Nella relazione della presidente della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti, Luciana Savagnone, c’è un passaggio che riguarda “un’importante pronuncia” sui ricorso proposti da dipendenti regionali in quiescenza avverso il Fondo Pensioni Sicilia. La ricongiunzione, presso la Regione, di un libero professionista
“In materia procedurale – si legge nella relazione – una importante pronuncia (sentenza n. 453/2015) ha riguardato la notifica dei ricorsi proposti da dipendenti regionali in quiescenza avverso il Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell’indennità di buonuscita del personale della Regione Siciliana – Fondo Pensioni Sicilia. Con essa è stata dichiarata la nullità della notifica del ricorso effettuata al Fondo presso l’Avvocatura dello Stato affermando, anzitutto, che quest’ultima è domiciliataria ex lege solo per le amministrazioni dello Stato, come previsto dal comma 1, dell’art. 144, c.p.c.. E’ stato poi, rilevato che, nel DCPM del 25 ottobre 2011 che ha esteso il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato al Fondo Pensioni Sicilia, non è richiamato il predetto art. 144 c.p.c. a differenza di quanto contenuto nel comma 2, dell’art. 1 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 142, che ha esteso il suddetto patrocinio alla Regione Siciliana”.
“Infine – prosegue la relazione – il GUP ha rilevato che l’Avvocatura erariale non ha il patrocinio obbligatorio del citato Fondo, e ciò non tanto per il disposto dell’art. 6, comma 4, della legge 14 gennaio, n. 19, quanto per effetto del disposto contenuto nell’art. 11, comma 15, della legge regionale n. 26/2011 secondo il quale il Fondo … è rappresentato e difeso in giudizio, innanzi tutti gli organi giudiziari, oltre che dall’Avvocatura dello Stato, dagli avvocati, dell’area dirigenziale e dell’area non dirigenziale con qualifica non inferiore a funzionario, in servizio presso la Presidenza della Regione siciliana, Ufficio legislativo e legale”.
Sempre in materia di pensioni regionali, “merita una segnalazione – si legge sempre nella relazione della presidente della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti – la decisione (sentenza n. 59/2015) con la quale non si è ritenuto meritevole di accoglimento il ricorso con cui un pensionato chiedeva la ricongiunzione presso la Regione dei contributi versati come libero professionista, avendo egli formulato la relativa domanda di ricongiunzione in un periodo in cui svolgeva lavoro a tempo determinato presso la Regione medesima. Con riferimento, poi, alle aliquote da applicare per gli ulteriori periodi da ricongiungere per i quali, invece, la relativa domanda era stata correttamente riformulata, è stata ritenuta condivisibile la scelta della Regione che ha applicato l’articolo 4, comma 1, della L. n. 299/1980, essendo il ricorrente stato assunto dopo l’entrata in vigore dell’art. 10, della L.R. n. 21/1986 e dovendosi applicare, pertanto, al suo rapporto di lavoro la disciplina statale. Anche la domanda di rideterminazione dell’aliquota è stata, pertanto, rigettata”.
AVVISO AI NOSTRI LETTORI
Se ti è piaciuto questo articolo e ritieni il sito d'informazione InuoviVespri.it interessante, se vuoi puoi anche sostenerlo con una donazione. I InuoviVespri.it è un sito d'informazione indipendente che risponde soltato ai giornalisti che lo gestiscono. La nostra unica forza sta nei lettori che ci seguono e, possibilmente, che ci sostengono con il loro libero contributo.-La redazione
Effettua una donazione con paypal