La lunga storia della Siremar in un ‘interrogazione (e soprattutto nella risposta del Ministro Patuanelli)

26 gennaio 2021
  • In questi documenti c’è il vero potere esercitato da chi controlla i trasporti via mare tra la Sicilia e i suoi arcipelaghi 
  • In un’interrogazione la storia della Siremar, oggetto di una lunga contesta
  • La risposta del Ministro della Sviluppo economico Stefano Patuanelli

In questi documenti c’è il vero potere esercitato da chi controlla i trasporti via mare tra la Sicilia e i suoi arcipelaghi   

Siamo riusciti a venire in possesso di due documenti che fanno luce sul complicato mondo dei trasporti marittimi siciliani. Si tratta di un’interrogazione presentata al Senato sulla compagna navale Siremar che, per anni, ha svolto il servizio di collegamento via mare tra la Sicilia e i suoi arcipelaghi. L’interrogazione è interessante perché ricostruisce la storia della Siremar che, lo ricordiamo, era controllata dalla holding Tirrenia, descrivendo per filo e per segno i tormentati passaggi di questa società che è stata oggetto di una contesa vinta dalla SNS, società oggi ‘spacchettata’. Interessante è anche la risposta del Ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, da dove si parla anche dei creditori della Siremar, che dovranno attendere la conclusione di una complessa procedura avviata dall’Unione europea.

In un’interrogazione la storia della Siremar, oggetto di una lunga contesta

Cominciamo con l’interrogazione rivolta ai Ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti e dello Sviluppo economico. – Premesso che:

la compagnia navale Siremar SpA, interamente partecipata da Tirrenia, fino al 2010 con la sua flotta di 9 aliscafi e 10 traghetti svolgeva il servizio di collegamento navale della Sicilia verso le sue isole minori;

con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, in data 17 settembre 2010 la società Siremar – Sicilia Regionale Marittima SpA, è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 2004, e, contestualmente, è stato nominato quale commissario straordinario, il dottor Giancarlo D’Andrea;

il Tribunale di Roma – Sezione fallimentare, con sentenza n. 381 del 5 ottobre 2010, ha accertato e dichiarato lo stato di insolvenza di Siremar, a norma dell’art. 4 del decreto-legge n. 347 del 2003;

da quel momento la procedura ha visto l’accertamento di 688 creditori di ogni categoria (dipendenti, banche, ed in particolar modo imprenditori, fornitori e professionisti); tutti danneggiati per un importo di stato passivo ammesso pari ad euro 68.467.921,99;

in data 4 ottobre 2010, allo scopo di fornire adeguata evidenza alla procedura di dismissione del ramo d’azienda Siremar, e di verificare la presenza sul mercato di soggetti potenzialmente interessati a rilevare la proprietà del medesimo compendio aziendale, il commissario straordinario ha predisposto un invito a manifestare interesse per l’acquisto del ramo d’azienda SIREMAR sui principali quotidiani e siti internet specializzati, nazionali ed internazionali, con scadenza prevista per il giorno 20 ottobre 2010;

gli atti successivi conducevano l’amministrazione straordinaria in data 20 ottobre 2011 al contratto di cessione di Siremar e della sua flotta alla società Compagnia delle Isole SpA (“CDI”) quale aggiudicataria, secondo l’ultima offerta migliorativa vincolante al prezzo di vendita, di complessivi euro 69.150.000;

grazie alla parte del prezzo incassato (euro 34.650.000), la procedura di amministrazione straordinaria poteva, in data ottobre 2013, distribuire ai creditori assistiti da privilegio speciale nautico e da ipoteca sulle navi somme pari ad euro 18.513.891,29;

in data 17 novembre 2011, presso il TAR del Lazio, veniva notificato a Siremar il ricorso promosso da Società navigazione siciliana SpA (“SNS”), società neo costituita e partecipata in quote paritetiche dalle società Caronte & Tourist SpA e Ustica Lines SpA, contro la stessa Siremar e contro il Ministero per lo Sviluppo economico, oltre che nei confronti di CDI, volto ad ottenere l’annullamento del contratto di cessione di ramo d’azienda stipulato da Siremar e CDI in data 20 ottobre 2011;

nel frattempo, con provvedimento del Tribunale di Roma, in data 3 febbraio 2014, in seguito alla cessione dei mezzi e delle tratte, veniva dichiarata la cessazione dell’attività d’impresa della Siremar in amministrazione straordinaria, determinando che da quella data la procedura di amministrazione straordinaria viene considerata ad ogni effetto come procedura concorsuale liquidatoria (una procedura fallimentare come le altre), con conseguente applicazione del relativo regime normativo;

il contenzioso giudiziario è andato avanti fino al 6 aprile 2016, allorquando il Ministero dello Sviluppo economico, in sede di ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato n. 592/2014 e del TAR del Lazio n. 2351/2015, che riconoscevano le ragioni della ricorrente SNS, autorizzava l’aggiudicazione della procedura competitiva di vendita dell’ex Siremar nei termini dell’offerta d’acquisto originariamente presentata da SNS per l’importo complessivo di euro 55.100.000;

in data 11 aprile 2016, venivano quindi definiti gli atti di trasferimento definitivi della flotta e del compendio aziendale ex Siremar alla compagnia di navigazione SNS la quale, ad oggi, continua ad operare regolarmente i collegamenti navali della Sicilia verso le isole minori;

dal primo riparto di euro 18.513.891,29 avvenuto nell’ottobre 2013, vale a dire ad oltre 6 anni di distanza, la procedura di liquidazione non ha, ad oggi, effettuato alcun ulteriore riparto, continuando ad erodere le somme disponibili con ingenti spese correnti per la considerevole somma di euro 540.000 annue;

la lungaggine della procedura, la mancata esplicazione del mancato integrale incasso del prezzo della cessione (che consentirebbe di soddisfare quasi integralmente tutti i creditori) e la mancata ripartizione di quanto attualmente disponibile, determina che i creditori, e soprattutto le aziende siciliane, rischiano, a loro volta, di fallire, mentre la farraginosa macchina dell’amministrazione straordinaria della liquidazione consuma le risorse ex Siremar che spettano legittimamente ai creditori;

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno che le aziende interessate si vedano finalmente riconosciute le loro legittime spettanze, anche al fine di evitare che i soggetti creditori siano travolti da uno stato di crisi finanziaria irreversibile. (4-02669)

La risposta del Ministro della Sviluppo economico Stefano Patuanelli

Lunedì 3 luglio 2020 arriva la risposta del Ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli: “Come noto la Siremar, il cui socio maggioritario era il gruppo Tirrenia, è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge n. 347 del 2003, e, successivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 settembre 2010, è stato nominato quale commissario straordinario il dottor Giancarlo D’Andrea. Nell’ottobre 2011 il commissario straordinario ha ceduto la Siremar alla Compagnia delle isole SpA. In seguito, l’organo commissariale è stato integrato con decreto del Ministro dello Sviluppo economico: a) in data 20 marzo 2014, con la nomina dell’avvocato Stanislao Chimenti Caracciolo e del professor Beniamino Caravita; b) in data 12 gennaio 2016, a seguito del decesso del dottor D’Andrea e delle dimissioni dell’avvocato Chimenti Caracciolo, sono stati nominati commissari straordinari il dottor Gerardo Longobardi e il professor Stefano Ambrosini che, assieme al professor Caravita, sono dunque gli attuali commissari straordinari della procedura!.

“Ciò premesso – leggiamo sempre nella risposta del Ministro Patuanelli – in merito alle sole circostanze intervenute per la regolare composizione dell’organo commissariale, nel merito si osserva che questo Ministero, in sede di ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, sezione VI, n. 592/2014 e del TAR del Lazio, sezione III-ter, n. 2351/2015, ha autorizzato l’aggiudicazione di vendita del ramo d’azienda ex Siremar alla ricorrente Società italiana di navigazione SpA, nei termini dell’offerta d’acquisto originariamente presentata dalla medesima, volta a consentire il realizzo in capo all’amministrazione straordinaria di 55.100.000 euro. Conseguentemente, in data 11 aprile 2016, sono stati stipulati gli atti di restituzione del ramo d’azienda da parte del precedente aggiudicatario (Compagnia delle isole) e di cessione del compendio a Società italiana di navigazione. Nel contratto di cessione, redatto in conformità al testo contrattuale sottoscritto a suo tempo tra l’amministrazione straordinaria e Compagnia delle isole SpA nell’ottobre 2011, è stato previsto in capo a Società italiana di navigazione il pagamento di due rate di prezzo differito, ciascuna dell’importo di 9.000.000 euro, maggiorati degli interessi nella misura dell’1,50 per cento su base annua senza capitalizzazione, rispettivamente nei mesi di aprile 2022 e 2024. Per quanto concerne il pagamento delle medesime due rate, si segnala che esse sono state sospese, ai sensi di quanto previsto nel contratto di cessione (art. 5) a causa dell’indagine formale avviata nel 2011 ed estesa al 2012 dalla Commissione UE all’ex gruppo Tirrenia (SA. 32014 (2011/C), SA. 32015 (2011/C), SA. 32016 (2011/C) – Italia, procedura aiuti 2011). Inoltre, in tale materia, i commissari straordinari, di concerto con i Ministeri competenti e le autorità di vigilanza della società, hanno partecipato a numerose riunioni tecniche svoltesi sia presso il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri che presso gli uffici della DG Competition della Commissione europea, ai fini di fornire risposte e chiarimenti alle richieste da quest’ultima formulate. Di conseguenza, il 2 marzo 2020, la Commissione ha notificato la propria “decisione” concludendo che le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico concesse tra il 1992 e il 2008 alle società dell’ex gruppo Tirrenia (Adriatica, Caremar, Saremar, Siremar e Toremar) risultano conformi alle norme UE in materia di aiuti di Stato; tuttavia, si è tuttora in attesa della chiusura della citata procedura aiuti 2011, cui è connesso il pagamento delle due rate non scadute da parte della Società italiana di navigazione SpA. Con riferimento all’attività di ripartizione dell’attivo, a seguito del primo riparto effettuato nel 2013, peraltro noto all’interrogante, si evidenzia che lo stesso ha riguardato esclusivamente i crediti assistiti da privilegio speciale nautico e da ipoteca sulle navi. Nel novembre 2016 è stata autorizzata l’erogazione di un acconto, ex art. 68 del decreto legislativo n. 270 del 1999, pari al 70 per cento del credito vantato dai dipendenti della Siremar SpA in bonis, per complessivi 501.228,41 euro. In conclusione, appare evidente che, seppure vi sia un assiduo impegno da parte degli organi della procedura al più rapido ed esaustivo soddisfacimento del ceto creditorio con un nuovo piano di ripartizione, i tempi saranno inevitabilmente subordinati alla definitiva conclusione della procedura aiuti 2011”.

La domanda è: se la Commissione europea sanzionerà l’Italia che succederà?

 

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