da Riccardo Gabriele Longo
responsabile comunicazione Sifus Confali Formazione professionale Sicilia
riceviamo e pubblichiamo
Ci fu un tempo in cui la certezza del diritto e la corretta lettura delle leggi producevano il benessere sociale, il rispetto delle Istituzioni e lasciavano credere nel domani; la fiducia era esponenziale, aumentativa e contagiosa: la legge era garanzia di prospettiva e di ordine. Fu a quel tempo che nacque l’Albo regionale degli operatori della Formazione Professionale Siciliana: criteri snelli ma chiari, linee guida di base, accesso e uscita secondo modalità che restituivano diritti e garanzie ai lavoratori che vi accedevano e che sottoscrivevano in seguito il primo contratto di lavoro. Quell’Albo col tempo, praticamente, è stato svuotato, banalizzato, strumentalizzato al punto che continuamente è il canovaccio dei soggetti che, a turno, lo sbandierano come un cornetto cacciaspiriti: a volte è la Trimurti confederale, a volte l’assessore di turno, a volte un Tribunale più tedioso di un altro, e così via.
In questi giorni è avvenuta la pubblicazione del decreto di aggiornamento di tale Albo, una sorta di sacra liturgia sull’altare della burocrazia regionale, come previsto dall’art. 15 comma 6 della legge regionale 23/2019. Il lettore deve sapere, o forse già ben conosce a proprie spese, come il linguaggio giuridico del nostro Paese in questi ultimi 40 anni sia peggiorato e abbia prodotto distorsioni, gradi di interpretazione sovrapponibili tra loro che hanno reso l’applicabilità delle leggi difficile, farraginosa e financo contradditoria: con gran entusiasmo dei giudici cantati da Gaber, che vedono aumentare materia tribunalizia e degli avvocati. La qual cosa, come si capiva all’inizio della nostra riflessione, a scapito della certezza del diritto, della fiducia alle Istituzioni e dell’ordine sociale.
La data del 31 dicembre 2008, nelle intenzioni della Assemblea legislativa avrebbe dovuto segnare lo spartiacque tra coloro che entravano prima o dopo nel sistema della Formazione: i primi avrebbero trovato posizione nel vecchio Albo del sistema, mentre per i secondi era stata approntata una altra forma-contenitore, con criteri diversi e diverse garanzie. La seconda forma-contenitore prese il nome di “Elenco” degli operatori di cui alla legge regionale 23/2019. Dunque, ricapitolando, diverse garanzie e diversi diritti riservati ai due differenti sistemi: Albo il primo, Elenco il secondo. Il Sifus, avendo osservato nel recente aggiornamento dell’Albo di cui al ddg 193 del 12.3.2021, l’inserimento nello stesso Albo sia di operatori assunti dopo la data del 31.12.2008 che di operatori che risultano privi di chiara data di assunzione, ha voluto ragionarne tale stranezza. Ha pertanto richiesto al Dirigente del servizio VI di poter conoscere quali siano stati i criteri utilizzati per permettere l’inserimento di tali soggetti in Albo: chiaramente non discutendo dei dati sensibili ma della fattispecie. E ritorniamo al discorso di prima: solo leggi chiare possono frenare il potere della burocrazia.