La sospensione delle ‘Regionarie’ del M5S: il parere dell’avvocato Lillo Massimiliano Musso

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L’avvocato Musso sottolinea che il Tribunale per le Imprese non ha competenza su tale materia. “Sono dell’avviso che competente sia il Tribunale ordinario, perché in campo vi è il rispetto della vita democratica di un’associazione non riconosciuta, disciplinata dal codice civile”. A suo avviso la Giustizia può intervenire in questa vicenda: “L’intervento del giudice è un atto dovuto a fronte della richiesta di giustizia di un cittadino”

In queste ore fa discutere un provvedimento adottato da un giudice – per la precisione, un giudice della quinta sezione civile del Tribunale di Palermo, sezione specializzata in materia di impresa e pubblica amministrazione – avrebbe bloccato la candidatura a presidente della Regione di Giancarlo Cancelleri. Così, almeno, abbiamo letto qua e là.

Noi abbiamo chiesto un parere a un esperto, peraltro molto vicino a questo blog: Lillo Massimiliano Musso (nella foto sopra, a sinistra, insieme con il filosofo e commentatore, Diego Fusaro), avvocato, candidato nella lista ‘Noi Siciliani con Busalacchi-Sicilia Libera e Sovrana’. L’avvocato Musso è un esperto in materia di contenzioso innanzi al Tribunale per le Imprese

Avvocato, un giudice che si occupa di imprese ha competenza sulla vita sociale di un’associazione politica?

“No. Il Tribunale per le Imprese è una sezione specializzata in materie di diritto industriale, antitrust, societario e appalti pubblici di rilevanza comunitaria. Per risponderle compiutamente dovrei esaminare gli atti di causa, che non ho potuto leggere perché – al di là della sbandierata trasparenza – ho trovato in rete solo stralci dell’ordinanza del 18 settembre 2017, che in linea generale mi pare connotarsi per rigore logico e per una motivazione congrua. Dalle ricostruzioni giornalistiche, sono portato a pensare che Mauro Giulivi abbia adito il Tribunale per le Imprese con una causa petendi riferibile a marchi commerciali di Grillo e Casaleggio. Solo in tale cornice fattuale è possibile fondare, pur con mille limiti insormontabili, solo sul piano teorico, la competenza funzionale del Tribunale delle Imprese. Sono dell’avviso che competente sia il Tribunale ordinario, perché in campo vi è il rispetto della vita democratica di un’associazione non riconosciuta, disciplinata dal codice civile. Forzare il contraddittorio originandolo da un contesto giuridico riferibile ad un’impresa non radica la competenza del Tribunale per le Imprese, perché – per quanto si apprende dallo stesso M5S – l’oggetto dell’azione mira a reintegrare Giulivi nelle sue chance di ottenere una candidatura, che implica la ripetizione della selezione per il collegio di Palermo”.

Ovvero?

“Per essere più chiaro, l’azione di merito prefigurata (ripetizione delle primarie) e la strumentale azione cautelare (sospensione delle primarie) hanno ad oggetto la tutela del diritto alla partecipazione attraverso l’applicazione del metodo democratico e che quindi non riguardano questioni di proprietà industriale che possano radicare la competenza funzionale del Tribunale delle Imprese. Per completezza, esiste giurisprudenza, anche di Cassazione, che vorrebbe le sezioni specializzate come mere articolazioni del medesimo ufficio, per cui non si porrebbe alcun problema di competenza funzionale restando tutto nel recinto di una ripartizione dei fascicoli tra i vari giudici in organico”.

Quindi, lei dice che non vi è un problema di gamba tesa della Giustizia nelle prossime elezioni regionali, ma solo un problema di competenza del giudice adito?

“Esattamente. La tutela giudiziale è fondamentale per garantire l’effettività del principio democratico posto per legge alla base delle associazioni. Ma è di competenza del Tribunale ordinario, non della sezione specializzata per le imprese, come non lo è per la sezione lavoro, per la sezione fallimentare o per la sezione delle esecuzioni. La competenza del Tribunale per le Imprese andrebbe declinata d’ufficio dal giudice ed è oggetto da tempo di un’ampia discussione sul definitivo snaturamento della vita politica, assimilata all’esercizio di un’impresa commerciale”.

Seconda domanda con una breve introduzione. Leggiamo su un giornale: “Giulivi aveva ricevuto sì una mail che gli faceva notare che non aveva sottoscritto un codice etico aggiuntivo rispetto al regolamento del ‘Non Statuto’, ma secondo il Tribunale questa mail non instaura alcun procedimento disciplinare, non configura sanzioni o mancati adempimenti, e quindi in parole povere non sospende Giulivi: è solo una comunicazione interlocutoria, come tante di quelle che possono avvenire in un partito”. Un giudice può sindacare il come un movimento politico decide le modalità di un provvedimento disciplinare?

“Sì. Guai se non fosse così. Il Tribunale civile ordinario deve garantire, a chiunque ne abbia interesse e che lamenti la violazione delle regole e del principio di democraticità, l’applicazione del codice civile, che disciplina la vita associativa, come nel caso di specie. Giulivi, quindi, ha diritto di ottenere un provvedimento ripristinatorio o riparatorio dal giudice civile ordinario se prova quanto sostiene. Non entro nel merito della vicenda, ma puntualizzo che, rispetto ad un torto che si ritiene subito, la tutela giudiziale riguarda anche l’attività politica espressa in forma associativa”.

Che cosa deve fare, adesso, il Movimento 5 Stelle?

“Non posso rispondere compiutamente perché, ribadisco, non ho tra le mani gli atti, ma sempre in via teorica, se la stampa non sarà smentita, il M5S potrà rivolgere un’istanza al giudice con la richiesta di revoca dell’ordinanza e per la fissazione urgente di un’udienza di discussione sulla questione pregiudiziale di competenza per materia, fase quest’ultima non necessaria laddove il giudice dovesse pronunciarsi sulla questione d’ufficio”.

Se i grillini dovessero decidere di ritirarsi dalle imminenti elezioni regionali saremmo davanti a un attacco alla libertà politica?

“No. La tutela giudiziale dell’individuo è una conquista della civiltà giuridica e trova fondamento nella Costituzione. Quindi l’intervento del giudice è un atto dovuto a fronte della richiesta di giustizia di un cittadino. Per me non vi è alcuna aggressione alle libertà politiche, posto che il Tribunale è stato adito a tutela delle libertà politiche di Giulivi. Semmai, mi pare strano che in pochi ci siamo accorti che si sta conducendo un procedimento probabilmente viziato in origine per la violazione del principio per cui il Giudice naturale è precostituito per legge, secondo criteri previgenti astratti ed oggettivi. Il Tribunale per le Imprese appare privo di tale profilo”.

Un parere opposto:

Elezioni, decidono i giudici: stop alla candidatura di Cancelleri

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