di Claudia Pretto (1) e Gandolfo Dominici (2)
L’ordinamento costituzionale italiano vive una fase di transizione e mutamento a seguito degli interventi legislativi e giurisprudenziali in materia di diritti e libertà soprattutto (ma non solo) negli ultimi tre anni, con una deriva (pseudo)-collettivista che sa molto di Cina sulla via della seta. Le transizioni costituzionali sono dovute non solo a modifiche del testo scritto della Costituzione di uno Stato, ma anche alle modifiche della così detta Costituzione materiale cioè dell’interpretazione e l’applicazione della Costituzione stessa. Le transizioni costituzionali nella storia degli ordinamenti avvengono generalmente: o per nuove modalità interpretative e applicative da parte delle supreme corti di un ordinamento chiamate anche ad applicare norme internazionali; o in seguito a referendum ed iniziative legislative popolari; o per profonde crisi istituzionali che portano ad una totale discontinuità con il passato; o per ingerenze straniere a livello politico istituzionale che propongono dei nuovi modelli ed istituti che segnano un passaggio radicale; o per conflitti interni ed internazionali (3). Il problema ovviamente non è soltanto italiano, se ne era accorto anche Enrnst Junger che nel suo “Trattato del Ribelle” già nel 1951 scrisse: «Esaminiamo, per esempio, la libertà e i diritti del singolo nel suo rapporto con l’autorità. Sono stabiliti dalla Costituzione. Dovremmo certamente mettere in conto che da parte dello Stato, oppure di un invasore straniero, oppure da diversi soggetti che agiscono congiuntamente, questi diritti verranno continuamente violati anche per periodi piuttosto lunghi. Ma le masse nel nostro paese almeno, si trovano in una situazione che impedisce loro di rendersi conto delle violazioni della Costituzione. […] La maggioranza può contemporaneamente agire nella legalità e produrre illegalità […] I soprusi possono farsi sempre più feroci e diventare veri e propri delitti verso determinati gruppi.» (4)
Certamente quanto avvenuto nell’ordinamento italiano a seguito della dichiarazione dello “stato di emergenza” per la pandemia da Covid 19 può ascriversi ad una
E’ innegabile come si stia vivendo, non tanto una transizione (a forza di Decreti) di forma di governo da Repubblica parlamentare a “Repubblica governativa”, quanto ad una vera e propria modifica ontologica verso un modello costituzionale dove le libertà del singolo sono condizionate dal dio scienzah che può decidere improvvisamente di dichiarare una pandemia, di sperimentare delle sostanze che hanno saltato gli iter procedurali necessari, fino ad imporre trattamenti sanitari, senza ragionevolezza, a categorie di persone che non ne necessitano in nome di una presunta e contraddittoria “certezza scientifica” per l’interesse della collettività, questa modalità è tipica di alcuni odierni Paesi asiatici come appunto la Cina. La dichiarazione dell’emergenza sanitaria ha consentito di proseguire nel solco già avviato negli ultimi anni dove l’emergenza diviene scusa per la limitazione dei diritti. L’introduzione di strumenti quali il greenpass per esercitare diritti fondamentali, l’obbligo vaccinale e l’imposizione dei lockdown, è avvenuta in violazione degli obblighi del diritto internazionale: non è mai stata attivata infatti dallo Stato italiano la procedura di deroga prevista dall’articolo 4 del Patto sui diritti civili e politici (6). Si è palesata dunque una profonda erosione degli strumenti del diritto internazionale in materia dei diritti umani e della tradizione costituzionale italiana: la libertà del singolo posta in secondo piano rispetto a quanto individuato in quel breve momento emergenziale quale interesse collettivo da considerarsi predominante a qualunque costo.
La Corte Costituzionale italiana ha emesso le decisioni numero 14, 15 e 16 nel febbraio 2023 in materia di obbligo vaccinale per il Covid 19 (7). L’iter di diffusione di queste storiche decisioni è stato di per sé un altro indicatore di un momento di transizione rispetto al passato: il contenuto delle decisioni viene anticipato il 1 dicembre 2022, neanche 24 ore dopo l’udienza del 30 novembre, da un comunicato stampa della Presidente della Corte Costituzionale, ma solo il 10 febbraio 2023, dopo 70 giorni, le decisioni vengono pubblicate, prima su Twitter dove vengono postate, tolte e ripubblicate alcune volte nella stessa giornata (8) e solo il 15 febbraio 2023 in Gazzetta Ufficiale (9). Queste modalità inducono a riflettere rispetto a quanto stabilito dall’art 136 della Costituzione: la conoscibilità di una decisione della Corte Costituzionale e la sua validità erga omnes è tale solo se essa è pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Pertanto anticiparne il contenuto con un comunicato stampa si discosta dal testo costituzionale e segna un passaggio operativo della Corte che sembra quasi aderire alla distorsione dello Stato di Diritto in stato mediatico, dove un twit o un comunicato stampa prendono il posto della certezza di una decisione del più alto organo di garanzia ed effettività del diritto nel nostro ordinamento (10). La Corte Costituzionale in queste tre decisioni decide di fatto di non decidere, esce dall’ambito della certezza del diritto e abdica rispetto a “lascenzah”, andando a mettere in discussione quei principi di proporzionalità, ragionevolezza e di tutela della dignità umana del singolo. Alcuni giuristi hanno già compiutamente commentato le recenti decisioni n 14, 15 e 16 del 2023 della Corte Costituzionale sul piano del diritto interno e dei precedenti della Corte stessa, emerge da queste analisi l’evidente discrasia e una sorta di distorsione delle precedenti pronunce della stessa Corte in materia di obbligo vaccinale e consenso informato (11) . Nei propri precedenti infatti la Corte Costituzionale rispetto al consenso informato così statuiva: “La circostanza che il consenso informato trova il suo fondamento negli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione pone in risalto la sua funzione di sintesi di due diritti fondamentali della persona: quello all’autodeterminazione e quello alla salute, in quanto, se è vero che ogni individuo ha il diritto di essere curato, egli ha, altresì, il diritto di ricevere le opportune informazioni in ordine alla natura e ai possibili sviluppi del percorso terapeutico cui può essere sottoposto, nonché delle eventuali terapie alternative; informazioni che devono essere le più esaurienti possibili, proprio al fine di garantire la libera e consapevole scelta da parte del paziente e, quindi, la sua stessa libertà personale, conformemente all’art. 32, secondo comma, della Costituzione”(12).
Il consenso per un trattamento sanitario nell’articolo 7 del Patto sui Diritti Civili e Politici deve essere informato, ed un consenso informato è valido solo se documentato prima di una procedura medica e fornito volontariamente, cioè senza coercizione, indebita influenza o travisamento (13). La Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) infatti, nella causa V.C. contro la Slovacchia, ha spiegato come il consenso è: “considerato libero e informato se è dato sulla base di informazioni obiettive da parte dell’operatore sanitario responsabile sulla natura e le potenziali conseguenze dell’intervento previsto o delle sue alternative, in assenza di qualsiasi pressione da parte di chiunque” (14). La coercizione include condizioni di costrizione come la fatica o lo stress. Le influenze indebite includono situazioni in cui il paziente percepisce che potrebbero esserci delle conseguenze spiacevoli associate al rifiuto del consenso (15). Pertanto il consenso nel diritto internazionale vincolante per essere legittimo deve essere reso senza alcuna forma di coercizione, neanche implicita. In altre parole poco conta il ricatto per cedere il proprio corpo se si firma un “consenso” per l’atto fisico. Il consenso senza consenso voluto da “lascenzah” che non è Scienza a cui il diritto si inginocchia acriticamente.
La Corte costituzionale nelle decisioni 14, 15 e 16 del 2023 concretamente dichiara non fondate o inammissibili le questioni che le sono state sollevate dai giudici a quo, cita i dati dell’OMS, dell’Agenzia italiana del farmaco e afferma che in questioni di emergenza di fatto l’esecutivo non poteva non attenersi alle linee guida di tali organismi. Per quanto concerne il consenso quanto riportato nella decisione n 14 fa sorgere dei dubbi rispetto alla reale compatibilità con i fatti reali vissuti dalle persone obbligate alla vaccinazione: “(16.1) (…) L’obbligatorietà del vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all’obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge. Qualora, invece, il singolo adempia all’obbligo vaccinale, il consenso, pur a fronte dell’obbligo, è rivolto, proprio nel rispetto dell’intangibilità della persona, ad autorizzare la materiale inoculazione del vaccino. 17.– In conclusione, le questioni di legittimità costituzionale sollevate vanno dichiarate in parte manifestamente inammissibili e in parte non fondate”. Tale parte è di difficile comprensione rispetto al dipanarsi reale dei fatti: la vaccinazione è stata resa obbligatoria per alcune attività lavorative pena la sospensione dalla attività lavorativa stessa, pertanto non si è trattato di una libera scelta, ma di una scelta sub coercizione. Il fatto è sempre l’elemento determinante per poter inquadrare ed analizzare correttamente ogni questione di diritto. Ora può veramente considerarsi un consenso libero e informato quello che è stato imposto con il Decreto Legge n 44 e le sue successive modifiche ed integrazioni? Veramente il personale sanitario, gli insegnanti, il personale di polizia hanno vissuto in una condizione di assenza totale di coercizione e stress nel rendere il loro consenso? Veramente sono state fornite tutte le informazioni sui rischi e si è tenuto conto della situazione individuale? Ecco quello che la Corte costituzionale probabilmente non ha inquadrato correttamente: come si sono svolti realmente i fatti. Il primo compito delle autorità statali era quello di non porre persone, che “legittimamente” optavano per una scelta diversa, in una condizione dirimente rispetto ad altre, la Corte ha dimenticato di inquadrare anche questa ennesima violazione nell’alveo della Giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo che esplicitamente riconosce la possibilità, anche in violazione di norme amministrative, di sospendere una persona dalla attività lavorativa, ma tale decisione non può compromettere totalmente l’accesso al sostentamento tanto da portarla a condizioni di difficoltà per la propria sussistenza e non può neanche comportare un rischio per la carriera nel lungo termine della persona (17). Proporzionalità e ragionevolezza infatti non devono essere solo lette nell’unica direzione di correttezza dell’obbligo vaccinale per la salute pubblica e per il principio solidaristico se le modalità attuate dal legislatore non hanno in nessun modo garantito né un consenso informato e libero né l’effettiva possibilità di un sostentamento economico.
L’ordinamento italiano sembra avere intrapreso il percorso di una transizione costituzionale di stampo “cinese” che sposta l’ago della bilancia verso un interesse collettivo predominante rispetto alla dignità e alle libertà del singolo. Questa transizione costituzionale rimanda ad ordinamenti e modelli costituzionali che erano distanti a quello italiano, come quello cinese, dove persiste l’omissione totale di riferimenti agli obblighi internazionali in materia dei diritti umani. La Cina infatti ha ratificato con riserve il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali e non ha ratificato il Patto internazionale sui diritti civili e politici, pur avendolo firmato. Si è inoltre fortemente opposta alla Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948. La sua Costituzione, agli artt. 40, 51, 53 e 54 prevede diverse limitazioni ai diritti umani, che vanno dalle normali restrizioni per la sicurezza nazionale e l’ordine pubblico ad altre più ampie ed esclusive, come “l’interesse dello Stato” e “l’onore e l’interesse della madrepatria”, che possono essere utilizzate per convalidare il sistema di credito sociale (18). Le transizioni costituzionali inducono cambiamenti che incidono poi sul singolo e sulla società, forse è arrivato il momento di interrogarsi sulle conseguenze effettive di questa possibile transizione costituzionale italiana che sembra essere sempre più diretta sulla Via della Seta.
Foto di prima pagina tratta da Lo Spessore
[1] PhD in Istituzioni e Politiche Comparate, già funzionaria agenzie delle Nazioni Unite e Internazionali, Ricercatrice indipendente in diritto internazionale e strumenti di tutela e monitoraggio dei diritti umani.
[2] Professore Associato di Business Systems e Marketing – Università di Palermo – esperto di Cibernetica Sociale – Editor in Chief della rivista scientifica Kybernetes – CV: https://gandolfodominici.it/
[3]L. MEZZETTI, Teoria e prassi delle transizioni costituzionali e del consolidamento democratico, Cedam, Padova, 2003
[4] Ernst Junger, Trattato del Ribelle, Adelphi, 1990 pag. 100-101.
[5] S. Re, La Scienzah, Dagli obblighi vaccinali al Covid: quando la scienza si trasforma in fanatismo religioso, Uno Editori, 2022
[6] L’Italia non ha attivato la procedura di comunicazione di deroga e sospensione ex articolo 4 del Patto sui diritti civili e politici presso le Nazioni Unite. Si auspicava che la Corte Costituzionale recuperasse gli strumenti del diritto internazionale vincolanti e fosse un grado di cogliere come formalmente sul piano del diritto internazionale la dichiarazione dello stato di emergenza non potesse in alcun modo, neanche temporaneamente derogare a qualsivoglia diritto: https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/1sHT8quopdfavCvSDk7t-zvqKIS0Ljiu0/page/dHMKB ;
[7] Per precisione quelli utilizzati per la vaccinazione anti Covid 19 sono dei sieri sperimentali e non di vaccini. La definizione di vaccino nell’ordinamento europeo si trova all’articolo 1 della direttiva 2001/83/CE:
(…) a) i vaccini, tossine o sieri comprendono in particolare: i) gli agenti impiegati allo scopo di provocare un’immunità attiva, quali il vaccino anticolerico, il BCG, il vaccino antipolio, il vaccino antivaioloso; ii) gli agenti impiegati allo scopo di diagnosticare lo stato d’immunità comprendenti tra l’altro la tubercolina e la tubercolina PPD, le tossine utilizzate per i test di Schick e Dick, la brucellina; iii) gli agenti impiegati allo scopo di provocare l’immunità passiva quali l’antitossina difterica, la globulina antivaiolosa, la globulina antilinfocitica. b) gli allergeni sono qualsiasi medicinale che ha lo scopo di individuare o indurre una determinata alterazione acquisita nella risposta immunologica ad un agente allergizzante (…)
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:311:0067:0128:it:PDF
[9] Gazzetta Ufficiale, 1a Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 7 del 15-2-2023, https://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/corte_costituzionale/caricaDettaglio/home?dataPubblicazioneGazzetta=2023-02-15&numeroGazzetta=7
[10] Del resto come la comunicazione istituzionale nel corso della pandemia sia stata gestita in modo disastroso è stato già anticipato anche presso sedi di ricerca ed accademiche, si rimanda fra tutti a : La pandemia: un colossale esperimento di comunicazione della scienza, https://ilbolive.unipd.it/index.php/it/news/pandemia-colossale-esperimento-comunicazione
[11] Vaccini Covid: per la Consulta il singolo può essere sacrificato Marina Crisafi , 10 feb 2023
[12] Corte costituzionale, sentenza n. 438 del 2008
[13] Il patto sui diritti civili e politici è stato ratificato dall’Italia. Entrata in vigore per l’Italia: 15 dicembre 1978, https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&clang=_en#EndDec.
[14]V.C. v. Slovacchia, n. 18968/07, CEDU 2011, par. 77 , citando la Relazione esplicativa alla Convenzione di Oviedo, par. 5. In questo caso, la CEDU ha riscontrato che un ospedale non aveva ottenuto il consenso informato di una paziente di 20 anni che era stata sterilizzata, osservando che la procedura era irreversibile, non era necessaria da un punto di vista medico e il consenso della paziente era stato richiesto mentre era in travaglio prima dell’esecuzione di un taglio cesareo. La CEDU ha rilevato che l’intervento ha comportato effetti psicologici negativi e difficoltà con il partner e la comunità di appartenenza.
[15] United Nations A/64/272 General Assembly , Right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health Note by the Secretary General, 10 Agosto 2009, https://www.refworld.org/pdfid/4aa762e30.pdf
[16] Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44. convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 2021, n. 76, art. 4, comma 4, come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 2022, n. 3.
[17] Si rimanda alle seguenti decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo :
Platini c. Svizzera: Il ricorrente aveva ricevuto una sospensione di quattro anni da qualsiasi attività professionale legata al calcio e la Corte ha ritenuto che la soglia di gravità fosse stata raggiunta a causa delle ripercussioni della sospensione sulla sua vita privata. In particolare, al ricorrente è stato impedito di guadagnarsi da vivere con il calcio ; Bagirov c. Azerbaigian, 2020: La Corte ha tenuto conto in particolare del fatto che la sanzione della radiazione costituisce la sanzione disciplinare più severa nell’ambito della professione forense, avendo conseguenze irreversibili sulla vita professionale di un avvocato, e che gli avvocati svolgono un ruolo centrale nell’amministrazione della giustizia e nella tutela dei diritti fondamentali; Kholodov c. Ucraina, La Corte ha ammesso che il divieto di guida di nove mesi ha avuto ripercussioni sulla vita quotidiana del ricorrente ; Budimir c. Croazia, § 47 , in questo caso la corte ha evidenziato come non fosse conforme all’art 8 della CEDU il fatto che nell’ordinamento non fosse prevista alcuna disposizione che offrisse una remunerazione anche parziale per una persona nella sua situazione .
[18]The Human Rights Implications of China’s Social Credit System | OHRH (ox.ac.uk)