“La scelta del livello di tutela dell’interesse primario alla salute – si legge nelle motivazioni del decreto – è già stata operata a livello di normazione primaria dal legislatore nazionale che ha operato una scelta valoriale libera ad esso rimessa ed insindacabile dal giudice se non nella forma dell’incidente di costituzionalità, i cui presupposti non sembrano nella specie ricorrere”.
Il Tar ha accolto anche il ricorso della Presidenza del Consiglio e dei ministeri della Salute e dell’Istruzione contro la stessa ordinanza.
(ITALPRESS).
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