L’assessore regionale all’Agricoltura, Edy Bandiera annuncia che sul grano arrivato a Pozzallo sono state disposte le analisi. Conosceremo i risultati? L’esposto di GranoSalus alla Commissione europea sulla mancata applicazione, in Italia, del Regolamento UE 2016/1313. Se i nostri lettori leggeranno questo Regolamento, che pubblichiamo integralmente, sarà loro più chiaro perché vogliamo conoscere i risultati delle analisi
Ieri mattina abbiamo dato la notizia dell’ennesima nave carica di grano estero arrivata in Sicilia, per la precisione, nel porto di Pozzallo.
Ci siamo chiesti e abbiamo chiesto: ma chi effettua in Sicilia i controlli sul grano estero? E, in particolare, chi effettua il controlli sull’eventuale presenza di glifosato?
La risposta è arrivata sulla pagina Facebook dell’assessore regionale all’Agricoltura, Edy Bandiera:
“Presenti e pronti ai #controlli, anche ieri, a #Pozzallo, con gli ispettori fitosanitari dell’Assessorato all’Agricoltura e con gli uomini del Corpo Forestale della Regione Siciliana, all’arrivo di un altro carico di #grano.
Tutti i campioni da analizzare sono all’istituto zooprofilattico di Palermo, ente pubblico, l’unico in Sicilia accreditato al Ministero per #glifosato e #micotossine.
Ogni giorno in campo a tutela della salute e dell’economia dei Siciliani
#GovernoMusumeci
#FattiperlaSicilia”.
Prima domanda: il grano arrivato è stato bloccato o è già in distribuzione?
Seconda domanda: i risultati di questi controlli verranno resi pubblici?
Fino ad ora, in verità, non abbiamo visto – per esempio sulla pagina Facebook dell’assessore Bandiera, bravissimo ad auto-celebrarsi – i risultati delle analisi, possibilmente spiegati con linguaggio semplice.
Oppure l’assessore Bandiera e gli ‘scienziati’ dell’Istituto Zooprofilattico della Sicilia, “l’unico in Sicilia accreditato al Ministero per #glifosato e #micotossine”, pensano che i siciliani non siano interessati a conoscere i risultati delle analisi?
I risultati delle analisi sono molto importanti: e ancora più importante è renderli noti.
E’ noto che le analisi – per esempio, con riferimento al glifosato – ci dicono se questo veleno è presente o meno.
Se è presente, le analisi debbono illustrare in che quantità è presente, a prescindere dal fatto che la quantità sia inferiore, uguale o superiore ai limiti fissati dall’Unione europea.
Al presidente della Regione, Nello Musumeci, che ama presentarsi sempre come il paladino della legalità e della correttezza, ricordiamo che l’eventuale presenza, nel grano, di glifosato sotto i limiti fissati dall’Unione europea non è affatto “un’assoluzione” per il grano: anche perché – come abbiamo raccontato un sacco di volte – l’Unione europea ha innalzato i limiti del glifosato e delle micotossine DON!
Se il glifosato è presente – anche al di sotto dei limiti fissati dall’Unione europea – i cittadini siciliani hanno il diritto di saperlo!
A tal proposito, diamo una notizia che leggiamo nella pagina Facebook di GranoSalus:
“L’associazione GranoSalus, da sempre attiva per la tutela della salute dei cittadini, ha presentato un esposto alla Commissione Europea per la mancata applicazione del Regolamento UE 2016/1313 (che trovate, per esteso,in calce all’articolo) da parte dell’Italia, pur essendo stato recepito. Tale norma si prefigge di tutelare la salute pubblica. A tal proposito fa divieto di utilizzo di Glifosate (o glifosato) in pre raccolta, al solo scopo di ottimizzare il raccolto o la trebbiatura. Tuttavia, dalle analisi accertate risulta la presenza del diserbante nei derivati del grano di provenienza extra UE. Ciò non deve accadere! Vedremo se l’Europa aprirà la procedura di infrazione a carico dell’Italia”.
In parole semplici, stando a quello che scrivono i protagonisti di GranoSalus, questo regolamento in Italia non viene applicato! Ciò significa, come scrive sempre GranoSalus, che “dalle analisi accertate risulta la presenza del diserbante nei derivati del grano di provenienza extra UE”.
Da dove proviene il grano arrivato a Pozzallo? Abbiamo o no il diritto, signor presidente della Regione, di conoscere se contiene o no glifosato, a prescindere – ribadiamo – se è presente in quantità superiore o inferiore ai limiti fissati dall’Unione europea?
Se dobbiamo mangiare i derivati del grano che contiene glifosato, ebbene, questo non lo può decidere il Governo regionale o l’Unione europea: lo devono decidere i cittadini che vanno informati!
Foto tratta da Corriere di Ragusa
QUI DI SEGUITO IL REGOLAMENTO UE 2016/1313 (anche per consentire ai lettori di informarsi dettagliatamente sull’argomento che stiamo trattando):
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare la prima alternativa di cui all’articolo 21, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)
La sostanza attiva è stata iscritta nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (2) dalla direttiva 2001/99/CE della Commissione (3).
(2)
Le sostanze attive iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nella parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).
(3)
L’approvazione della sostanza attiva glifosato, come indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade sei mesi dopo la data di ricevimento da parte della Commissione del parere del comitato per la valutazione dei rischi dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche, o entro il 31 dicembre 2017 se questa data è anteriore.
(4)
Il 30 ottobre 2015 (5) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità») ha trasmesso alla Commissione la sua dichiarazione sulla valutazione tossicologica dell’ammina di sego polietossilata (n. CAS 61791-26-2), una sostanza usata di frequente come coformulante nei prodotti fitosanitari contenenti glifosato. L’Autorità ha concluso che, rispetto al glifosato, in tutti i punti finali esaminati sono stati osservati effetti tossici significativi dell’ammina di sego polietossilata. Un altro motivo di preoccupazione che è stato segnalato riguarda il potenziale dell’ammina di sego polietossilata di incidere negativamente sulla salute umana se impiegata nei prodotti fitosanitari contenenti glifosato. L’Autorità ha inoltre ritenuto che una probabile spiegazione dei dati medici negli esseri umani per quanto riguarda i prodotti fitosanitari contenenti glifosato è che la tossicità deriva soprattutto dalla componente ammina di sego polietossilata nella formulazione.
(5)
A norma della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) in combinato disposto con l’articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare lo sviluppo e l’introduzione della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi al fine di ridurre la dipendenza dall’utilizzo di pesticidi. Poiché i prodotti fitosanitari contenenti glifosato sono ampiamente utilizzati in applicazioni non agricole, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché l’utilizzo di tali prodotti sia ridotto al minimo o vietato in aree quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi e aree ricreative, cortili delle scuole e parchi gioco per bambini, nonché in prossimità di aree in cui sono ubicate strutture sanitarie.
(6)
I prodotti fitosanitari contenenti glifosato sono utilizzati anche in applicazioni pre-raccolto. In alcune situazioni gli usi pre-raccolto intesi a frenare o evitare una crescita indesiderata di erbe infestanti sono in linea con le buone pratiche agricole. Sembra tuttavia che i prodotti fitosanitari contenenti glifosato siano utilizzati anche allo scopo di controllare il momento del raccolto o di ottimizzare la trebbiatura, benché si possa ritenere che tali usi non rientrino nelle buone pratiche agricole. Tali usi possono pertanto non essere conformi alle disposizioni dell’articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Nell’autorizzare i prodotti fitosanitari gli Stati membri dovrebbero quindi prestare particolare attenzione a che gli usi pre-raccolto rispettino le buone pratiche agricole.
(7)
La Commissione ha invitato i notificanti a presentare osservazioni.
(8)
Alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche è opportuno modificare le condizioni d’uso della sostanza attiva, escludendo in particolare l’utilizzo del coformulante ammina di sego polietossilata (n. CAS 61791-26-2) nei prodotti fitosanitari contenenti glifosato.
(9)
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe essere modificato di conseguenza.
(10)
A norma dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, deve essere stabilito un elenco di coformulanti la cui inclusione nei prodotti fitosanitari non è accettata. La Commissione, l’Autorità e gli Stati membri hanno iniziato a lavorare al fine di stabilire tale elenco. Nel corso di tali lavori la Commissione presterà particolare attenzione ai coformulanti potenzialmente nocivi utilizzati nei prodotti fitosanitari contenenti glifosato. L’elenco di coformulanti inaccettabili sarà stabilito in futuro in un atto separato, conformemente ai requisiti procedurali di cui all’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
(11)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nella settima colonna «Disposizioni specifiche» della voce numero 25 sul glifosato nella parte A dell’allegato del regolamento (UE) n. 540/2011, il testo è sostituito dal seguente:
«Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.
Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul glifosato, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione modificata il 27 giugno 2016 dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. Nell’ambito di questa valutazione generale gli Stati membri:
—
devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee nelle regioni esposte a rischi, soprattutto in rapporto ad usi non colturali,
—
devono prestare particolare attenzione ai rischi derivanti dall’uso nelle aree specifiche di cui all’articolo 12, lettera a), della direttiva 2009/128/CE,
—
devono prestare particolare attenzione a che gli usi pre-raccolto rispettino le buone pratiche agricole.
Gli Stati membri provvedono affinché i prodotti fitosanitari contenenti glifosato non contengano il coformulante ammina di sego polietossilata (n. CAS 61791-26-2)».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o agosto 2016
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