Il DPR n. 380 viene recepito nella nostra Regione dinamicamente, con esclusione di alcuni articoli che sono integralmente sostituiti dalla citata legge regionale n. 16/2016 (come potete leggere qui).
Leggiamo insieme l’articolo 3 di questa legge:
Art. 5
Autorizzazione Unica
[1] Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 7, la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia
elettrica alimentati da fonti rinnovabili, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio
degli impianti, nonché le modifiche sostanziali degli impianti stessi, sono soggetti all’autorizzazione unica di cui all’art.
12 del D.Lgs. 29/12/2003, n. 387 come modificato dal presente articolo, secondo le modalità procedimentali e le
condizioni previste dallo stesso D.Lgs. n. 387 del 2003 e dalle linee guida adottate ai sensi del comma 10 del medesimo
art. 12, nonché dalle relative disposizioni delle Regioni e delle Province autonome.
[2] All’art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 387 del 2003, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Fatto salvo il previo
espletamento, qualora prevista, della verifica di assoggettabilità sul progetto preliminare, di cui all’art. 20 del D.Lgs.
03/04/2006, n. 152, e successive modificazioni, il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può
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essere superiore a 90 giorni, al netto dei tempi previsti dall’art. 26 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, e successive
modificazioni, per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale».
[3] Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza unificata, di cui all’art. 8 del D.Lgs. 28/08/1997, n. 281, sono
individuati, per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, gli interventi di modifica sostanziale degli impianti da
assoggettare ad autorizzazione unica, fermo restando il rinnovo dell’autorizzazione unica in caso di modifiche
qualificate come sostanziali ai sensi del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152. Fino all’emanazione del decreto di cui al periodo
precedente non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all’art. 6 gli interventi da realizzare
sugli impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici esistenti, a prescindere dalla potenza nominale, che non comportano
variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell’area destinata ad ospitare gli
impianti stessi, né delle opere connesse. Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e
valutazione di impatto ambientale di cui al D.Lgs. 03/04/2006, n. 152. Per gli impianti a biomassa, bioliquidi e biogas
non sono considerati sostanziali i rifacimenti parziali e quelli totali che non modifichino la potenza termica installata e il
combustibile rinnovabile utilizzato.
[4] Qualora il procedimento di cui all’art. 12 del D.Lgs. 29/12/2003, n. 387 sia delegato alle province, queste ultime
trasmettono alle Regioni, secondo modalità stabilite dalle stesse, le informazioni e i dati sulle autorizzazioni rilasciate.
[5] Le disposizioni di cui al comma 4 dell’art. 12 del D.Lgs. 29/12/2003, n. 387 come modificato dal comma 2 del
presente articolo, si applicano ai procedimenti avviati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 6
Procedura abilitativa semplificata e comunicazione per gli impianti alimentati da energia rinnovabile
[1] Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull’energia elettrica, per l’attività di costruzione ed
esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida, adottate ai sensi
dell’art. 12, comma 10, del D.Lgs. 29/12/2003, n. 387 si applica la procedura abilitativa semplificata di cui ai commi
seguenti.
[2] Il proprietario dell’immobile o chi abbia la disponibilità sugli immobili interessati dall’impianto e dalle opere
connesse presenta al Comune, mediante mezzo cartaceo o in via telematica, almeno 30 giorni prima dell’effettivo inizio
dei lavori, una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli
opportuni elaborati progettuali, che attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i
regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di
sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal
gestore della rete. Nel caso in cui siano richiesti atti di assenso nelle materie di cui al comma 4 dell’art. 20 della Legge
07/08/1990, n. 241, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, devono essere allegati gli elaborati tecnici richiesti
dalle norme di settore e si applica il comma 5.
[3] Per la procedura abilitativa semplificata si applica, previa deliberazione del comune e fino alla data di entrata in
vigore dei provvedimenti regionali di cui al comma 9, quanto previsto dal comma 10, lettera c), e dal comma 11 dell’art.
10 del D.L. 18/01/1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19/03/1993, n. 68.
[4] Il Comune, ove entro il termine indicato al comma 2 sia riscontrata l’assenza di una o più delle condizioni stabilite
al medesimo comma, notifica all’interessato l’ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa
attestazione del professionista abilitato, informa l’autorità giudiziaria e il consiglio dell’ordine di appartenenza; è
comunque salva la facoltà di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla
conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. Se il Comune non procede ai sensi del periodo precedente, decorso il
termine di 30 giorni dalla data di ricezione della dichiarazione di cui comma 2, l’attività di costruzione deve ritenersi
assentita.
[5] Qualora siano necessari atti di assenso, di cui all’ultimo periodo del comma 2, che rientrino nella competenza
comunale e non siano allegati alla dichiarazione, il comune provvede a renderli tempestivamente e, in ogni caso, entro il
termine per la conclusione del relativo procedimento fissato ai sensi dell’art. 2 della Legge 07/08/1990, n. 241, e
successive modificazioni. Se gli atti di assenso non sono resi entro il termine di cui al periodo precedente, l’interessato
può adire i rimedi di tutela di cui all’art. 117 del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104. Qualora l’attività di costruzione e di
esercizio degli impianti di cui al comma 1 sia sottoposta ad atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse da
quella comunale, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, l’amministrazione comunale provvede ad acquisirli
d’ufficio ovvero convoca, entro 20 giorni dalla presentazione della dichiarazione, una conferenza di servizi ai sensi degli
articoli 14 e seguenti della Legge 07/08/1990, n. 241 e successive modificazioni. Il termine di 30 giorni di cui al comma
2 è sospeso fino alla acquisizione degli atti di assenso ovvero fino all’adozione della determinazione motivata di
conclusione del procedimento ai sensi dell’art. 14-ter, comma 6-bis, o all’esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell’art.
14-quater, comma 3, della medesima Legge 07/08/1990, n. 241.
[6] La realizzazione dell’intervento deve essere completata entro 3 anni dal perfezionamento della procedura abilitativa
semplificata ai sensi dei commi 4 o 5. La realizzazione della parte non ultimata dell’intervento è subordinata a nuova
dichiarazione. L’interessato è comunque tenuto a comunicare al comune la data di ultimazione dei lavori.
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[7] La sussistenza del titolo è provata con la copia della dichiarazione da cui risulta la data di ricevimento della
dichiarazione stessa, l’elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l’attestazione del professionista abilitato,
nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.
[8] Ultimato l’intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che deve essere
trasmesso al comune, con il quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato con la dichiarazione, nonché
ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione
che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento catastale.
[9] Le Regioni e le Province autonome possono estendere la soglia di applicazione della procedura di cui al comma 1
agli impianti di potenza nominale fino ad 1 MW elettrico, definendo altresì i casi in cui, essendo previste autorizzazioni
ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal comune, la realizzazione e l’esercizio
dell’impianto e delle opere connesse sono assoggettate all’autorizzazione unica di cui all’art. 5. Le Regioni e le Province
autonome stabiliscono altresì le modalità e gli strumenti con i quali i comuni trasmettono alle stesse Regioni e Province
autonome le informazioni sui titoli abilitativi rilasciati, anche per le finalità di cui all’art. 16, comma 2. Con le medesime
modalità di cui al presente comma, le Regioni e le Province autonome prevedono la corresponsione ai comuni di oneri
istruttori commisurati alla potenza dell’impianto.
[10] I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono regolati dalla previgente
disciplina, ferma restando per il proponente la possibilità di optare per la procedura semplificata di cui al presente
articolo.
[11] La comunicazione relativa alle attività in edilizia libera, di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida adottate ai
sensi dell’art. 12, comma 10 del D.Lgs. 29/12/2003, n. 387, continua ad applicarsi, alle stesse condizioni e modalità, agli
impianti ivi previsti. Le Regioni e le Province autonome possono estendere il regime della comunicazione di cui al
precedente periodo ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 kW, nonché
agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici, fatta salva la disciplina in materia di
valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche.
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