Formazione professionale siciliana: basta con le assunzioni fuori controllo

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E’ arrivato il momento di porre fine al caos che si registra con le assunzioni fuori controllo e nella gestione dell’Albo. o alla verifica scrupolosa delle assunzioni tramite gli uffici preposti. E l’impegno a collaborare per fare definitiva chiarezza 

da Costantino Guzzo
responsabile USB Formazione Sicilia
riceviamo e pubblichiamo

Dopo la lettera aperta al Presidente della Regione scritta da Sandro Cardinale dell’USB Confederale nazionale (CHE POTETE LEGGERE QUI) di cui attendiamo eventuali sviluppi dalle parti sollecitate, torniamo ad accendere i riflettori sul caso delle assunzioni nel settore Formazione Professionale.

Premesso che gli Enti attuatori della Formazione Professionale sono tenuti al rispetto dell’art. 2 della legge regionale n.25 del 1993 e dell’art. 39 della legge regionale n. 23 del 2002, nonché a quanto convenuto tra l’Amministrazione regionale, i sindacati e gli stessi Enti gestori nell’accordo tra loro stipulato l’8 marzo 2001, ossia all’applicazione dei CCNL di settore vigenti, al rispetto del diritto dei lavoratori della formazione alla stabilità giuridica ed economica ed all’erogazione con cadenza mensile degli stipendi che “devono essere integralmente coperti dal finanziamento erogato dall’Assessorato regionale” chiediamo: cosa è accaduto al settore della Formazione professionale della Sicilia?

In questi giorni si torna a parlare di aggiornamento dell’Albo, a dire il vero di una nuova versione dopo l’Albo infinito, pubblicato nel 2014, che ha comportato continui aggiornamenti e ricorsi giudiziari a causa dell’enorme mole di richiesta di iscrizione o esclusione degli operatori in possesso dei requisiti per l’iscrizione allo stesso.

Partendo dal presupposto che le assunzioni operate dagli enti di Formazione Professionale, oltre ad essere comunicate agli uffici preposti, erano trasmesse e ratificate al competente Assessorato, nei limiti del finanziamento decretato della relativa copertura finanziaria e che ancor prima di ricorrere a personale esterno, gli enti gestori avevano l’obbligo di fare ricorso alle liste di mobilità, istituite presso gli Uffici del lavoro solo dopo aver esperito il completamento dell’orario al personale in servizio L.r.25/93. Solo a questo punto era possibile procedere all’assunzione a tempo determinato e dando comunicazione al dipartimento Istruzione e Formazione Professionale, comunicando anche gli estremi del contratto di lavoro instaurato con il soggetto in questione, e la spesa, contestuale al personale assunto, autorizzata e riconosciuta in sede di rendicontazione finale nei limiti del finanziamento. Il tutto dopo aver esperito pedissequamente quanto sopraccitato (richiesta al competente Ufficio del lavoro e relativa attestazione di mancata risposta nei 5 giorni previsti).

Contestualmente, nel 2011, anno di interpretazione estensiva della legge che “trasformava” le Onlus in aziende, mentre andava in scena il caso del CEFOP e l’applicazione dell’Istituto della Cigd (Cassa integrazione), numerosi Enti di Formazione Professionale provvedevano a porre il personale in Cassa integrazione e, contestualmente, davano seguito a nuove assunzioni o passaggi diretti e immediati di personale da enti gestori in crisi, tramite l’avallo delle sigle sindacali e dei relativi Uffici provinciali del lavoro.

In pratica, mentre “enti in crisi” ricorrevano allo strumento della Cigd senza alcun tipo di copertura finanziaria, c’era personale che transitava verso altri enti e si registrava anche una miriade di assunzioni (oltre 7000 dopo il 2008) con contratti atipici, inapplicabili per le caratteristiche che le connotavano (a Progetto o similari), in totale antitesi con le norme e il CCNL di settore.

Tenendo conto delle numerose deliberazioni della Giunta regionale siciliana e delle varie interpretazioni concesse da diversi Tribunali (a volte in antitesi tra loro) relative al contenimento della spesa pubblica e, in particolare, il divieto di assunzioni da parte degli enti di Formazione Professionale, con la specificazione di attingere dall’Albo o con AUTORIZZAZIONE SPECIFICA DA PARTE DELL’ASSESSORATO REGIONALE ALL’ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE, taluni legali rappresentanti, probabilmente in preda alla confusione normativa o erroneamente, affermarono di aver effettuato le assunzioni in violazione dei divieti, previa autorizzazione del competente dipartimento regionale.

Per non parlare dell’elusione all’aggiramento del CCNL e dell’elusione del quadro normativo, a fronte dell’enorme mole di contratti atipici che ha dato luogo ad una mera trasformazione di rapporti di lavoro da tempo determinato a indeterminato. Si tratta di presunte controversie di lavoro, in realtà simulate, al fine di dare evidenza e fede pubblica a rapporti instaurati dopo il 31 dicembre 2008.

Da quella data la Giunta regionale siciliana aveva deciso lo stop alle assunzioni e vietato il riconoscimento della relativa spesa. Il carteggio dovrebbe essere custodito presso il competente assessorato regionale.

Ci sono anche le “promozioni”, ovvero la mole di richieste di passaggio e riconoscimento di livelli superiori. Passaggi effettuati con la dichiarazione di aver svolto mansioni superiori, attraverso la procedura dell’art.410. O, ancora, i casi di “Ubiquità”: dipendenti incardinati a tempo pieno presso un Ente, che ricevono incarichi di natura autonoma presso altri enti finanziati sempre con fondi pubblici.

Ancora: dipendenti provenienti dalla filiera degli interventi catapultati sin dal 2013 alla filiera dei servizi senza aver svolto alcun tipo di attività negli stessi, ma in virtù di una semplice comunicazione dell’Ente, nella quale si certifica  di aver svolto tale attività all’interno degli Sportelli multifunzionali. In questo caso compaiono anche soggetti nati negli anni ’80 del secolo passato, il che appare incomprensibile.

Premesso che l’Amministrazione regionale non può vietare a soggetti privati, pur se fruitori di finanziamenti pubblici, di assumere nuovi dipendenti (assunti dopo il 31 Dicembre 2008), con oneri evidentemente non a carico della finanza pubblica (che, di riflesso, estenderebbero le garanzie normative), il TAR Sicilia ha più volte affermato che non è possibile escludere tali lavoratori dall’iscrizione all’Albo, riguardo al requisito dell’assunzione al 31 Dicembre 2008 (non ovviamente rivolto ai minorenni o giù di lì all’atto dell’assunzione).

Si è in particolare evidenziata l’illegittimità dell’introduzione in via amministrativa di un requisito ulteriore rispetto a quelli stabiliti per legge per l’iscrizione all’Albo previsto dall’art. 14 della L.r. 24/1976, per cui è causa illegittimità probabilmente determinata dalla confusione operata dall’Amministrazione regionale tra due piani che devono invece essere mantenuti distinti: il piano delle agevolazioni e degli aiuti, che l’Amministrazione può discrezionalmente calibrare secondo le diverse situazioni di fatto e di diritto prese in considerazione; e il piano dei requisiti previsti per l’iscrizione nell’Albo degli operatori del settore, che non possono essere modificati rispetto alle previsioni di legge dirette a tal fine.

E proprio in tal senso desideriamo soffermarci: le assunzioni operate dagli Enti di Formazione dopo la data del 31 Dicembre 2008 (a carico dell’Ente senza alcun tipo di copertura finanziaria, a meno che le stesse siano state autorizzate dal competente dipartimento).

Altra cosa sono le provvidenze e le altre misure di sostegno approntate dalla Regione per talune categorie di docenti del settore della Formazione e relativo personale amministrativo, ai sensi della L.r. 25/1993 (che all’art. 2 garantisce la “CONTINUITÀ LAVORATIVA al personale a tempo indeterminato” iscritto nell’apposito albo ex art. 14 L.r. n. 24/1976),ovvero ai sensi della L.r. n. 4/2003 (che all’art.132 , che ha istituito un apposito “FONDO DI GARANZIA del personale della Formazione Professionale). Per tali categorie di lavoratori, in effetti, nulla poteva e può impedire alla Regione di fissare requisiti collegati ai limiti delle proprie disponibilità finanziarie e quindi requisiti come quello dell’essere in servizio a T.I. al 31.12.2008 (che però nulla ha a che vedere con i requisiti che la legge del 1976 richiede in generale per l’ordinaria iscrizione all’Albo).

In sostanza, al personale della Formazione Professionale ben possono richiedersi requisiti specifici per fruire delle provvidenze regionali istituite dalle leggi prima citate (l.r. 25/1993 e l.r. 4/2003), ma tali requisiti, tra cui quello dell’essere in servizio al 31.12.2008, non attengono all’iscrizione all’Albo come invece risulta disciplinata direttamente ed esaustivamente dalla legge regionale n. 24 del 1976.

Riguardo al piano delle agevolazioni e degli aiuti, ovvero qualsiasi tipo di sostegno al reddito del capitolo di bilancio preposto sono da indirizzare esclusivamente alla platea di operatori assunti fino al 31 Dicembre 2008, così come prioritariamente i percorsi di riaggiornamento, riqualificazione o riconversione del personale assunto entro tale data.

Invitiamo il Presidente e gli Assessorati preposti ad attivare urgentemente tutti i controlli opportuni presso gli Uffici preposti e segnalare all’uopo eventuali illeciti.

L’USB ribadisce che seguirà l’evolversi di quanto esposto, in particolare in prossimità dell’aggiornamento dell’Albo e tutte le conseguenziali problematiche connesse, ribadendo sin da ora la propria disponibilità a collaborare, al fine di ristabilire ordine e legalità rispetto al caos a al baratro in cui è sprofondato il settore.

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