Palermo, troppi pedoni travolti da pirati della strada. E le autorità che dicono?

14 febbraio 2019

Veramente troppi, a Palermo, i maleducati – o pirati stradali – che non si fermano davanti ai pedoni che attraversano sulle strisce pedonali. I casi di incidenti, ormai, non si contano più. Le autorità dovrebbero intervenire con più decisione. Solo facendo pesare le sanzioni previste dal Codice della strada si può mettere un freno a incidenti sempre più frequenti 

di Carmelo Raffa

In questa Palermo capoluogo della Regione capita spesso, anche nelle vie del centro, di constatare che automobilisti con pochi scrupoli non danno la precedenza ai pedoni sulle strisce pedonali. Ciò rappresenta un malcostume pericoloso, perché mette a repentaglio la vita e l’incolumità di essere umani che, se non distratti, pur avendo la precedenza, sono costretti a indietreggiare.

Negli anni scorsi e anche recentemente in virtù del comportamento di automobilisti incoscienti e menefreghisti si sono verificati casi di persone invalidate o, addirittura, ammazzate.

E’ opportuno ricordare che il Codice della strada prevede sanzioni a carico di coloro che violano le disposizioni di legge che, nella fattispecie sono riportate nel:

TITOLO V – NORME DI COMPORTAMENTO – (sito aci.it)
Art. 191. Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni.
1. Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono fermarsi quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali. Devono altresì dare la precedenza, rallentando e all’occorrenza fermandosi, ai pedoni che si accingono ad attraversare sui medesimi attraversamenti pedonali. Lo stesso obbligo sussiste per i conducenti che svoltano per inoltrarsi in un’altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale, quando ai pedoni non sia vietato il passaggio. Resta fermo il divieto per i pedoni di cui all’articolo 190, comma 4. (3)2. Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l’attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza.
3. I conducenti devono fermarsi quando una persona invalida con ridotte capacità motorie o su carrozzella, o munita di bastone bianco, o accompagnata da cane guida, o munita di bastone bianco-rosso in caso di persona sordocieca, o comunque altrimenti riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge ad attraversarla e devono comunque prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani, quando sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 162 a euro 646. (2)

E inoltre ottiene una detrazione di punti dalla patente come segue:

Articolo 191 comma 1 penalizzazione 8 punti, comma 2 penalizzazione punti, comma 3 penalizzazione punti 8.

Sarebbe opportuno che le Forze dell’ordine, sull’argomento in esame, applicassero tassativamente e senza indulgenze le sanzioni previste per coloro che sulla strada si trasformano da gentiluomini o gentildonne in veri pirati.

Foto tratta da lacnewes24.it

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