Sì, la memoria sugli incredibili inghippi che stanno dietro al temerario progetto del Tram di Palermo presentata al TAR Sicilia dagli avvocati Nadia Spallitta e Carlo Pezzino Rao è, in realtà, un ben articolata inchiesta che fa luce non tanto e non soltanto su una vicenda contorta, ma anche su un modo molto disinvolto di concepire e gestire la cosa pubblica
Ma cosa hanno combinato al Comune di Palermo con il progetto del Tram? A parte i problemi con Roma è venuto fuori un altro inghippo che viene raccontato, con dovizia di particolari, in una memoria presentata dal TAR Sicilia (Tribunale Amministrativo Regionale) dagli avvocati Nadia Spallitta e Carlo Pezzino Rao. Lo spaccato che viene fuori è incredibile. Noi proviamo a sintetizzarlo.
Cominciamo col dire che si chiede l’annullamento e la sospensione della “deliberazione del Consiglio comunale 596 del 28 Novembre 2018″, che ha come oggetto l’approvazione del Programma Triennale delle opere pubbliche 2018/2020 nella parte in cui si approva il “Sistema Tram della Città di Palermo” (“NUOVE LINEE TRANVIARIE DELLA CITTÀ DI PALERMO – TRATTE A,B,C,E1 E PARCHEGGI DI INTERSCAMBIO”).
Già si capisce quanto sia strana questa storia: un’opera importante – che se realizzata è destinata a cambiare radicalmente la vita della città (si pensi allo stravolgimento di via Libertà) – viene ‘infilata’ in un emendamento al Piano Triennale delle Opere pubbliche!
Questo metodo dà la misura dell’idea di ‘democrazia’ dei signori della ‘presunta’ sinistra che governano Palermo!
Ma andiamo al racconto.
Nella memoria si sottolinea che “non si è in presenza dell’impugnazione dell’aggiudicazione di una gara di appalto, ex art,119 C .P.A o di un conferimento di incarichi di progettazione ex art 120, bensì si contesta un emendamento alla deliberazione avente ad oggetto l’approvazione
dell’elenco annuale (2018) e del programma triennale delle Opere Pubbliche (2018/2020) del Comune di Palermo, per cui non operano le citate disposizioni ed il termine per l’impugnazione non è assolutamente dimidiato”.
“Più precisamente – leggiamo sempre nella memoria – ciò che si contesta è che, all’interno di una provvedimento avente natura programmatoria, con un semplice emendamento si introduce, o si tenta di introdurre
l’approvazione di un progetto di fattibilità ( o preliminare) in variante urbanistica, quindi si tenta di introdurre in modo atipico ed irrituale una sorta variante urbanistica ex c.9 l.r 11/2012, materia che esula dalla disciplina di cui alle citate disposizioni processuali di cui all’art. 119 CPA”.
PROCEDIMENTO ANOMALO – “Invero l’anomalia del procedimento seguito dall’amministrazione e l’eccesso di potere per sviamento della causa tipica – leggiamo sempre nella memoria – sono ampiamente dimostrati dalla circostanza che mancano tutti i pareri di legge, obbligatori in materia di variante urbanistica, ma manca altresì il progetto stesso del TRAM, con i relativi pareri tecnici e amministrativi (ivi compresa la VAS) che non è allegato alla deliberazione e che, nella sede del dispositivo della deliberazione, impugnata in parte qua, non è neanche citato, per cui non si comprende quale progetto il Consiglio abbia potuto approvare, peraltro in variante urbanistica, in sede di approvazione del programma triennale, che ha ben altre finalità e che rappresenta una programmazione delle Opere che nel triennio l’Ente intende realizzare. In ogni caso oggetto i ricorrenti non sono incorsi in nessuna tardività”.
L’INGHIPPO – La memoria cita una lunga serie di prescrizioni che sono state “del tutto disattese, in quanto non è stato approvato preventivamente nessun progetto, non è stata indicata la copertura finanziaria, non è stata approvata alcuna variante urbanistica, non sono stati avviati nel corso della prima annualità i lavori. Invero l’emendamento rinvia alle disposizioni
dell’art. 6 comma 9 della l.r. 11/2012, che è riferito all’elenco annuale (come si vedrà infra). In altri termini, i contenuti del Programma Triennale Opere Pubbliche e dell’elenco annuale sono tipici e nominati, devono seguire uno schema preciso, una procedura predeterminata, ed hanno una finalità specifica come definita dal legislatore. In nessun modo – leggiamo sempre nella memoria – all’interno del Programma Triennale e dell’elenco annuale è ipotizzabile l’inserimento di clausole aventi ad oggetto l’approvazione contestuale dei progetti. Sostanzialmente è illegittimo l’inserimento dell’approvazione di un progetto di fattibilità o
preliminare all’interno del programma triennale opere pubbliche e dell’elenco annuale, peraltro in variante urbanistica”.
“Ciò che si contesta, in altri termini – prosegue la memoria – non è tanto l’inserimento del progetto del TRAM all’interno della programmazione triennale del Comune, ma soprattutto l’inserimento, all’interno del Programma Triennale dell’approvazione di un progetto di opera pubblica, con evidente violazione della funzione tipica dell’atto ed eccesso di potere per sviamento. Del tutto illegittimo appare quindi l’emendamento laddove recita: ‘Approvare il progetto di fattibilità tecnica economica (progetto preliminare) anche ai sensi dell’art.6 comma 9, terzo capoverso della l.r. 12/2011″.
LEGGI DISATTESE – Secondo i legali Nadia Spallitta e Carlo Pezzino Rao è stata disattesa anche la normativa siciliana, “in quanto a corredo dell’inserimento nel Programma Triennale del sistema del TRAM ed a corredo dell’emendamento n. 22 (in altre parti 20) relativo al sistema Tram (Approvare il progetto di fattibilità tecnica economica – progetto preliminare – anche ai sensi dell’art.6, comma 9 , terzo capoverso della l.r. 12/2011), non è allegata alcuna documentazione come prescritto dalle citate disposizioni”.
L’ASSENZA DI PARERI TECNICI – “Invero – prosegue la memoria – l’inserimento di un progetto di opera pubblica presuppone che lo stesso, corredato di tutti i pareri tecnici ed amministrativi sia stato preventivamente approvato, cosa che nella fattispecie non è avvenuta. In nessun modo quindi si poteva approvare in quella sede lo stesso progetto. In particolare non esiste alcuna deliberazione di approvazione del sistema TRAM, come inserito nel Programma Triennale e il Programma Triennale, si ribadisce, non può essere la sede dell’approvazione di un progetto. A ciò si aggiunga che non è neanche ben chiaro il riferimento al terzo capoverso che presuppone che ‘lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree
per la realizzazione di servizi pubblici’, cosa che non è in quanto nessuna specifica destinazione per servizi (ed in particolare per le linee tranviarie ) è prevista nello strumento urbanistico”.
LA DOCUMENTAZIONE CHE NON C’E – Nella memoria si ricorda che “si è in presenza di una grande infrastruttura del valore di circa 500 Milioni di euro, che implica un forte impatto sulla città e sui relativi servizi, anche alla luce dei parcheggi di interscambio (che peraltro non si sa bene in questa sede dove siano collocati, che estensione abbiano, e che sicuramente incidono sul dimensionamento dei servizi). Da qui l’illegittimità dell’emendamento ed in generale dell’inserimento del Tram e relativi parcheggi di interscambio, nonché dell’asserita approvazione di un ‘progetto preliminare’ di cui agli atti peraltro non c’è alcuna traccia. Nessuna documentazione infatti è stata allegata al Programma Triennale (né avrebbe potuto essere diversamente, trattandosi di provvedimento con finalità diverse) per cui non si comprende cosa in effetti sia stato approvato, né a quale progetto sia studio di fattibilità che preliminare, ci si riferisca. L’anomalia della procedura seguita emerge anche dal fatto che in sede di parte deliberativa del provvedimento di approvazione del Programma Triennale dell’approvazione del progetto di fattibilità (progetto preliminare) del TRAM non c’è alcuna traccia”.
Nella memoria si legge che “il sistema del Tram è inserito nel programma triennale 2018/2010, anno 2019, e non nell’elenco annuale 2018, per cui la disposizione non è applicabile alla fattispecie che tra l’altro presuppone, come anticipato, che prima il Consiglio comunale abbia approvato il progetto preliminare – corredato di tutti i pareri tecnici ed amministrativi – e poi venga inserito nel Programma Triennale e nell’elenco annuale. In nessun modo tale modalità di agire potrebbe rappresentare, come invece vorrebbe l’amministrazione, una variante urbanistica della quale manca, ulteriormente (né potrebbe esserci), tutta la relativa documentazione”.
Il passaggio successivo fa riflettere:
“I lavori non ricompresi nell’elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al secondo periodo del comma 5 (eventi calamitosi) – leggiamo sempre nella memoria – non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni. Conseguentemente non essendo il progetto inserito nell’elenco annuale e non potendo lo stesso essere quindi finanziato, non è chiaro su quali fondi effettivamente gravi la realizzazione del valore di ben € 500 Milioni dello stesso. Senza considerare che con un semplice emendamento consistente in un semplice foglietto, non corredato, inverosimilmente, da nessun parere contabile che si dichiara non dovuto, pur avendo ad oggetto consistenti somme di denaro, si varia l’importo dell’opera di ben 200 Milioni e si introduce il finanziamento privato, di
ben 130 milioni circa, che non si sa in quale sede ed a che titolo sia stato offerto, così come non si sa quale ruolo stiano svolgendo i privati in presenza di presenza di così rilevante valore ed impatto dell’opera e della necessita’ di massima trasparenza del procedere”.
Ancora:
IL PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE CHE NON C’E’ – “La circostanza che l’emendamento non sia corredato da parere contabile dichiarato come non dovuto, oltre a rendere illegittimo questo emendamento, anche per questo profilo appare manifestazione ulteriore che non sussista alcun attuale finanziamento, per cui non si può approvare un progetto di opera pubblica, tra l’altro in variante, senza copertura
finanziaria, che comunque non è dimostrata. E’ indubbio che senza copertura finanziaria nessun progetto potrebbe essere approvato. Se si fosse approvato realmente (cosa che si tenta di indurre per evitare la più complessa ed articolata procedura della variante urbanistica) allora sarebbe stata necessaria la copertura finanziaria e sarebbe stato necessario il parere di regolarità contabile”.
A questo punto arriva la ciliegina sulla torta:
“Infine non può ipotizzarsi che un semplice foglietto, senza alcun allegato, né documentazione a corredo, presentato in aula dall’allora Presidente della Commissione Urbanistica, oggi dimissionario (ed agli arresti domiciliari, a seguito di indagini legate a presunti fatti corruttivi, per vicende urbanistiche ed edilizie, unitamente al Presidente della ‘Commissione’ di selezione dei progetti partecipanti al concorso di progettazione per la realizzazione del Tram), possa rappresentare valida
approvazione di un progetto di opera pubblica, di questi importi milionari , circa € 430.000.000 (430 milioni di euro) e di questa rilevantissima valenza territoriale”.
Foto tratta da Rosalio
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