Ricordate l’inchiesta della magistratura di Messina venuta alla ribalta dieci giorni fa? E’ la storia delle navi poste sotto sequestro perché non sicure per il trasporto delle persone a mobilità ridotta. Ebbene, per una di queste navi – la ‘Pace’ – già nel 2013 c’erano stati problemi in Sardegna. Le sentenze del TAR Sardegna e del Consiglio di Stato. Ma in Sicilia…
Ricordate l’inchiesta giudiziaria sui trasporti marittimi di Messina? Ebbene, abbiamo scoperto una cosa un po’ strana: abbiamo scoperto che nel 2016, quando la società Navigazione generale italiana (N.G.I. spa) si aggiudica la gara per svolgere il servizio fra Trapani e le Isole Egadi erano già presenti i problemi emersi con l’inchiesta della magistratura. Quasi quattro anni fa era già tutto chiaro. Eppure…
Ma andiamo con ordine.
La notizia dell’inchiesta della magistratura è di circa dieci giorni fa, quando i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria – nel quadro di un’inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica della Città dello Stretto – hanno posto sotto sequestro 3 navi traghetto della Caronte & Tourist (la ‘Pace’, la ‘Caronte’ e la ‘Ulisse’), soldi, beni mobili ed immobili e quote societarie, per oltre 3,5 milioni.
Le indagini, effettuate dalla Guardia di Finanza di Palermo e coordinate dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina, Maurizio De Lucia, hanno accertato che le tre imbarcazioni poste sotto sequestro presenterebbero gravi carenze tecniche e strutturali: in particolare, non garantirebbero la sicurezza nel trasporto delle persone a mobilità ridotta.
Abbiamo appurato è che, nel 2016, la società Navigazione Generale Italiana (N.G.I. spa) si aggiudica la gara per la tratta Trapani-Isole Egadi e, tra le navi che si propone di utilizzare, c’è anche la citata ‘Pace’.
La cosa strana è che questa nave ‘Pace’ – sequestrata dieci giorni fa dalla magistratura per “gravi carenze tecniche e strutturali” che non consentirebbero la sicurezza nel trasporto delle persone a mobilità ridotta – nel 2013, era di proprietà della Enermar Trasporti srl.
Direte: e allora? La Enermar Trasporti srl, nel 2013, era in aperto contenzioso con la Regione Sardegna. Motivazione: era stata esclusa dalla dalla gara per l’affidamento del servizio pubblico notturno di collegamento marittimo, per il trasporto di persone e veicoli, con le isole minori della Sardegna.
Perché la Enermar Trasporti srl era stata esclusa dalla gara? Perché era stata accertata, a seguito di apposito sopralluogo, che le navi di tale società non presentavano i requisiti necessari per il trasporto dei soggetti diversamente abili. I titolari di tale società hanno contestato l’esclusione e si sono rivolti alla Giustizia amministrativa.
Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Sardegna ha dato ragione alla Regione Sardegna. La società Enermar Trasporti srl si è rivolta al Consiglio di Stato, organo di appello del TAR Sardegna. E il Consiglio di Stato – come potete leggere nella sentenza che pubblichiamo in calce a questo articolo (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 22 giugno – 12 settembre 2017, n. 4248) – ha dato ragione alla Regione Sardegna.
Il pronunciamento del TAR Sardegna e poi il successivo pronunciamento del Consiglio di Stato ci dicono che nel 2013 e poi nel 2017 si poneva la questione oggetto dell’inchiesta della magistratura di Messina: le gravi carenze tecniche di alcune navi.
Tra queste navi della società Enermar Trasporti srl – giudicate non idonee – c’era anche la nave ‘Pace’ sequestrata dieci giorni fa dalla magistratura di Messina alla Caronte & Tourist.
Su Wikipedia siamo andati a cercare che fine hanno fatto la società Enermar Trasporti srl e le navi che utilizzava. E abbiamo appurato che, ad inizio 2013, due navi di tale società – la ‘Agata’ e la ‘Teseo’ – sono state cedute alla Medmar di Napoli. Enermar Trasporti srl, come leggiamo su Wikipedia, “restò quindi proprietaria delle sole ‘Pace’ e ‘Camogli’. In seguito la Enermar, ormai controllata all’80% da Moby Lines, entrò a far parte della nuova Maddalena Lines, controllandone il 30% delle quote; il restante 70% fu invece assegnato alla Navigazione Generale Italiana (N.G.I.). ‘Pace’ e ‘Camogli’ furono vendute, la prima alla stessa N.G.I. e la seconda per la demolizione”.
Quindi la nave ‘Pace’ è finita alla N.G.I., società che, anche con questa nave, come già ricordato, in Sicilia, nel 2016, si è aggiudicata la gara per svolgere il servizio fra Trapani e le Isole Egadi (per la cronaca, la società N.G.I. è stata incorporata dalla Caronte & Tourist Isole Minori Spa nel 2017
La nave che la Regione Sardegna non aveva voluto perché non garantiva la sicurezza nel trasporto delle persone a mobilità ridotta è finita a svolgere il servizio in Sicilia!
Qualcuno poterebbe obiettare: la gara siciliana è del 2016, mentre la citata sentenza del Consiglio di Stato è del Giugno-Settembre 2017. Anche se, a dir la verità, se proprio dobbiamo essere precisi, il pronunciamento del TAR Sardegna è del Maggio 2013: il Governo regionale siciliano dell’epoca (Governo di Rosario Crocetta) e i dirigenti e i funzionari dell’assessorato regionale alle Infrastrutture non sapevano nulla, nel 2016, del contenzioso tra Regione Sardegna e Enermar Trasporti srl?
Va bene: non ne sapevano nulla. Ma il pronunciamento del Consiglio di Stato – come già ricordato – è del Giugno-Settembre 2017. Ed è una sentenza che ha dato torto alla Enermar Trasporti srl e ragione alla Regione Sardegna.
A questo punto il Governo regionale dell’epoca e la burocrazia dell’assessorato regionale alle Infrastrutture non avrebbero dovuto intervenire?
Non è intervenuto il Governo Crocetta. E non è intervenuto nemmeno il Governo regionale successivo. Il servizio di trasporto è proseguito per tutto il 2018 fino ai primi di Gennaio di quest’anno.
Anche se, in effetti, la burocrazia regionale è intervenuta circa un mese prima della magistratura con una lettera dell’11 Dicembre dello scorso anno firmata dal dirigente generale, Fulvio Bellomo, e dal dirigente del servizio, Dora Piazza. Tale lettera è indirizzata alla Caronte & Tourist, al Ministero delle Infrastrutture e alle Capitanerie di Porto di Palermo, Trapani e Milazzo.
Nella lettera si fa riferimento alle navi ‘Ulisse’ e ‘Caronte’, utilizzate sulle rotte Palermo-Ustica e Trapani-Isole Egadi. E si dice a chiare lettere che gli enti certificatori hanno ritenuto tali navi non idonee al trasporto marittimo di persone a mobilità ridotte.
“In tale contesto – si legge nella lettera – si ritiene di dovere evidenziare al Ministero e alle capitanerie in indirizzo anche la anomala circostanza che la non idoneità al trasporto delle PMR per le M/R Caronte e Ulisse non è stata rilevata rispettivamente nel certificato di sicurezza n. 2017/1252 prodotto a questa amministrazione ai fini dell’autorizzazione della Caronte all’impiego in sostituzione della nave in precedenza adibita sulla tratta, nonché del certificato n. 2015/2722 della Ulisse prodotto in sede di partecipazione alla procedura di gara”.
Le navi ‘Caronte’ e ‘Ulisse’ sono quelle che un mese dopo verranno poste sotto sequestro dalla magistratura di Messina insieme con la nave ‘Pace’.
Resta il fatto di una nave – la ‘Pace’ – giudicata non idonea per il trasporto dei disabili in Sardegna che invece ha svolto tale servizio in Sicilia!
‘Maremoto’ giudiziario a Messina, sequestro per la Caronte & Tourist
Foto tratta da TGMessina
(Per errore, nella prima stesura, abbiamo scritto Dora di Cara: si tratta, invece, di Dora Piazza, come già corretto)
QUI DI SEGUITO LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO:
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 22 giugno – 12 settembre 2017, n. 4248
Presidente Saltelli – Estensore Lotti
Fatto
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, Sez. I, con la sentenza 8 maggio 2013, n. 352, ha respinto il ricorso proposto dalla Enermar Trasporti s.r.l. per l’annullamento del provvedimento del 2.3.2012, emesso dalla Regione Sardegna, avente ad oggetto la sua esclusione dalla procedura di gara per l’affidamento dell’appalto relativo al servizio pubblico notturno di collegamento marittimo, per il trasporto di persone e veicoli con le isole minori della Sardegna, nonché l’aggiudicazione provvisoria e , se intervenuta, l’aggiudicazione definitiva e i verbali di gara n. 14, 15 e 16 del 2.3.2012; ha altresì dichiarato improcedibile il ricorso incidentale spiegato dalla Delcomar s.a.s.
Posto che l’esclusione era stata determinata dall’accertata (a seguito di apposito sopralluogo) carenza dei requisiti necessari per l’utilizzo della nave offerta per il servizio da parte dei soggetti diversamente abili, l’adito tribunale ha in sintesi rilevato che:
– nella relazione che la ricorrente aveva inviato il 30.3.2007 al Ministero delle infrastrutture e trasporti (per ottenere l’autorizzazione), al punto 7, si precisava che “i locali igienici sono situati in un ponte alto dove non è possibile, senza ascensore, raggiungere i locali igienici, verrà studiato il modo per poter istallare un nuovo locale igienico in posto accessibile alle PMR”; tuttavia tale adempimento minimo, pur previsto come realizzabile, fin dal 2007, non era stato in alcun modo attuato, essendovi al riguardo solo un progetto per la realizzazione di un piccolo locale a livello garage con adiacente un servizio wc, riservato ai passeggeri a MR, anch’esso inattuato;
– il sopralluogo della Commissione regionale aveva effettivamente riscontrato l’impossibilità di accesso per i passeggeri a mobilità ridotta ai locali e ai servizi e, pertanto, non risultava soddisfatto il requisito prescritto all’art. 8.1, lett. b (pag. 10) del Capitolato, che richiedeva “apparati e/o servizi di bordo equivalenti rivolti alle persone a mobilità ridotta (PMR) per consentire l’accesso sicuro alla nave, ai locali interni e ai servizi di bordo, nel rispetto di quanto disposto dalla circolare del 4.1.2007”;
– di conseguenza l’accesso ai PMR ai saloni di viaggio ed ai servizi non risultava in alcun modo garantito né sotto forma di interventi strutturali, né sotto forma di servizi qualificabili come equivalenti, non essendo a tal fine sufficiente l’attività di “servizio/assistenza” offerta dal personale di bordo, inadeguata ed inadatta a supplire alle ricordate carenze;
– in mancanza dei requisiti strutturali o di equivalenti (in termini di concreta “funzionalità oggettiva”, ancorché collegata a parametri connotati da una certa elasticità nelle modalità concrete di intervento), l’esclusione era legittima, corrispondendo alla corretta applicazione del peculiare regime imposto, come dotazioni minime, dalla legge di gara, non essendo dubitabile che l’assegnazione di una tratta in regime di continuità territoriale esigeva il rispetto di requisiti rafforzati inesistenti nel caso di specie e non surrogabili con meri impegni o progetti futuri di adeguamento, ciò tanto più che lo stesso bando di gara aveva previsto la necessità di allegazione all’offerta di una “Relazione tecnico-economica sulle misure poste in essere per rendere conformi le navi agli orientamenti sulla sicurezza delle Persone a Mobilità Ridotta (PMR) ai sensi della circolare n. 10/SM n. 151 del 4.1.2007”, proprio al fine di conoscere e poter verificare gli adattamenti compiuti per assicurare la specifica previsione del bando di cui si discute (che non è stata impugnata);
– all’infondatezza del ricorso principale conseguiva l’improcedibilità del ricorso incidentale.
La Emermar Trasporti s.r.l. ha chiesto la riforma di tale sentenza, a suo avviso ingiusta ed illegittima, riproponendo i motivi del ricorso di primo grado.
Si sono costituiti in giudizio la Regione Sardegna e la Delcomar s.a.s., chiedendo la reiezione dell’appello.
All’udienza pubblica del 22 giugno 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.
Diritto
- La Regione Sardegna ha eccepito la tardività dei secondi motivi aggiunti di primo grado dell’appellante Enermar, aventi ad oggetto l’aggiudicazione definitiva: l’infondatezza nel merito dell’appello esime la Sezione dal relativo esame.
2. La commissione di valutazione delle offerte nel verbale n. 15 del 2.3.2012 ha rilevato che “non sono presenti servizi di bordo rivolti alle P.M.R. tali da consentire l’accesso sicuro ai locali interni ed ai servizi di bordo della nave”.
Come riportato nel medesimo verbale del 2.3.2012 “il Comandante Parascandolo spiega che i PMR con sedia a rotelle non possono essere portati su con la sedia perché la stessa non passerebbe né attraverso le scale né attraverso le porte intermedie … per accedere ai servizi dal salone passeggeri si passa da una porta dotata di mastra. La porta dell’antibagno è a sua volta munita di mastra, così come le porte dei due locali WC, sia per quanto riguarda il bagno degli uomini, quanto quello delle donne. Entrambe le sistemazioni non sono idonee per l’utilizzo da parte dei PMR su sedia a rotelle”.
L’organismo di valutazione, all’sito dell’apposito sopralluogo, ha riscontrato l’inadeguatezza della nave offerta e, conseguentemente, ha legittimamente escluso la ricorrente dalla gara.
Come correttamente argomentato dall’amministrazione regionale nella memoria difensiva, l’eventuale disponibilità di personale sostitutivo, così come proposta, non può essere considerata adeguata in ragione della struttura datata della nave (ante 2004), specialmente con riferimento alle scale (assai ripide), alle porte (strette e anguste) e in generale a tutte le vie di accesso e/o transito (assai scomode e disagevoli).
E’ ragionevole, pertanto, ritenere che sia in concreto difficilmente ipotizzabile che il personale di bordo possa, in presenza di scalette dalla notevole inclinazione e di numerose “mastre” presenti – ossia “battenti o ripari, disposti attorno a ogni apertura dei ponti di una nave, per impedire all’acqua o ad altro di cadervi”, sollevare in peso e garantire un adeguato trasferimento e/o possibilità di spostamento ai soggetti a mobilità ridotta (ciò indipendentemente da ogni considerazione sul vulnus alla dignità di tali ultimi soggetti che ne conseguirebbe da simili operazioni).
Non è dunque seriamente contestabile che la nave offerta dalla società appellante non disponga di servizi di bordo minimi adeguati e parametrati alle prescrizioni imposte dalla lex specialis di gara per un servizio che deve essere svolto in esclusiva e senza possibilità di scelta per gli utenti, con legittimità della disposta esclusione dalla gara.
3. E’ del tutto irrilevante che la nave offerta disponga delle idonee certificazioni ministeriali, giacché esse non possono supplire alle carenze riscontrate in concreto, tanto più che tali carenze attengono ai parametri minimi posti dalla lex specialis (e non ai requisiti astratti del mezzo per la navigazione); né l’amministrazione poteva ignorare tali deficienze strutturali ed essenziali per valutare il livello delle corrispondenti dotazioni/servizi, ai fini dell’assegnazione dei punteggi riservati alla valutazione qualitativa delle offerte.
Ed ancora deve osservarsi che non è dimostrato che la disciplina di settore consentisse che la nave — in considerazione della sua vetustà, nonché di altri parametri specificamente individuati, quali le difficoltà tecniche di un suo adeguamento strutturale; i costi connessi; le risorse finanziarie a tal fine disponibili, per effetto dell’esercizio della nave — non venisse adeguata strutturalmente, bensì dotata di meri servizi sostitutivi, forniti tramite equipaggio idoneamente formato, poiché come detto, ragionevolmente si è ritenuto in concreto che l’assenza dei minimi requisiti per l’accessibilità dei PMR (ad esempio per entrare in bagno ed usufruire dei relativi servizi, attività che certo non possono essere effettuato in modo dignitoso tramite assistenti) fosse ostativa alla partecipazione alla gara dell’appellante.
Resta da aggiungere per completezza che la delineata legittimità del provvedimento di esclusione rende inammissibile la contestazione della aggiudicazione del servizio alla Delcomar s.a.s. (fermo restando il potere dell’amministrazione di verificare la sussistenza o meno in capo all’aggiudicataria del possesso del requisito di regolarità fiscale).
4. Conclusivamente, alla luce delle predette argomentazioni, l’appello deve essere respinto.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in favore della Regione e della Delcomar s.a.s.; possono essere compensate nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in considerazione dell’effettiva attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe indicato, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore della Regione Sardegna e della Delcomar s.a.s., liquidate in euro 4.000,00 (quattromila), oltre accessori di legge, ciascuno; dichiara interamente compensate le spese con l’amministrazione statale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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