Vuoi diventare direttore senza averne i titoli? Vieni all’ARPA Sicilia, ci pensiamo noi!

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L’ARPA Sicilia è diventata la mecca delle nomine. Non hai i titoli? Futtitinni! Si applica a umma umma una legge ‘magica’, fino ad oggi anche a prova di Corte dei Conti: l’articolo 15 septies del D.lgs 502/92. Sei un semplice funzionario? E voilà: diventi dirigente! Se in conflitto di interessi? Beviamoci su un bel bicchiere di vino. Ma a quanto pare i revisori dei conti dell’ARPA non vogliono brindare…Il testo integrale della mozione all’Ars dei grillini nella quale si chiede la revoca della nomina del direttore generale dell’ARPA     

Ricordate l’articolo che abbiamo scritto lo scorso 13 settembre sulla “Repubblica indipendente dell’ARPA Sicilia”? E’ l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente ormai universalmente riconosciuta come la mecca delle nomine con triplo salto mortale (QUI IL NOSTRO ARTICOLO NEL QUALE RACCONTIAMO LE ‘GESTA’ DI PIETRO MARIA TESTAI’, CHE DOPO ESSERE STATO ‘PROMOSSO’ DIRIGENTE SUL CAMPO, DOPO AVER OCCUPATO IL POSTO DI AVVOCATO SENA ESSERE AVVOCATO E’ STATO NOMINATO DIRETTORE AMMINISTRATIVO!). Ebbene, ci sono novità.

Le indiscrezioni fresche fresche di giornata raccontano che, da oggi, i revisori dei conti dell’ARPA, particolarmente allarmati dalle notizie che vengono fuori sulla stampa, dovrebbero iniziare a chiedere ‘lumi’ sulle nomine illegittime.

La cosa è un po’ comica, perché, ad esempio, dovrebbero parlare della nomina del già citato direttore amministrativo, Testaì, con il direttore della stessa Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente, Francesco Carmelo Vazzana, sulla cui nomina non mancano perplessità, se è vero che i quattordici parlamentari dell’Ars del Movimento 5 Stelle hanno presentato una mozione per revocare l’incarco di direttore generale allo stesso dottore Vazzana (in calce trovate il testo integrale della mozione).

Se la nomina del dottore Testaì alla direzione amministrativa dell’ARPA Sicilia è già singolare, la nomina del direttore generale, dottore Vazzana, non è di meno…

Alcuni passaggi della mozione grillina sono illuminanti. Per esempio:

“Il dottor Francesco Carmelo Vazzana – si legge nella mozione – risulta essere titolare e amministratore unico dal 2005 della società a fini di lucro pH3 Engineering S.r.l. con sede in Messina”; tale società risulta essere “affidataria di incarichi conferiti da amministrazioni pubbliche, dalla Regione, da enti regionali, da Comuni e da strutture commissariali”.

“Le attività professionali ed economiche della pH3 Engineering S.r.l. – si legge sempre nella mozione presentata a Sala d’Ercole dai parlamentari del Movimento 5 Stelle – sono soggette all’esercizio del controllo e del monitoraggio dell’ARPA Sicilia”.

Insomma, a giudicare da quanto si legge in questa mozione, il direttore amministrativo sarebbe in conflitto di interessi. Per i revisori dei conti non sarà essere semplice affrontare la questione delle nomine illegittime all’ARPA con Testaì e Vazzana…

Come direbbero dalle nostre parti, i revisori dei conti vorrebbero iniziare a ‘quartiarsi’ (leggere guardarsi le spalle), visto che di mezzo ci sono nomine illegittime? Domanda non certo oziosa, considerato che la Corte dei Conti per la Sicilia non fa certo sconti.

Infatti il problema non è che la mozione verrà discussa dall’Ars (cosa impossibile ormai); e nemmeno che qualcuno chieda al Governo regionale il rispetto dell Legge. Il vero problema è che la Corte dei Conti metta in naso in questa storia per eventualmente avviare azioni di responsabilità. E allora…

E’ noto che all’ARPA sono specializzati nel ricorso all’articolo 15 septies del D.lgs 502/92 ss.mm.ii. L’hanno utilizzato prima per il passaggio, come dirigente, del funzionario Testaì dal Bonino Pulejo di Messina all’ARPA; poi per l’immediata nomina a direttore di Unità Operativa Complessa e, da ultimo, a direttore amministrativo.

Negli uffici dell’assessorato alla Salute-Sanità sanno benissimo che l’art. 15 septies consente sì di stipulare contratti dirigenziali a tempo determinato, in via del tutto eccezionale e per compiti particolari; ma tali contratti non possono essere utilizzati per coprire posti di normale amministrazione, meno che mai per affidare incarichi di Unità Operative Complesse. Ma, si sa, nella ‘Repubblica indipendente dell’ARPA Sicilia’ tutto è concesso.

Stando sempre a indiscrezioni, corre voce che due dirigenti della sanità siciliana che operano a Palermo, idonei nella selezione per direttore amministrativo dell’ARPA, ma superati in ‘curva’ dal funzionario Testaì, sarebbero stati contattati da Vazzana per essere ‘insigniti’ di incarichi di Unità Operative Complesse all’ARPA, utilizzando sempre la ‘specialità’ della stessa ARPA: i contratti ex art. 15 septies vietati per legge.

La cosa divertente, così sin sussurra, è che i due dirigenti godrebbero già, nelle rispettive aziende che operano nella sanità di tali contratti…

Dicono che tutti questi contratti sarebbero al vaglio della Corte dei Conti per la Sicilia.

Ultima indiscrezione: sembrerebbe che all’ARPA, nei prossimi giorni, si potrebbero materializzare una quindici o forse più nuovi incarichi sempre con il ricorso allo stesso articolo…

Insomma, all’ARPA Sicilia la ‘festa’ del 15 septies del D.lgs 502/92 continua!

 

MOZIONE

 

XVI Legislatura ARS

MOZIONE

  1. Oggetto: Revoca in autotutela del D.A. n. 263/Gab. del 2 agosto 2017, con il quale è stato nominato Direttore Generale dell’Arpa Sicilia il dott. Francesco Carmelo Vazzana.

L’ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
PREMESSO CHE

 

  1. la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 ed in particolare l’art. 90, ha istituito l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA Sicilia);
  1. con D.A. n. 165/Gab. dell’1 giugno 2005, è stato approvato il Regolamento di organizzazione dell’ARPA Sicilia con il quale si stabilisce che il Direttore Generale è nominato dall’Assessore Regionale del Territorio e dell’Ambiente dopo aver esperito una selezione, tra soggetti in possesso di una comprovata esperienza in materia di protezione ambientale e che siano in possesso di esperienza almeno quinquennale di Direttore Tecnico o Amministrativo in enti, aziende, strutture pubbliche o private, svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell’avviso.

VISTO

  1. l’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Direttore Generale dell’ARPA Sicilia, pubblicato per estratto nella G.U.R.S. del 26/5/2017 n. 6 – Serie Speciale concorsi e nella G.U.R.I. del 9/6/2017 n. 43 – Serie speciale;
  1. il D.A. n. 222/Gab. del 12 luglio 2017, con il quale è stata istituita la commissione di valutazione delle istanze presentate in esito alla pubblicazione dell’avviso approvato con DA n° 141/gab del 19/5/2017;
  1. Il D.A. n. 254/GAB, con il quale sono stati approvati i lavori della Commissione di valutazione istituita con D.A. n. 222/Gab. del 12 luglio 2017 e l’elenco dei candidati idonei al conferimento dell’incarico di Direttore Generale dell’ARPA Sicilia, e dei candidati non idonei al conferimento dell’incarico;
  1. Il D.A. n. 263/Gab. del 2 agosto 2017, con il quale viene nominato DG dell’Arpa Sicilia il dott. Francesco Carmelo Vazzana a decorrere dal 14 agosto 2017;

CONSIDERATO CHE

  1. gli artt. 3 e 97 della Costituzione garantiscono i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, va da sé che le regole di un pubblico concorso per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si basino sull’imparzialità al fine di garantire il buon andamento della pubblica amministrazione; 
  1. l’ARPA Sicilia è parte integrante del sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente, in collegamento con le altre agenzie regionali, che costituiscono il sistema dei controlli ambientali del Paese con al centro l’Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), con l’obiettivo di assicurare omogeneità ed efficacia all’esercizio dell’azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell’ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica;
  1. l’ARPA assicura il monitoraggio dello stato dell’ambiente e della sua evoluzione; il controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento; esercita attività di ricerca, di trasmissione ai diversi livelli istituzionali e di diffusione al pubblico dell’informazione ambientale; svolge il compito di supporto tecnico-scientifico per l’esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale, nonché per il coordinamento degli interventi per la tutela della salute e dell’ambiente; compie attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e per l’irrogazione di sanzioni, nel rispetto delle competenze degli altri enti previste dalla normativa vigente; esegue attività di supporto nell’individuazione, descrizione e quantificazione del danno ambientale;
  1. l’autonomia e l’indipendenza dell’Arpa sono stabilite dalla legge del 21 gennaio 19994, n.61, che assegna all’Agenzia un ruolo terzo in quanto supporto tecnico-scientifico esperto e competente alle decisioni di policy;
  2. all’Arpa spetta il compito di fornire le misure, le informazioni e le valutazioni che consentono di comprendere quello che accade, nonché compiere le verifiche e indicare le condizioni che garantiscono la correttezza dell’esercizio delle attività che possono creare nocumento ai beni pubblici, in quanto Ente tecnico a supporto del decisore politico, per fornire tutte le informazioni necessarie ad assumere le migliori decisioni, per questo è necessario assicurare un elevato livello di competenze e di indipendenza;
  3. le attività demandate all’ARPA Sicilia di controllo, monitoraggio e di protezione dell’ambiente, sono costituzionalmente garantite dai principi contenuti dagli articoli 9, 32, 41 e 44, posti a presidio della protezione dell’ambiente e dei diritti fondamentali della persona, che possono essere soddisfatti solamente da un’Agenzia, autorevole e indipendente; 
  1. la commissione di valutazione delle istanze di cui al D.A. n. 254/GAB, non è stata composta da esperti indipendenti esterni e qualificati in materia di protezione ambientale, così come è stato garantito nelle altre regioni italiane per effettuare la selezione dei candidati idonei, al fine di garantire – l’indipendenza e la comprovata esperienza in materia di protezione dell’ambiente; 
  1. negli atti pubblicati sul sito istituzionale dall’Assessore Regionale del Territorio e dell’ambiente non sono esplicitati e resi noti i criteri e le modalità di selezione con le quali la Commissione nominata con D.A. n. 222/Gab. del 12 luglio 2017, ha provveduto ad escludere ed includere nella lista degli idonei i candidabili alla nomina del DG Arpa Sicilia; 
  1. nel D.A. n. 263/Gab. del 2 agosto 2017, pubblicato sul sito istituzionale, con il quale è stato nominato DG dell’Arpa Sicilia il dott. Francesco Carmelo Vazzana, non è allegato alcun curriculum dell’interessato e che nel decreto non sono indicati analiticamente i titoli specifici a supporto delle motivazione della nomina, in relazione a quanto stabilito dall’ordinamento, e cioè, il “possesso di una comprovata esperienza in materia di protezione ambientale”, e di una esperienza “almeno quinquennale di Direttore Tecnico o Amministrativo”, inoltre, la declaratoria contenuta nel D.A. 263- 2/8/2017, è scarna e priva di argomentazioni, oltre ad essere carente sotto il profilo dell’indicazioni delle specifiche competenze possedute dal prescelto, nel decreto si indica come aspetto distintivo a supporto della nomina, il solo e semplice possesso della laurea in Chimica, difatti, si legge “il Dott. Francesco Carmelo Vazzana, in possesso di laurea in Chimica industriale, particolarmente idonea per il ruolo da svolgere”;

RILEVATO CHE

  1. il Dott. Francesco Carmelo Vazzana, risulta essere titolare e amministratore unico dal 2005 della società a fini di lucro “pH3 Engineering S.r.l.” con sede in Messina che risulta affidataria di incarichi conferiti da amministrazioni pubbliche, dalla Regione, da enti regionali, da Comuni e da strutture commissariali;
  1. le attività professionali ed economiche della SRL “pH3 Engineering S.r.l.” sono soggette all’esercizio del controllo e del monitoraggio dell’ARPA Sicilia;
  1. il dott. Francesco Vazzana ha ricoperto solo per poche settimane il ruolo di Presidente dell’Ente “Parco Regionale delle Madonie”, insufficienti a dimostrare l’esperienza in “materia di protezione ambientale”, e che le altre attività curriculari si connotano come consulente o consulente e sostituto dell’Assessore Croce, quest’ultima nell’ambito della struttura commissariale decisa con DPCM del 10/12/2010, ma attività queste che non sono in alcuna misura assimilabili al ruolo di Direttore Tecnico o Amministrativo;
  1. le attività curriculari del dott. Francesco Carmelo Vazzana si caratterizzano, come si legge nel CV scaricabile dal sito del Ministero dell’ambiente, per ruoli di consulenza o ruoli di surroga politica e non già di Direttore Tecnico o Amministrativo;

SI EVIDENZIA CHE

  1. il rapporto contrattuale di consulenza stilato dal dottor Francesco Carmelo Vazzana, in base DPCM del 10/12/2010, riguarda un periodo che va dal 12 marzo 2014 (Decreto n.126/2014), al 31 maggio 2015, (Decreto n. 269/2015) e che la procedura per la nomina del direttore generale dell’ARPA Sicilia è stata avviata con decreto D.A. n. 141/GAB. del 19 maggio 2017, e cioè, meno di due anni dalla chiusura del rapporto contrattuale tra la Regione e l’interessato, termine necessario per poter partecipare al bando come stabilito dal Lgs. 8 aprile 2013 n° 39, in materia di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi pubblici;
  1. sono intercorsi meno di due anni di interruzione contrattuale anche nel caso dei lavori di messa in sicurezza della discarica di RSU in località Sant’Agata Comune di San Filippo del Melo (ME), solo in data 24 luglio 2015 si è concluso il rapporto di contrattuale tra la Regione e la società “pH3 Engineering Srl”;
  1. sono intercorsi meno di due anni di interruzione contrattuale anche nel caso di “Rinziano”, difatti il 18 dicembre 2015 con DDS n. 2510, il dipartimento regionale dell’acqua e dell’energia provvedeva a liquidare le fatture alla “pH3 Engineering srl”, per la direzione dei lavori di “Messa in sicurezza” per la discarica in contrada Rinziano nel comune di Caltavuturo (PA);
  1. con decreto n.126 a firma Croce il dottor Francesco Carmelo Vazzana, in base DPCM del 10/12/2010, è nominato consulente e sostituto dell’assessore Croce a partire dal 12 marzo 2014 e con decreto n. 162 del 31 marzo, mentre il dott. Vazzana risultava sostituto dell’assessore, veniva liquidata la prestazione fornita alla struttura commissariale dalla pH3 Engineering Srl, di cui il dottor Vazzana è amministratore unico;
  1. dal Cv della società del dr. Vazzana non emerge in alcun modo la “comprovata esperienza di protezione ambientale” ma una comprovata esperienza nel gestire quale “amministratore unico” della propria società a fini di lucro, la “pH3 Engineering Srl”, che è cosa ben diversa dal possedere una “comprovata esperienza in campo di protezione ambientale” o di direttore tecnico o amministrativo.

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

  1. per l’evidente carenza dei requisiti posseduti da Francesco Carmelo Vazzana, previsti dal D.A. n. 165/Gab. dell’1 giugno 2005 per la nomina del Direttore generale dell’Arpa Sicilia;
  2. per il conflitto d’interessi tra Francesco Carmelo Vazzana e la sua società con la regione Sicilia e l’ARPA Sicilia;
  3. in applicazione della legge “Severino”, D. Lgs. 8 aprile 2013 n° 39, in materia di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi pubblici;

Alla revoca in auto tutela del D.A. n. 263/Gab. del 2 agosto 2017 con il quale è stato nominato Direttore Generale dell’Arpa Sicilia il dott. Francesco Carmelo Vazzana a decorrere dal 14 agosto 2017.

(Palermo, 10 agosto 2017)

PALMERI

TRIZZINO

CANCELLERI

CAPPELLO

CIANCIO

FERRERI

FOTI

MANGIACAVALLO

SIRAGUSA

TANCREDI

ZAFARANA

ZITO

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