In Gazzetta Ufficiale gli aiuti (credito d’imposta) per l’acquisto di carburante agricolo e per la pesca

23 marzo 2022
  • Da ieri  in vigore il Decreto legislativo n. 21 del 21 Marzo 2022

Il credito d’imposta è cedibile solo a particolari condizioni

E’ in vigore da ieri, 22 Marzo, il Decreto legislativo n. 21 del 21 Marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale con la serie generale n. 67. Sono le misure per contrastare gli effetti economici e umanitari provocati dalla guerra in ucraina. Oltre alla riduzione dei prezzi di benzina e gasolio, oltre alla detassazione dei “buoni benzina” erogati dalle aziende private ai dipendenti ci sono anche i sostegno alle imprese con crediti d’imposta per l’acquisto di energia e gas naturale e per l’acquisto di carburanti destinati all’attività agricola e alla pesca. L’articolo 18 interessa agricoltura e pesca. Per questi settori è previsto un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a parziale compensazione dei maggiori costi sostenuti per l’acquisto di gasolio o benzina impiegati per la trazione di mezzi utilizzati nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa. Il bonus è calcolato nella misura del 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell’anno 2022. Gli acquisti di carburante debbono essere comprovati dalle fatture d’acquisto, al netto dell’Iva. Il credito d’imposta maturato non concorre alla formazione del reddito d’impresa, né alla base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione (articolo 17 Dlgs n. 241/1997), entro la data del 31 Dicembre 2022. Il credito maturato, inoltre, è cumulabile con le altre agevolazioni che si riferiscono agli stessi costi, ciò è consentito solo se tale cumulo, considerate anche anche le esenzioni, non risulti maggiore della spesa sostenuta. Il credito d’imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, comprese le banche e compresi altri intermediari finanziari. Non è consentita la successiva cessione, salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se verranno effettuate in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo.

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