Ribadiamo per l’ennesima volta che non siamo molto convinti della bontà del cosiddetto Decreto sicurezza voluto dal Ministro degli Interni, Matteo Salvini, trasformato in legge dal Parlamento e controfirmato dal Presidente della Repubblica. A nostro modesto avviso, questo provvedimento non aumenterà la sicurezza in Italia. Detto questo, cerchiamo di fare un po’ di chiarezza sul provvedimento senza demagogia
Ci sembra quanto mai opportuno rendere un servizio ai nostri lettori riportando i chiarimenti forniti dal Ministero degli Interni su un provvedimento che ha provocato aspre polemiche. Soprattutto per la parte che riguarda l’anagrafe.
Ecco il documento fatto di domande e risposte:
E’ vero che, a seguito delle nuove norme, non potranno più essere iscritti all’anagrafe della popolazione residente gli stranieri che necessitano di protezione internazionale?
Assolutamente no. Tutti coloro ai quali è riconosciuto lo status di protezione internazionale ovvero gli stranieri che, rientrando in speciali categorie, necessitano di specifica tutela, possono accedere al SIPROIMI, beneficiano delle misure di integrazione e, naturalmente, possono essere iscritti all’anagrafe della popolazione residente, analogamente a quanto avviene per gli stranieri regolarmente soggiornanti non richiedenti asilo (questi ultimi, attualmente solo 98.000 a fronte di circa 4 milioni e mezzo di stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi dalla richiesta di asilo).
Chi ha già ricevuto un permesso umanitario in base alla previgente normativa continua a rimanere legittimamente nel territorio e rimane iscritto all’anagrafe fino alla scadenza del titolo ovvero anche successivamente, potendo convertire quest’ultimo in permesso di lavoro o per ricongiungimento familiare o, comunque, ottenere uno dei permessi speciali, sussistendone le condizioni.
E allora, che cosa cambia in materia di iscrizione anagrafica?
Si premette che l’obiettivo generale dell’insieme delle disposizioni introdotte è quello di riportare a una gestione ordinaria il “sistema asilo” nazionale, attraverso il progressivo azzeramento delle istanze pendenti e la contrazione dei tempi di esame delle richieste di asilo. Durante la fase tecnica di esame dell’istanza, al richiedente asilo – pur non essendo più iscritto all’anagrafe della popolazione residente in base alle nuove norme – continuano a essere assicurati gli stessi servizi di accoglienza e di assistenza, le cure mediche e i servizi scolastici per i minori. Si tratta, in concreto, di circa 98.000 richiedenti asilo – numero che si conta di assorbire entro l’anno grazie alla notevole riduzione dei flussi di ingresso incontrollato e alle iniziative di velocizzazione delle procedure di riconoscimento – a fronte dei circa 4 milioni e mezzo di stranieri regolarmente residenti ad altro titolo, che possono essere iscritti all’anagrafe. Al termine dell’iter procedurale connesso all’istanza di asilo e a seguito del riconoscimento di una forma di protezione, lo straniero potrà essere regolarmente iscritto all’anagrafe, avendo una prospettiva stabile di presenza sul territorio.
Perché queste modifiche in tema di iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo?
Già più volte in passato, anche per il tramite delle proprie associazioni rappresentative, svariati Comuni – specie quelli di piccole dimensioni che si sono trovati a ospitare per lunghi periodi centri di accoglienza di grandi dimensioni – avevano posto la questione connessa all’iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo. L’eccessivo numero di richiedenti asilo in strutture di accoglienza ubicate in piccoli centri – e il turn over che ne è derivato nelle relative presenze – ha, infatti, spesso determinato un sovraccarico di lavoro per gli uffici anagrafe dei Comuni interessati, specie di quelli con poche unità di personale in servizio rispetto alle effettive necessità operative.
Alle esigenze di semplificazione già prospettate, si aggiunge ora una considerazione di centrale rilevanza, ossia la progressiva accelerazione delle procedure di esame delle istanze di asilo conseguente ai nuovi istituti introdotti, che consentirà una effettiva contrazione della fase “transitoria” in cui si trova lo straniero richiedente. Peraltro, come già detto sopra, i richiedenti asilo continueranno a beneficiare degli stessi servizi di accoglienza e di assistenza, delle cure mediche e dei servizi scolastici per i minori, indipendentemente dall’inscrizione anagrafica e sulla base del domicilio individuato.