Green pass e obbligo vaccinale: dal Tribunale di Padova un’ordinanza e non la sentenza (che arriverà). Però il Governo rischia

6 maggio 2022
  • Le parole di Andrea Crisanti sui vaccini anti-Covid
  • Dal Tribunale di Padova un’ordinanza in giudizio cautelare  
  • Non sarà facile, per i giudici chiamati ad esprimersi, stabilire se l’obbligo del vaccino anti-Covid sia legittimo o illegittimo. Vediamo perché

Le parole di Andrea Crisanti sui vaccini anti-Covid

Come i nostri lettori sanno, abbiamo sempre manifestato dubbi sul vaccino anti-Covid. Chi scrive non è un no-vax. Anzi, prima dello scoppio della pandemia, frequentando le piscine, si ‘sciroppava’ anche il vaccino contro il tetano. Il vaccino anti-Covid non ci ha mai convinti per due motivi. In primo luogo perché non è un vaccino, ma una terapia genica. In secondo luogo perché ‘inseguire’ un virus ad alta deriva antigenica con i vaccini è sicuramente utile per le multinazionali farmaceutiche che lo producono e lo vendono, ma serve a poco là dove si dovessero presentare mutazioni dello stesso virus. E il SARS-COV-2 è un virus che presenta continue e molteplici mutazioni come lo sono tutti i Coronavirus. Aggiornare i vaccini alle varianti è già complicato; distribuire i nuovi vaccini in tempi strettissimi è quasi impossibile. Lo ha spiegato bene lo scorso anno il professore Andrea Crisanti, docente universitario di Microbiologia nel corso di un’intervista a Radio Cusano Campus: “Il mondo non ha la capacità di aggiornare i vaccini alle varianti alla velocità con cui muta SARS-CoV-2… Per riformulare il vaccino occorrono un paio di mesi e mezzo anno per distribuirlo, ma nel frattempo il virus ha galoppato. Una cosa è vaccinare centinaia di migliaia di persone all’anno per l’influenza, altra cosa è vaccinare ogni anno decine di milioni di persone”. In parole semplici, ‘inseguire’ un Coronavirus con i vaccini è come soffiare nel vento. Perché i Coronavirus, per definizione, mutano a ritmo continuo e producono varianti che sfuggono ai vaccini. Infatti, puntuali come equazioni chimiche stanno arrivando le nuove varianti. Con la ‘novità’ che adesso dicono ciò che lo scorso anno di questi tempi – quando infuriava la foga vaccinista – non dicevano: e cioè “fate attenzione perché il vaccino che avete fatto non tutela dalle nuove varianti”. Lo potete leggere sui giornali che riportano la notizie delle nuove varianti. Ciò posto, le notizie sul pronunciamento del Tribunale di Padova sull’obbligo vaccinale – e qui arriviamo all’argomento di questo articolo – là dove si racconta dei giudici che avrebbero “asfaltato” l’obbligo vaccinale ci sembrano troppo forzate. Proviamo a illustrare come stanno le cose.

Dal Tribunale di Padova un’ordinanza in giudizio cautelare

Partiamo dalla cronaca. Il Tribunale di Padova si è pronunciato su un ricorso presentato da un’operatrice sanitaria che è stata sospesa poiché si è rifiutata di sottoporsi al vaccino anti Covid. Cominciamo col dire che non si tratta di una sentenza, ma di un’ordinanza in giudizio cautelare. Sono due cose diverse, sostanzialmente diverse. Insomma, siamo davanti a una distinzione che non è solo formale, ma sostanziale. Il provvedimento del giudice non è altro che una riammissione a tempo nel posto di lavoro di natura cautelare, in attesa di un giudizio di merito che si materializzerà – in questo caso sì – in una successiva sentenza. Nell’ordinanza il giudice motiva il provvedimento che ha adottato precisando che è “la misura cautelare più idonea a garantire provvisoriamente il diritto della ricorrente nelle more del giudizio di merito”. Si tratta di un provvedimento temporaneo. Che potrebbe essere confermato dalla sentenza, ma che potrebbe anche essere smentito. Costruire castelli dando il provvedimento come definitivo è sbagliato. L’argomento è delicatissimo – visto che si tratta del diritto al lavoro delle persone – in presenza di un Governo italiano che non ha solo sospeso i lavoratori non vaccinati, ma gli ha anche sospeso la retribuzione. Fatto, questo, a nostro modesto avviso, grave per un vaccino – o terapia genica – che presenta sicuramente luci, ma anche ombre. Il discorso è estremamente complicato e mal si presta alle semplificazioni da tifo da stadio pro e contro il vaccino anti-Covid. Di mezzo c’è un ricorso  “ex art 700 c.p.c. (codice di procedura civile)”, con richiesta, da parte di chi ha presentato ricorso, di provvedimenti d’urgenza a tutela del proprio lavoro in attesa del merito, richiesta che il giudice ha considerato fondata.

Non sarà facile, per i giudici chiamati ad esprimersi, stabilire se l’obbligo del vaccino anti-Covid sia legittimo o illegittimo. Vediamo perché

Fatta questa precisazione, che noi abbiamo provato a sintetizzare da giornalisti non essendo giuristi, alcuni passaggi delle motivazioni del giudice sono interessanti, là dove si sostiene che “l’obbligo vaccinale imposto ai lavoratori in questione non appare idoneo a raggiungere lo scopo che si prefigge, quello di preservare la salute degli ospiti… Può infatti considerarsi notorio il fatto che la persona che si è sottoposta al ciclo vaccinale può comunque contrarre il virus e può quindi contagiare gli altri”; per il giudice, “la garanzia che la persona vaccinata non sia infetta è pari a zero” mentre “la persona che, pur non vaccinata, si sia sottoposta al tampone, può ragionevolmente considerarsi non infetta per un limitato periodo di tempo”. La garanzia che chi si è sottoposto a tampone non abbia contratto il virus “non è assoluta, ma è certamente superiore a zero”. Così il giudice ha deciso di far tornare al lavoro l’operatrice sanitaria, “a condizione che ella si sottoponga a proprie spese, per la rilevazione di SARS-COV-2, al test molecolare, oppure al test antigenico da eseguire in laboratorio, oppure infine al test antigenico rapido di ultima generazione, ogni 72 ore nel primo caso ed ogni 48 negli altri due”. In altre parole, il giudice, come già accennato, ha stabilito che il ricorso dell’operatrice sanitaria è fondato e per scongiurare possibili discriminazioni l’ha riammessa temporaneamente al lavoro. Ma la vicenda non è conclusa. Sarà una sentenza a stabilire se l’obbligo vaccinale debba essere considerato legittimo o illegittimo. E non è una cosa semplice. Perché come abbiamo provato a illustrare all’inizio del nostro articolo, un vaccino contro un virus ad alta deriva antigenica è un punto interrogativo, come stanno ammettendo adesso le autorità quando precisano: “Fate attenzione perché il vaccino che avete fatto non tutela dalle nuove varianti”. Ora, rendere obbligatorio un vaccino che dopo qualche mese risulta inefficace è più che una forzatura. Anche se ammettere un fatto di buon senso potrebbe mettere clamorosamente in difficoltà l’operato del Governo in materia di Green pass e obbligo vaccinale.

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