta, nella mirabolante avventura di Patrizia Monterosso l’unica nota stonata è la Corte dei Conti della Sicilia. Finora, infatti, l’unica sanzione, per questa dirigente esterna della Regione siciliana, è arrivata dalla magistratura contabile. La ‘botta’ è stata forte: una condanna al pagamento di oltre un milione di Euro. Motivo: la gestione degli extra budget della Formazione professionale. Una storia che fa riferimento all’anno 2007. Quello che nessuno dice è che la dottoressa Monterosso e un gruppo di dirigenti regionali attendono altri tre giudizi – sempre per la vicenda legata agli extra budget – per gli anni 2008, 2009 e 2010. E poi potrebbe esplodere anche un altro ‘bubbone’: la gestione del Prof (Piano regionale dell’offerta formativa) del 2010…
Insomma, nella sua carriera di alta burocrate esterna all’amministrazione regionale, la dottoressa Patrizia Monterosso qualche ‘marachella’ l’ha combinata. Ma chi è, in realtà, Patrizia Monterosso? Da dove spunta? Il personaggio è un po’ la sintesi della decadenza dell’alta dirigenza regionale iniziata nel 2000 con la legge regionale numero 10. Come racconteremo, è la legge che, in modo rocambolesco, ha salvato, di fatto, il posto di Segretario generale della presidenza della Regione alla dottoressa Monterosso. Ma andiamo per ordine.
Patrizia Monterosso inizia la sua ascesa con l’ex assessore regionale ai Beni culturali, Fabio Granata. Siamo nella legislatura 2001-2006. Presidente della Regione siciliana è Totò Cuffaro. E’ Cuffaro a dare il via alla ‘valorizzazione’ dei dirigenti di terza fascia e anche ai dirigenti esterni alla Regione.
La terza fascia dirigenziale è un’invenzione un po’ ‘teratologica’ del governo regionale di Angelo Capodicasa, un esecutivo regionale di centrosinistra, frutto di un ribaltone, che governerà la Sicilia dall’autunno del 1998 alla primavera del 2000. Una delle ultime leggi volute da questo governo è la già citata legge n. 10, partorita, se così si può dire, dalla mente dell’allora assessore alla Presidenza, Mirello Crisafulli. Questa legge (che, a dir la verità, lo stesso Crisafulli, negli anni successivi sconfesserà, almeno in parte) introduce la dirigenza di terza fascia, una categoria che in altre parti d’Italia non esiste.
Nel 2001 il Governo Cuffaro decide, come già accennato, di ‘valorizzare’ questa fascia dirigenziale, iniziando a nominare dirigenti generali pescati proprio dalla terza fascia. Lo poteva fare? Alcuni dicono di no, altri dicono di sì (più avanti vedremo cosa dirà il TAR Sicilia, sigla che sta per Tribunale Amministrativo Regionale). Altri ancora sostengono che i dirigenti della terza fascia avrebbero dovuto, previo esame, passare nella fascia superiore.
Con il governo Cuffaro, invece, alcuni dirigenti della terza fascia andranno “al Parco della vittoria senza passare dal via”, per utilizzare un’espressione del celebre ‘Monopoli’. Insomma verranno promossi dirigenti generali sul campo…
Non c’è da stupirsi, volendo. Perché, sempre in quegli anni, la Regione siciliana, come direbbero i giuristi, ‘novellava’ alcune regole un po’ ‘antiquate’ del Diritto. Non avevi i requisiti per diventare dirigente generale? Il governo ti nominava lo stesso. Certo, la nomina era illegittima. Però con la nomina illegittima acquisivi esperienza e, soprattutto, facevi curriculum.
Insomma, acquisivi i diritti con incarichi illegittimi, ora come capo di gabinetto, ora come dirigente generale. Del resto, se nessuno contestava tali nomine che problemi c’erano? Come si dice in questi casi, non è che si può demandare tutto alla Giustizia (in questo caso amministrativa)?
Con questa formula si giustificava tutto e tutti: nomine illegittime, curricula viziati da nomine illegittime, TAR, CGA (Consiglio di Giustizia Amministrativa, in Sicilia organo di appello del TAR).
In quest’atmosfera, come dire?, di ‘allegria’ amministrativa maturano gli incarichi della dottoressa Monterosso. Che finisce sulla plancia di comando del dipartimento della Formazione professionale. In quegli anni la Formazione professionale non era quello che è oggi. Oggi parliamo di un’offerta formativa da 60-70 milioni di Euro all’anno (le cifre oggi sono molto ‘ballerine’ perché i soldi compaiono e scompaiono). Allora, tra fondi regionali (legge regionale n. 24 del 1977) e fondi europei si ‘viaggiava’ con Piani formativi da 500-600-700 milioni di Euro all’anno. ‘Barcate’ di soldi a mai finire.
Sempre in quest’atmosfera maturano gli extra budget a causa dei quali la dottoressa Monterosso si è ‘beccata’ la prima condanna. Non contenti di aver gestito Piani formativi da 600-700 milioni all’anno, enti formativi e società del settore si inventano gli extra budget (ricordiamoci che il centrodestra, e segnatamente Forza Italia e Alleanza nazionale, hanno voluto allargare la platea di questo settore alle società private, chiamate a gestire corsi di Formazione, di fatto in barba alla già citata legge regionale n. 24 del 1977 che prevede enti senza finalità di lucro). Il personale di enti e società lavora con un contratto nazionale. Ci sono gli aggiornamenti ISTAT. Per pagare questi aggiornamenti ci vogliono altri soldi. Tutto facile, apparentemente. Ma non mancano i però…
Il dubbio, per dirla con parole semplici, è che con queste integrazioni (i soldi previsti dagli extra budget), alcuni enti e alcune società facciano tutto, tranne che pagare gli aggiornamenti ISTAT (per esempio assunzioni in concomitanza di campagna elettorali…).
Insomma, come fu e come non fu, a un certo punto è intervenuta la Corte dei Conti assestando una pesantissima ‘bastonata’ ai dirigenti regionali che hanno gestito questi extra budget. Parliamo della già citata sentenza di condanna. Come già ricordato, si attendono, adesso, i pronunciamenti sugli extra budget 2008, 2009 e 2010. E si attende, anche, il pronunciamento sul Prof 2010: vicenda ‘pesante’ assai (parliamo di 60-70 milioni di Euro: cose da rompere…).
Questa digressione è stata quasi obbligata: ovvero necessaria per provare a comprendere chi è veramente la dottoressa Monterosso. Che nella legislatura 2001-2006 si avvale di due altri sponsor: Gianfranco Miccichè e Lino Leanza. Il primo è stato il fondatore di Forza Italia in Sicilia; il secondo, scomparso qualche tempo fa, dopo un passato democristiano era approdato a Forza per poi diventare uno dei punti di forza del Movimento per l’Autonomia di Raffaele Lombardo.
Ed è proprio grazie a Lino Leanza che la dottoressa Monterosso passa, armi e bagagli, tra i dirigenti generali prediletti di Raffaele Lombardo. Ed è con il governo Lombardo che la dottoressa Monterosso diventa Segretario generale della presidenza della Regione. Sulla sua nomina risultano molto interessanti le considerazioni di Paolo Luparello, dirigente regionale e presidente dell’Associazione Perché no qualcosa si muove (Blog www.perchenosicilia.org):
“La dott.ssa Monterosso possiede i requisiti di legge per ricoprire il suo attuale incarico? Qui non si tratta di capire se l’attuale segretario generale della presidenza della Regione è in grado di assolvere l’incarico a lei conferito, ma se possiede i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di incarichi di livello dirigenziale generale a soggetti esterni all’Amministrazione regionale. E’ bene ricordare, infatti, che la dott.ssa Monterosso non è una dirigente a tempo indeterminato dell’Amministrazione regionale! La dott.ssa Monterosso è, da più di 10 anni, destinataria di incarichi presso uffici di diretta collaborazione dei vertici politici del governo della Regione siciliana e non solo”.
“L’esame del suo curriculum vitae – prosegue Luparello – non fa certo chiarezza sulla rispondenza dei suoi titoli e della sua esperienza professionale ai requisiti previsti dalla normativa vigente (avere espletato almeno 5 anni di lavoro in funzioni dirigenziali), così come non fa chiarezza la delibera della Giunta regionale n. 248 del 2012 nella quale se ne traccia un profilo professionale di grandissimo spessore (che nessuno le nega), ma che per il raggiungimento del requisito dei cinque anni necessari per il conferimento dell’incarico di dirigente generale deve far ricorso al periodo in cui ha svolto l’incarico di capo di gabinetto proprio per il presidente della Regione Lombardo (e anche su questo incarico non sono pochi i dubbi sulla sua ammissibilità come requisito per la nomina a dirigente generale!)”.
“La delibera in questione – prosegue il puntuto Luparello – è stata adottata poco tempo prima delle dimissioni del presidente Lombardo, dimissioni largamente annunciate da tempo, con la quale si nomina la dott.ssa Monterosso Segretario generale della presidenza Regione per 4 anni (e anche in questo eccedendo il limite previsto in 3 anni dalla norma). Qui sorge spontanea una domanda: ma se per raggiungere i 5 anni di incarichi dirigenziali nel 2012 si è dovuto fare ricorso all’incarico di capo di gabinetto del presidente (Lombardo), come è stato possibile che la dott.ssa Monterosso potesse soddisfare il requisito previsto dalla normativa vigente quando è stata nominata per la prima volta dirigente generale nel 2005?”.
“In effetti, il presidente Lombardo – scrive sempre Luparello – il problema se lo era dovuto porre e il suo governo ha dovuto adottare la delibera della Giunta n. 238 del 2010. Delibera che è stata adottata dopo l’avvio di una iniziativa della Corte dei Conti sui dirigenti generali ‘esterni’ e in ragione della quale il Presidente Lombardo ha fatto avviare una istruttoria con tanto di commissione e pareri di illustri costituzionalisti. Di quella delibera vi proponiamo alcune parti. Tra le motivazioni della mancanza delle condizioni per la nomina della dott.ssa Monterosso a dirigente generale vi proponiamo il testo di un Ritenuto e di un Considerato della delibera di Giunta n. 238 del 2010″.
“Il Ritenuto è il seguente:
Ritenuto che la descritta condizione soggettiva non legittimava la nomina della dott.ssa Monterosso nell’anno 2005, di modo tale che le prestazioni dalla stessa effettuate fino al 29 dicembre 2009 possono essere valutate nei limiti dell’art. 2126 cod. civ., come peraltro riconosciuto nelle proprie deduzioni dall’interessata, e dunque come attività di mero fatto che se, ai sensi dell’art. 2041 cod. civ., consolida il diritto al riconoscimento del debito per le prestazioni rese (seppur nei limiti infra specificati), non consente di valutare utilmente tale periodo, ai fini del conferimento di ulteriori incarichi di direzione generale, atteso che, in caso contrario, si finirebbe per asseverare il conseguimento di tali incarichi in forza di provvedimenti difformi dallart.19 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001”.
“Il Considerato è il seguente:
Considerato, ai fini della valutazione del provvedimento di conferimento dell’incarico affidato con deliberazione della Giunta Regionale n. 585 del 29 dicembre 2009 e con D.P.Reg. n. 300058 del 19 gennaio 2010, che la ritenuta illegittimità del precedente provvedimento di nomina, quale Dirigente generale (anno 2005 e seguenti), non consente alla dr.ssa Monterosso di conseguire l’anzianità in qualifica dirigenziale prescritta per la nomina dall’art.19, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001, nel testo modificato dal D.Lgs. n. 150/2009, né realizza le condizioni alle quali la stessa norma subordina la nomina in presenza di una particolare specializzazione professionale, che deve oggi comunque integrarsi con unesperienza, anche infradirigenziale, quinquennale”.
“In appresso – scrive ancora Luparello – riportiamo quanto Delibera la Deliberazione:
Per i motivi esposti in premessa, in adesione ai principi desumibili dalla nota n.0007216 del 3 maggio 2010 della Procura regionale presso la Corte dei Conti della Sicilia, di ritenere l’insussistenza delle condizioni prescritte dall’art.19, comma 6, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, nel testo anteriore al D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009, per la nomina della dr.ssa G.P.Monterosso, quale dirigente generale del Dipartimento regionale Pubblica Istruzione dell’Assessorato regionale dei Beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, disposta con deliberazione della Giunta regionale n. 230 del 10 giugno 2005, di conseguenza caducandola, anche in quanto viziata nell’istruttoria per difetto di accertamento tecnico preventivo dei presupposti, dando mandato al Presidente della Regione di adottare analogo provvedimento di secondo grado relativamente al D.P.Reg. n. 02738 del 21 giugno 2005 di ritirare, pertanto, nell’esercizio del potere di autotutela, la deliberazione della Giunta regionale n. 585 del 29 dicembre 2009, nonché, per la parte di interesse, le deliberazioni della medesima Giunta n. 2 del 14 gennaio 2010 e n. 10 del 15 gennaio 2010, dando mandato al Presidente della Regione di provvedere, di conseguenza, al ritiro del D.P.Reg. di nomina n. 300058 del 19 gennaio 2010, sussistendo i presupposti dell’attualità dell’interesse pubblico nonché i profili di legittimità suffragati dagli espletati approfondimenti tecnici, e disponendo, al contempo, ai sensi dell’art. 2041 cod.civ., il riconoscimento del debito relativo alle prestazioni medio tempore rese, nei limiti di importo a tal riguardo posti dalla sentenza Corte dei Conti, Campania, n. 127/2009”.
“Oggi la dott.ssa Monterosso è Segretario generale della presidenza della Regione siciliana – scrive sempre Luparello – la più alta carica della burocrazia regionale in forza di una deliberazione di Giunta del Presidente Rosario Crocetta nella quale non c’è traccia di quanto riportato nella deliberazione 238 del 2010 della Giunta del Presidente Lombardo, così come della stessa non c’è traccia nella deliberazione 248 del 2012 sempre della Giunta del Presidente Lombardo. Ecco, se il presidente della Regione, al di là della fiducia che ripone nella dott.ssa Monterosso e delle cui capacità professionali nessuno discute, spiegasse una volta per tutte come i suoi uffici sono stati in grado di confortarlo nella decisione che ha assunto nel 2013 (delibera della Giunta regionale n. 49 del 2013) di confermare nell’incarico la dott.ssa Monterosso, rimuoverebbe un pesante interrogativo che grava sulla chiave di volta su cui ha basato l’intero assetto burocratico del suo Governo”.
“Sappiamo da notizie di stampa – scrive sempre Luparello – che riportano dichiarazioni del presidente, che in Giunta non sempre viene letto tutto ciò che viene sottoposto all’approvazione (sempre a proposito della vicenda ‘Piano Giovani’ Sicilia), ma in questo caso forse sarebbe opportuno che si facesse rinfrescare la faccenda da funzionari informati dei fatti e, magari, da quegli uffici che hanno predisposto gli atti e che sono tenuti all’esercizio del controllo, anche nell’interesse dell’organo politico per preservarlo da possibili danni erariali. E magari potremmo venire a scoprire che la dott.ssa Monterosso possiede i requisiti previsti dalla normativa e le ragioni per cui la deliberazione 238 del 2010 non deve più trovare applicazione”.
Amare le conclusioni di Luparello:
“Se non verrà fatta chiarezza su questa vicenda si darà adito alla sempre più diffusa credenza che, con le opportune relazioni e senza doversi cimentare con noiose pratiche concorsuali, si possono scalare le vette della burocrazia, ma finché ci saranno delle norme, si dovrà tenere da conto che ci sarà sempre qualcuno che proverà a chiederne il rispetto e la nostra Associazione si è assunto quel ruolo non facile”.
Questo scritto di Paolo Luparello risale al 2014. I parlamentari di Sala d’Ercole del centrosinistra e, in particolare, del PD conoscono questi particolari? Ce lo chiediamo è lo chiediamo perché sono stati proprio questi deputati a impedire che il Parlamento siciliano discutesse la mozione di censura alla dottoressa Monterosso presentata dal gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle.
Come ha scritto con grande lucidità Luparello, la dottoressa Monterosso è passata dal governo Lombardo al governo Crocetta. Restando sempre nel ruolo di segretario generale della presidenza della Regione. Agli atti di questa storia da contorni molto strani c’è anche un ricorso presentato da due dirigenti regionali: Salvatore Taormina e Alessandra Russo.
Ricorso avverso la nomina della dottoressa Monterosso a segretario generale presentato al TAR Sicilia.
Ricorso respinto non perché i giudici sono entrati nel merito della vicenda dando ragione a una delle due parti, ma perché, a giudizio del Tribunale Amministrativo Regionale, Salvatore Taormina e Alessandra Russo non possono presentare ricorso avverso la nomina della dottoressa Monterosso perché non avrebbero i titoli per accedere alla Segreteria generale della presidenza della Regione. Motivo: sono dirigenti di terza fascia e, di conseguenza – sottolineano i giudici del TAR Sicilia – non possono ricoprire la carica di dirigenti generali della Regione! E se non possono ricoprire la carica di dirigenti generali, a maggior ragione non possono essere nominati alla Segreteria generale della presidenza della Regione, cioè al vertice della Regione siciliana.
Il ragionamento dei giudici amministrativi – anche se un po’ in ritardo rispetto alla ‘valorizzazione’ dei dirigenti regionali della terza fascia ‘partoriti’ dalla legge 10 del 2000 – non fa una grinza. Però (un altro però di questa parziale Monterosso-story) un interrogativo rimane: se Salvatore Taormina e Alessandra Russo non possono presentare ricorso contro la dottoressa Monterosso perché, da dirigenti di terza fascia, non possono essere nominati dirigenti generali della Regione: e allora come mai, nella stessa amministrazione regionale operano ancora dirigenti generali provenienti dalla terza fascia dirigenziale? Chissà, magari un giorno il TAR Sicilia fugherà i nostri umani dubbi…
Di fatto, come accennato, anche se indirettamente, la legge 10 ha salvato la dottoressa Monterosso. Senza la contestazione sulle nomine di dirigenti generali ‘pescati’ dalla terza fascia il TAR sarebbe stato costretto ad entrare nel merito della vicenda…
Un capitolo a parte meritano le ‘gesta’ dell’attuale commissario dell’ARAN Sicilia, avvocato Claudio Alongi, marito della dottoressa Monterosso. In questo caso citiamo un intervento di Angela Barone, avvocato amministrativista e dirigente del PD siciliano, pubblicata su Meridionews nel settembre del 2013. Si tratta di una lettera indirizzata al presidente della Regione, Rosario Crocetta:
“Se qualcuno dei tuoi numerosi, preparatissimi e tutti dotati di patentino antimafia, collaboratori giuridici avesse solo letto le delibere della Giunta Lombardo – scrive Angela Barone – avrebbe verificato quello che già è emerso circa la nomina a Commissario dell’ARAN dell’avvocato Claudio Alongi, coniuge della Monterosso. Il Presidente Lombardo, in assenza di ogni e qualsivoglia requisito di legge, ma solo sulla base di un suo dichiarato intento di modificare la legge di disciplina dell’ARAN Sicilia, con delibera di Giunta n.109 del febbraio 2012, nomina per sei mesi l’avvocato Alongi Commissario dell’ARAN Sicilia, su verifica del possesso dei requisiti operato dalla moglie: peccato che la moglie, forse per la sua multidisciplinarietà, non sapeva che il comma 4 dell’art.25 della legge regionale n.10 del 2000, vieta la nomina all’ARAN dei soggetti che abbiano ‘rapporti di collaborazione o di consulenza con le amministrazioni locali’, dei quali il marito però si vanta nel curriculum, e che non poteva essere nominato perché era già stato componente del Comitato Direttivo dell’ARAN per ben due mandati, 2004-2008 (Cuffaro) e 2008-2012 (Lombardo)”.
Da quello che scrive Angela Barone, mai smentita, apprendiamo che la dottoressa Monterosso si è pronunciata sulla nomina del marito. I parlamentari regionali del PD – e in particolare l’onorevole Antonello Cracolici, sempre attento alla morale in politica – erano a conoscenza di questi fatti? O forse hanno salvato dalla mozione di censura la dottoressa Monterosso proprio in forza di questi fatti?
“Lo stesso Lombardo – prosegue Angela Barone – lo riconferma Commissario (si parla sempre dell’avvocato Alongi ndr) con delibera n.403 dell’ottobre 2012. Cos’hai fatto caro Presidente per riportare l’ARAN Sicilia a legalità? Ed ancora, caro Presidente, qualcuno Ti ha informato che la tua Segretaria generale, già onnipresente con Cuffaro e Lombardo, è stata nominata da quest’ultimo Segretario generale con la delibera di giunta n.248 del 13 luglio 2012, quale unico soggetto (del mondo intero visto che non è mai stato indetto un avviso di selezione pubblica) in possesso di acclarata capacità e conoscenza multidisciplinare utile per la realizzazione del programma politico del governo in carica?”
“In altre parole, visto il curriculum della Monterosso, suo capo di gabinetto, pieno di incarichi politici ovunque e dovunque, ma privo dei requisiti di legge e della necessaria professionalità, Lombardo fissa il criterio discriminate della multidisciplinarietà che nessun altro, interno o esterno, poteva possedere, perché tutti aventi specifiche professionalità acquisite a mezzo pubblico concorso, e così con tale precisissimo identikit, la individua come Segretario Generale e le conferisce l’incarico per ben 4 anni, andando ben oltre la fine naturale del suo mandato fissata per la primavera 2013”.
‘Creativo’, l’ex presidente della Regione Lombardo no? Il criterio della “multidisciplinarietà”. Siamo proprio curiosi di conoscere quale fine ‘giurista’ ha consigliato a Raffaele Lombardo il ricorso a questa categoria (neo kantiana?) multidisciplinare. Di certo una parte importante, nella mirabolante nomina della dottoressa Monterosso è stata esercitata da Giuseppe Lumia, oggi senatore (del PD? del Megafono? Confessiamo di non averlo mai capito). E’ Lumia, oggi, dopo Granata, Micciché e Lino Leanza, il grande alleato della dottoressa Monterosso. Lumia: un nome, una garanzia…
“Caro Presidente – scrive ancora Angela Barone – come mai proprio l’avvocato Alongi, in data 21 gennaio 2013, senza averne alcuna competenza per altro e in palese conflitto di interessi, rilascia, il parere, anche errato nel merito, secondo il quale i direttori generali esterni nominati dal precedente Governo regionale e da Te revocati dall’attuale Governo ex art.9, comma 3 della legge regionale n.10 del 2000, avrebbero diritto a percepire un ristoro economico pari al trattamento economico riconosciuto nel contratto sino alla sua scadenza naturale e comunque per un anno? Cosa temeva, anche la revoca del suo incarico e di quello di sua moglie? E come mai solo qualche giorno dopo tale parere, con delibera di Giunta n.49 del 5 febbraio, hai confermato la Monterosso, Palma e Lupo?”. (Il riferimento, in questo caso, è anche ai dirigenti regionali esterni della Regione, Romeo Palma e Marco Lupo).
Da questo passaggio apprendiamo che l’avvocato Alongi ha espresso un parere sulla retribuzione della moglie.
Ed è anche giusto: marito e moglie debbono sostenersi…
Chissà cosa ne pensa di questo doppio sostegno l’onorevole Giovanni Panepinto, parlamentare regionale del PD: ce lo chiediamo perché, a differenza del ‘moralista’ Cracolici, che nella vita si occupa dell’INPS, Panepinto nella vita fa il segretario comunale: e quindi dovrebbe avere un po’ di dimestichezza con argomenti giuridici e meta-giuridici…
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