- E’ una scelta “assolutamente illogica e contraria ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione”
- Per Andrea Piazza, “il nuovo progetto dei lavori per il raddoppio… sembrerebbe contrastare con l’esito del giudizio del Tribunale di Palermo”
E’ una scelta “assolutamente illogica e contraria ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione”
Fa riflettere una nota sulle vicissitudini del ponte Corleone di Palermo che il coordinatore di Italexit del capoluogo della Sicilia, Andrea Piazza, che nella vita fa l’avvocato, ha inviato al presidente della Regione siciliana, al sindaco della città, alla Procura della Repubblica presso i Tribunale di Palermo e alla Procura regionale della Corte dei Conti della Sicilia. Il segretario cittadino di Italexit critica il Comune di Palermo che ha disposto una nuova gara d’appalto per il raddoppio del ponte Corleone, “non optando alla gara per il completamento dei lavori realizzati al 15 % dalla precedente impresa aggiudicataria Cariboni e non disponendo ove necessario un’eventuale perizia di variante. Si apprende dai mezzi di informazione in ordine all’opera pubblica per il raddoppio del ponte Corleone – dice sempre Andrea Piazza – che l’amministrazione comunale, su input dell’assessore ai Lavori pubblici in carica, arch. Maria Prestigiacomo, ha disposto una nuova gara per la progettazione del raddoppio del ponte Corleone per l’importo di € 591.000,00 di cui € 394.000,00 per la progettazione.
Si ritiene incomprensibile la scelta di disporre una nuova gara di appalto per la realizzazione di un’opera in precedenza autorizzata, appaltata e parzialmente realizzata nella misura del 15 % dall’impresa Cariboni, contratto di appalto successivamente rescisso dall’amministrazione comunale in danno dell’impresa esecutrice”. Il coordinatore cittadino di Italexit definisce “assolutamente illogica e contraria ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione che dovrebbe privilegiare l’interesse pubblico ad una rapida realizzazione dell’opera scongiurando in ogni caso un danno erariale. La normativa di settore appalti pubblici prevede, nelle ipotesi di errori progettuali o sopravvenute difficoltà tecniche, la possibilità i ricorrere alle perizie di variante. Nel caso dei lavori per il completamento per il raddoppio del ponte Corleone ,un’opera fondamentale per la viabilità cittadina assegnata a seguito di gara d’appalto”, sussistono “tutti i requisiti pareri ed autorizzazioni contratto di appalto stipulato con la societa’ cariboni in data 19 marzo 2007 ed in seguito all’accertato grave inadempimento contrattuale rescisso dall’amministrazione comunale in data 30 maggio 2008”.
Per Andrea Piazza, “il nuovo progetto dei lavori per il raddoppio… sembrerebbe contrastare con l’esito del giudizio del Tribunale di Palermo”
“Oggi nell’anno 2021, a distanza di oltre 13 anni – prosegue l’avvocato Piazza – l’opera realizzata in minima parte con il rischio che nella prevedibile e malaugurata ipotesi di crollo e/o inagibilità del ponte centrale, gli effetti sulla cittadinanza sotto qualsivoglia punto di vista
– sanitario, economico e sociale – sarebbero catastrofici, considerato che il ponte è sostanzialmente l’unica via di collegamento inter-provinciale tra la Sicilia occidentale ed orientale”. Per il coordinatore cittadino di Italexit, “il nuovo progetto dei lavori per il raddoppio, oltre ad essere inverosimile a causa della dilatazione dei tempi di un’opera ritenuta nell’anno 2007 ‘essenziale’, sembrerebbe contrastare con l’esito del giudizio del Tribunale di Palermo che ha condannato la Cariboni al risarcimento in favore del Comune di Palermo per l’importo di € 10,8 milioni, oltre il rimborso di € 86.087,05 a carico della ‘Coface’, compagnia francese assicurazione polizza fideiussoria. E’ superfluo evidenziare che, se il problema fosse stato di natura tecnica, oltre ad essere superabile con perizia di variante (escludendo il nuovo progetto messo a bando nell’anno 2021), la società soccombente avrebbe avuto oggettivi elementi per legittimare il proprio operato ed acquisire una sentenza favorevole di condanna in danno dell’amministrazione comunale inadempiente”.
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