Lo ha deciso il Tribunale Amministrativo Regionale accogliendo il ricorso di un ente formativo. Il ricorrente, oltre che il riesame della propria posizione, chiedeva pure l’annullamento della graduatoria definitiva dell’Avviso 8 per mancata applicazione del Codice degli appalti. Ma i giudici amministrativi hanno respinto questa richiesta
Formazione professionale siciliana: all’Avviso 8 – il bando da 136 milioni di Euro di risorse europee – non si applica il Codice degli appalti. Lo dicono i giudici del TAR Sicilia accogliendo un ricorso presentato dall’ente di formazione CIPAC.
L’ente formativo – semplificando – chiedeva, nel ricorso, due cose:
l’annullamento della graduatoria dell’Avviso 8 perché non è stata applicato il Codice degli appalti,
e il riesame della stessa graduatoria.
La prima parte del ricorso è stata respinta perché la procedura seguita dagli uffici del dipartimento regionale della Formazione professionale non è “assoggettata alle norme in materia di appalti pubblici”.
Si tratta di un passaggio contestatissimo non soltanto da questo ente formativo, ma da tanti altri soggetti, compresi alcuni esponenti politici.
Il dirigente generale di tale dipartimento, Gianni Silvia, ha sempre replicato che all’Avviso 89 non si applica il Codice degli appalti, ma la legge nazionale n. 241 del 2001. Su questo punto, oggi, il TAR Sicilia (Giovanni Tulumello, Presidente, Aurora Lento, Consigliere Estensore, Roberto Valenti, Consigliere) gli dà ragione.
Si chiude una polemica che va avanti da quando gli uffici del dipartimento della Formazione professionale della Regione siciliana hanno pubblicato la graduatoria definitiva dell’Avviso 8.
Per la cronaca, la seconda questione posta dall’ente CIPAC è stata invece accolta: gli uffici dovranno riesaminare la situazione di questo ente.