E’ quanto si evince entrando nel dettaglio del ricorso. La ‘sinistra’ di Palermo, o presunta tale, dimostra ancora una volta il proprio, vero volto: che è quello dei grandi appalti. Il tutto in grande fretta, senza nemmeno le Valutazioni ambientali (VIA e VAS). Il grande affare dei parcheggi privati ‘infilato’ nella delibera del Tram, sempre nel nome della ‘sinistra’ con il ‘pugno alzato’. I commenti di Aldo Penna (Movimento 5 Stelle) e Filippo Occhipinti (Verdi)
Possono gli attuali amministratori comunali di Palermo decidere di far passare il Tram da via Libertà – cioè dalla più importante via della città – senza ascoltare cosa ne pensano i cittadini? Una scelta così importante non dovrebbe coinvolgere gli abitanti? In democrazia dovrebbe essere così. Ma la ‘sinistra’, o presunta tale, che governa oggi il capoluogo dell’Isola non la pensa così. E tutti quelli che non si genuflettono al loro pensieri unico – che è giusto per definizione – sono etichettati come i “nemici della città”.
Eppure esiste ed è operante la ‘Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale’, nota come Convenzione di Aarhus. E’ un trattato internazionale che punta a garantire all’opinione pubblica e ai cittadini “il diritto alla trasparenza e alla partecipazione in materia ai processi decisionali di governo locale, nazionale e transfrontaliero concernenti l’ambiente”.
La Convenzione di Aarhus si concentra sul rapporto tra il pubblico e le autorità pubbliche. Il nome deriva dalla città danese di Aarhus dove è stata firmata il 25 giugno 1998. E’ entrata in vigore il 30 ottobre 2001. Nel maggio 2013 risulta ratificata da 45 Stati e dall’Unione europea.
In particolare in Italia è stata ratificata con la legge n. 108 del 16 marzo 2001.
Di Convenzione di Aarhus non rispettata parla il ricorso che abbiamo annunciato nel nostro articolo di due giorni fa (QUI IL NOSTRO ARTICOLO DEL 30 GENNAIO.
Oggi proviamo a entrare nel dettaglio di questo ricorso. Che, come già scritto due giorni fa, è stato presentato da un nutrito gruppo di cittadini. A firmarlo è l’avvocato Carlo Pezzino Rao, da anni in prima fila nella battaglia culturali e sociali per la tutela di Palermo e dei diritti dei cittadini.
Un passaggio importante del ricorso è il richiamo all’art. 29 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, detto anche testo unico ambientale che recita:
“1. I provvedimenti di autorizzazione di un progetto adottati senza la verifica di assoggettabilità a VIA o senza la VIA, ove prescritte, sono annullabili per violazione di legge”.
Con la sigla VIA s’intende la Valutazione di Impatto Ambientale: argomento, questo, del quale dovrebbe occuparsi l’assessorato regionale al Territorio e Ambiente.
Ci potrebbe anche essere un problema legato alla Valutazione Ambientale Strategica (sigla VAS):
“Va quindi determinato – leggiamo nel ricorso – se si tratta di un piano o di un programma con effetti rilevanti sull’ambiente e pertanto necessitante di Valutazione Ambientale Strategica (di seguito VAS) e se poi i singoli progetti debbano essere sottoposti alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)”.
Per gli autori del ricorso, “la qualificazione di ‘Sistema Tram” consente di evidenziare “che non si tratta di esecuzione di singole tratte, ma di un piano complessivo inerente la mobilità urbana; la prova di ciò è “la circostanza che almeno due parcheggi previsti – quello sito in Via Liberta e quello Don Bosco – costituiscono variante del PRG (Piano Regolatore Generale)”.
Quindi ciò che è stato approvato con la Deliberazione del 28/11/2018 del Consiglio comunale, indipendentemente dal nome (“Sistema Tram”) , è quindi un piano per la realizzazione di un sistema tramviario all’interno del Programma Triennale delle OO.PP. (Opere Pubbliche)”.
“Sotto il profilo quantitativo – si legge sempre nel ricorso – l’imponenza delle opere di tale stralcio, pari a 25,00 Km di linee ferrate in doppio binario, da sola concretizzerà un rilevante effetto sull’ambiente e sulle sue componenti e cioè sugli impatti ambientali definiti come effetti significativi, diretti e indiretti, di un piano, di un programma o di un progetto, sui seguenti fattori:
popolazione e salute umana;
biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE;
territorio, suolo, acqua, aria e clima;
beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;
interazione tra i fattori sopra elencati”.
Insomma, quanto basta per giustificare una Valutazione Ambientale Strategica.
Nell’esposto si sottolinea la violazione dell’articolo 6 del Decreto Legislativo 152/06 e del diritto ad una reale partecipazione del pubblico e di una pubblicità funzionale al procedimento di valutazione di impatto ambientale di un piano o di un programma (VAS) (vedere la nota 1 sotto).
“Detti adempimenti, obbligatori per legge – si legge sempre nell’esposto – sono altresì coerenti alle disposizioni enunciate nella Convenzione di Aarhus, trattato internazionale entrato in vigore in Italia in virtù della legge di ratifica del 16/3/2001 n. 108, volto a garantire il diritto di accedere alle informazioni e di partecipare nelle decisioni in materia ambientale, il diritto alla trasparenza, alla partecipazione e all’accesso ai processi decisionali, così come il diritto a proporre ricorso se questi diritti non vengono rispettati”.
“Alla luce di quanto illustrato e ritenuto – leggiamo sempre nel ricorso – i ricorrenti rilevano che il Consiglio comunale, attraverso l’approvazione della delibera impugnata, ha preso una decisione programmatica, senza che fosse stato aperto un confronto reale con il pubblico ‘quando tutte le alternative sono ancora praticabili e tale partecipazione può avere un’influenza effettiva’ (Convenzione di Aarhaus) e senza avere fornito le pertinenti informazioni che dovevano far parte del ‘Rapporto ambientale’ che non risulta mai prodotto e senza avere acquisito né la VAS, né la VIA, approvando in violazione delle previsione dell’art.29 comma 1 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii un programma di opere che andava sottoposto a VAS e a VIA”.
“Né si può dire che non esistessero alternative che ugualmente potevano raggiungere lo scopo di una mobilità pubblica sostenibile”, si sottolinea sempre nel ricorso.
Seguono alcuni esempi di cose che non vanno nel piano:
“la tratta A intercetta, nel tratto di via Roma, un’area soggetta a rischio idraulico (secondo il PAI vigente) e a rischio per inondazione (secondo il PRG vigente), nonché un’area soggetta a vincolo archeologico (ex L. 1089/39) in corrispondenza dello sviluppo della tratta A su via della Libertà/Piazza T. Edison”.
Il PAI, per la cronaca, è il Piano di Assetto Idrogeologico della Sicilia che non può essere ignorato e che, invece, in un tratto dei 15 Km di Tram già realizzati, è stato ignorato (COME POTETE LEGGERE QUI).
“All’altezza di via della Libertà/Via Mario Rutelli la tratta A interseca un tratto tombinato del canale Passo di Rigano soggetto a vincolo ambientale fascia di rispetto corsi d’acqua 50 m (da PRG vigente)”;
“la tratta C lambisce un’area sottoposta a rischio inondazione in corrispondenza dello svincolo con viale Regione, e interseca in più punti (sullo ‘svincolo Basile con viale Regione’, su via Lussorio e su via Gustavo Roccella) un corso d’acqua superficiale soggetto a vincolo ‘fascia di rispetto corsi d’acqua 50 m’ (da PRG vigente). In corrispondenza di via Gustavo Roccella la tratta ricade marginalmente in un’area a rischio geologico che interessa l’alveo del fiume Oreto e quindi una zona SIC: ITA 020012 – Valle del Fiume Oreto, ed intercetta un’area soggetta a vincolo archeologico (ex L. 1089/39) in corrispondenza del Parco urbano Ninni Cassarà tra la via Basile e Via Altofonte”.
La sigla SIC, per la cronaca, sta ad indicare Sito d’Interesse Comunitario: zona nella quale non può passare un Tram!
“Ulteriore elemento che porta all’obbligatorietà della Verifica di assoggettabilità – si legge ancora nel ricorso – è la specifica previsione per progetti di parcheggi di uso pubblico con capacità superiori a 500 posti auto, risultando il numero di posti interranti ben oltre tale valore (908 di realizzazione pubblica ed ulteriori 1293 posti interrati di realizzazione con capitali privati e di cui non risulta la conformità al PRG)”.
Insomma, con l’occasione i ‘compagni’ che amministrano il Comune di Palermo hanno infilato i capitali privati per realizzare i parcheggi.
Complimenti ai ‘comunisti’ del Consiglio comunale di Palermo: pugno alzato e parcheggi privati. E niente VIA e VAS…
Duro il commento di Aldo Penna, parlamentare nazionale del Movimento 5 Stelle:
“Il progetto di una nuova linea di tram lungo via Libertà, a Palermo, senza una previa consultazione popolare, dimostra che la battaglia che il Movimento 5 Stelle sta conducendo in Parlamento per dare la parola ai cittadini con i referendum è più che giusta”.
Il riferimento è al disegno di legge sui referendum che, non a caso, nel Parlamento nazionale, è avversato dalla vecchia politica che – Palermo ne è l’esempio – non ne vuole sapere di far pronunciare i cittadini sulle grandi scelte strategiche.
“Dopo aver ‘immolato’ sull’altare degli appalti a ruota libera dell’Anello ferroviario la piazza più importante della città, cioè piazza Politeama, una piazza oggi sfregiata, dove sono stati abbattuti gli alberi e dove i lavori sono oggi bloccati e tali resteranno per chissà quanti anni ancora – prosegue Penna – l’amministrazione comunale ha deciso, senza ascoltare la città, che il Tram dovrà attraversare tutta la via Libertà, ovvero, la via principale di Palermo”.
“In democrazia – sottolinea il parlamentare nazionale del Movimento 5 Stelle – una scelta del genere viene ponderata, discussa, ascoltando il parere dei cittadini con un dibattito pubblico. Non credo di dire nulla di nuovo, visto che ciò è previsto dalla Convenzione di Aarhus, un trattato internazionale volto a garantire all’opinione pubblica e ai cittadini il diritto alla trasparenza e alla partecipazione. Bene hanno fatto, dunque, gli autori del ricorso a sottolineare anche questo particolare, che nella nostra società è oggi il cuore della democrazia”.
“Nella passata legislatura il centrosinistra, che governava il nostro Paese e la Regione siciliana – osserva Penna – toglieva risorse finanziarie alla stessa Regione, ai Comuni e alle Province della nostra Isola, istituzioni che oggi si ritrovano senza soldi, nell’impossibilità, in molti casi, di assicurare i servizi essenziali ai cittadini. Contestualmente – e questo è forse l’aspetto politicamente ‘criminale’ di questa vicenda – restituiva una parte di questi soldi ad alcune amministrazioni comunali della stessa parte politica per organizzare lucrosi appalti”.
“Una di queste città è Palermo – dice Penna – dove si riducono i servizi ai cittadini (la gestione dei rifiuti è un disastro, ma la ‘Grande informazione’ tace: forse perché il sindaco non si chiama Virginia Raggi) e dove gli studenti delle scuole cittadine sono senza riscaldamenti e, in alcuni casi, con gli edifici scolastici che cadono a pezzi. Ma dove, contemporaneamente, sono già pronti 450 milioni di euro per nuove linee di Tram. Nuovi appalti per gli amici, sotto il segno di una finta democrazia partecipativa. Ennesima dimostrazione che il centrosinistra, a Palermo, riesce ad organizzare solo affari e appalti sulla pelle dei cittadini”.
Duro anche il commento del coordinatore dei Verdi di Palermo, Filippo Occhipinti:
“Travestimenti e sprechi: ecco il Tram di Palermo dice Occhipinti -. Follia, è la sintesi che descrive finanziariamente le nuove tre linee e mezzo dei Tram di Palermo. Si continua a tirare in ballo l’ambiente in modo strumentale, ma l’ambiente non deve essere una etichetta per coprire affari d’oro ed imprecisati interessi”.
Occhipinti sferra un attacco a due capigruppo nel Consiglio comunale di palermo: al capogruppo di Sinistra Comune, Giusto Catania, e al capogruppo del PD “Renziano” Dario Chinnici:
“Li informiamo che con 300 dei 450 milioni di euro si potrebbero acquistare 500 Bus elettrici come quelli recentemente acquistati a Milano, subito e non, chissà tra quanti anni, pochi Tram. E magari con i 150 milioni che rimangono avviare una rete di colonnine elettriche in città, per ricaricare mezzi elettrici privati, e magari rifare l’intero manto stradale, e ancora dotare tutte le scuole cittadine prive di impianto di riscaldamento per i nostri figli. Informiamo il Sindaco, e i due consiglieri che hanno approvato in blocco 30 emendamenti in pochi minuti, che il progetto che hanno approvato riguarda un Tram a batterie, cioè un Autobus elettrico travestito, da Tram”.
“Un Travestimento milionario – dice sempre Occhipinti -. Rivendichiamo il diritto a difendere contemporaneamente ambiente e cittadini , noi Verdi siamo i continuatori della Democrazia Sociale. Palermo merita una amministrazione migliore e i palermitani più rispetto.m È ora di compattare tutte le forze sane e i migliori ed esperti della società civile per un grande progetto di città. Basta subire scelte da improvvisati e incompetente, nel migliore dei casi”.
Foto tratta da alamy.it
Nota 1 – Sia il tenore letterale dell’art. 6 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii, sia la corposa giurisprudenza in materia di obbligo di sottoporre a VAS le varianti del P.R.G (vedi : Corte costituzionale, sentenza n. 197 dell’11 luglio 2014,Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 27 aprile – 18 settembre 2017, n. 4352;Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 22 marzo 2018, n. 1838 in particolar modo per la presenza di parcheggi da realizzare con finanza di privati) non possono lasciare dubbi sulla violazione del suddetto articolo che tetstualmnete si trascrive:
“Art. 6 La Valutazione Ambientale Strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una Valutazione per tutti i piani e i programmi:
a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente,
per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del presente decreto;
b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d’incidenza ai sensi dell’articolo 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.
3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l’autorità competente valuti che producano impatti significativi sull’ambiente, secondo le disposizioni di cui all’articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell’area oggetto di intervento.
3-bis. L’autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all’articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull’ambiente.
3-ter. Per progetti di opere e interventi da realizzarsi nell’ambito del Piano
regolatore portuale, già sottoposti ad una valutazione ambientale strategica, e che rientrano tra le categorie per le quali è prevista la Valutazione di impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano regolatore portuale. Qualora il Piano regolatore Portuale ovvero le rispettive varianti abbiano contenuti tali da essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale nella loro interezza secondo le norme comunitarie, tale valutazione è effettuata secondo le modalità e le competenze previste dalla Parte Seconda del presente decreto ed è integrata dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali contenuti di pianificazione del Piano e sin conclude con un unico provvedimento.
4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:
a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato ricadenti nella disciplina di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;
b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;
c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l’incolumità pubblica;
c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito maziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati”.
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