Con tutto il rispetto, piaccia o no a Roma, lo Statuto siciliano del 1946 ‘disegna’ uno Stato nello Stato italiano. Ci sono due Governi diversi – quello siciliano e quello italiano – che si integrano in armonia. La Sicilia ha tutto il diritto di applicare l’articolo 31 dello Statuto, intervenendo nella gestione dell’ordine pubblico della nostra Isola
Leggiamo che “fonti del Viminale” fanno sapere che la gestione del flussi di migranti “non è una materia di competenza della Regioni” (tratta dal Giornale di Sicilia on line). Due considerazioni.
Prima considerazione. Con tutto il rispetto, non capiamo cosa siano queste “fonti del Viminale”. Se fanno riferimento alla sede del Ministero degli Interni a Roma e, di conseguenza, questa frase sarebbe da ascrivere all’attuale Ministro degli Interni, ebbene, si tratta di una semplice e rispettabile considerazione di un parigrado: per le questioni che riguardano la Sicilia, infatti, il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, è un Ministro della Repubblica che ha lo stesso grado dell’attuale Ministro degli Interni, Luciana Lamorgese.
Per quello che sappiamo, un Ministro non prende ordini da un altro Ministro: in questi casi, è il Presidente del Consiglio che deve intervenire.
Seconda considerazione. In Sicilia l’ordine pubblico non è di sola competenza dello Stato. Basta leggere l’articolo 31 dello Statuto siciliano:
“Al mantenimento dell’ordine pubblico provvede il Presidente della Regione a mezzo della polizia dello Stato, la quale nella Regione dipende disciplinarmente, per l’impiego e l’utilizzazione, dal Governo regionale. Il Presidente della Regione può chiedere l’impiego delle forze armate dello Stato.
Tuttavia il Governo dello Stato potrà assumere la direzione dei servizi di pubblica sicurezza, a richiesta del Governo regionale, congiuntamente al Presidente dell’Assemblea e, in casi eccezionali, di propria iniziativa, quando siano compromessi l’interesse generale dello Stato e la sua sicurezza.