Ci segnalano un caso che, in effetti, è un po’ anomalo. Un accreditamento un po’ temerario, se è vero che sarebbe stato ignorato o aggirato il requisito a9: rintracciabilità e visibilità dei locali, presenza di una linea telefonica di rete fissa e di sito o pagina web. Ma come funziona ‘st’accreditamento? A convenienza? Siccome sono fatti amministrativi per addetti ai lavori nessuno li va a controllare?
… e continuiamo ad occuparci delle stranezze dell’accreditamento che, “dovrebbe” consentire ad enti ed associazioni di poter operare nella Formazione professionale siciliana rispettando una serie di criteri restrittivi, fissati dal Decreto Presidenziale 1 ottobre 2015, n. 25.
Più volte ci siamo occupati di sottolineare come questi criteri, apparentemente ineludibili, di fatto sono platealmente aggirati ed in qualche caso ignorati visto che non vengono effettuati rigorosi controlli. Avviene, pertanto, che qualche organismo appositamente costruito possa facilmente sedersi a banchettare utilizzando risorse regionali, comunitarie e nazionali e giocando a fare gli imprenditori con fondi pubblici.
Ci hanno segnalato un caso strano che vogliamo prendere in esame.
Consultando il famoso Catalogo Regionale dell’offerta formativa tanto caro all’On. Prof. assessore alla Formazione professionale, Roberto Lagalla, strumento attraverso il quale si sarebbe dovuto reinserire il personale storico del sistema formativo siciliano licenziato a seguito delle note vicende giudiziarie che, in molti casi, hanno decretato il fallimento di alcuni enti e la revoca dell’accreditamento di moltissimi altri, notiamo alcune cose strane e, in particolare, una cosa alquanto sospetta.
E’ il caso di un soggetto che viene accreditato con Decreto del Dirigente Generale del dipartimento Formazione professionale della Regione siciliana. A tale soggetto, solo dopo due giorni dal rilascio dell’accreditamento, viene concesso un contributo di oltre 100 mila euro euro, sempre con Decreto del Dirigente Generale relativamente all’Avviso 2/2018.
Quindi, questo soggetto, al momento della prenotazione delle risorse non risultava ancora accreditato, situazione prevista all’interno del bando dove si richiede, all’atto della presentazione dei progetti, la registrazione sul portale S.Ac.
Su questo soggetto, a nostro modesto avviso, gravano parecchi dubbi circa l’accreditamento. Motivo. la mancanza di requisiti espressamente previsti dal Regolamento di attuazione dell’art. 86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 (“Disposizioni per l’accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana”). In particolare, il requisito a9 che riguarda la rintracciabilità e la visibilità dei locali, richiede espressamente la presenza di una linea telefonica di rete fissa e di sito o pagina web.
Abbiamo personalmente controllato e non risultano né un numero telefonico di linea fissa (è rintracciabile un’utenza mobile), né l’evidenza di un sito o pagina web.
Ci chiediamo, allora, come sia stato possibile procedere all’accreditamento di tale ente gestore visto che al momento della verifica delle dichiarazioni in fase di accreditamento dovevano essere verificati documentalmente i contratti di utenza telefonica, del sito o pagina web.
Ma come funziona l’accreditamento? A convenienza?