L’ordinanza del presidente della Regione si impernia sulla questione sanitaria. I giudici del TAR Sicilia, nel sospendere la stessa ordinanza, citano l’articolo 117 della Costituzione dove “la tutela della salute è materia di legislazione concorrente”. Aspettiamo il merito
Il TAR Sicilia (Tribunale Amministrativo Regionale) ha sospeso l’ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci. Insomma, niente sgombero di Hotspot e centri di accoglienza per migranti. La decisione dei giudici amministrativi – per la precisione, del presidente della Terza sezione del TAR, sezione di Palermo Maria Cristina Quiligotti – accoglie la richiesta di sospensiva del provvedimento del Governatore dell’Isola.
Si attende, adesso, il giudizio di merito. Che, da quello che leggiamo, sembra in parte anticipato dai giudici del TAR Sicilia, là dove scrivono che le misure adottare dal presidente Musumeci “involvono e impattano in modo decisivo sull’organizzazione e la gestione del fenomeno migratorio nel territorio italiano, che rientra pacificamente nell’ambito della competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117 della Costituzione”.
L”ordinanza del Governatore dell’Isola avrebbe effetti anche sulle altre Regioni italiane.
Da quello che leggiamo, il TAR non si sofferma sugli aspetti sanitari: ma i giudici dovranno per forza di cose entrare nel merito della questione sanitaria: e siamo proprio curiosi di sapere che cosa scriveranno se, nel merito, dovessero confermare la linea che hanno già espresso.
Segnaliamo soltanto che l’articolo 117 della Costituzione è successivo di quasi due anni rispetto all’articolo 31 dello Statuto siciliano: così, giusto per essere precisi.
In ogni caso va detto che, nell’articolo 117 della Costituzione, la tutela della salute è materia di legislazione concorrente.
Sempre nell’articolo 117 della Costituzione si legge che:
“Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.tutela della salute”.
Ci rivediamo al merito.