Trovati i soldi per sostenere i disabili gravi: 51 milioni di Euro verranno tolti all’IRFIS

21 aprile 2017

Lo prevede la riscrittura dell’articolo 15 della legge Finanziaria regionale del 2017. I soldi – 51 milioni di Euro – verrebbero tolti dal Fondo unico dell’IRFIS FinSicilia spa. Servirà l’autorizzazione della Banca d’Italia? Sembra, invece, l’ennesima presa in giro il tentativo di togliere una parte dei fondi ai disabili psichici per sostenere i grandi disabili. Per un motivo semplice: perché mancano anche i soldi per sostenere i disabili psichici…

Da alcune settimane i giornali siciliani – e anche nazionali – affrontano sempre tale argomento. Il tema è quello dei disabili gravi della nostra isola lasciati senza assistenza. In buona parte se ne dovrebbe occupare lo Stato. Ma siccome Governo nazionale e regionale sono dello stesso colore politico – centrosinistra trazione PD – è stato deciso che è la Regione ad assumersi l’onere, organizzativo e, in buona parte, anche finanziario di organizzare questo servizio di assistenza. Il problema è uno: i soldi che non ci sono. Ma sembra che il Governo regionale abbia finalmente trovato la soluzione: in buona parte questi soldi dovrebbero essere tolti dal Fondo unico dell’IRFIS FinSicilia spa.

E’ noto che il Governo regionale – di fatto sostituendosi in buona parte allo Stato – avrebbe fino ad oggi trovato solo risorse finanziarie virtuali. Da qui le polemiche. E le riscritture di quella parte del disegno di legge sulla Finanziaria che istituire il Fondo regionale per la disabilità e per la non autosufficienza.

Da giorni si parla di far pagare l’assistenza ai disabili con una parte dei fondi che la Region eroga ai Comuni. I problemi sono due.

Il più importante – e attualmente irrisolvibile – è che la Regione, bene che vada, erogherà ai Comuni il Fondo per le Autonomia locali (circa 300 milioni di Euro) la prossima estate, o forse in autunno. Mentre i soldi ai disabili servono adesso.

Il secondo problema – più surreale che reale – è che i Comuni pagano già, in parte, l’assistenza ai disabili gravi. Insomma, il Governo regionale vorrebbe dare ai disabili gravi ciò che già è dei disabili gravi. Si tratterebbe, alla fine, di una mezza ‘tautologia’ finanziaria che potrebbe anche essere interpretata come una presa in giro.

Che fare? La soluzione è stata trovata, almeno in parte, prendendo i soldi da una società regionale che si occupa di credito: il già citato IRFIS FinSicilia spa (in calce potete leggere per esteso l’articolo 15 della Finanziaria riscritto con il prelievo di 51 milioni di Euro dall’IRSIS FinSicilia spa).

Non si tratta, però, di un ente regionale normale: si tratta, nel caso dell’IRFIS, di una Banca che dovrebbe essere vincolata al controllo della Banca d’Italia.

Se ne dovrebbe dedurre che il prelievo di 51 milioni di Euro dal Fondo unico dell’IRFIS FinSicilia spa dovrebbe passare dalla Banca d’Italia?

Non possiamo non notare la singolarità di quanto sta succedendo in Sicilia. Lo scorso anno il Governo regionale ha utilizzato per spesa corrente il fondo di rotazione della CRIAS (Cassa Regionale per il Credito agli Artigiani Siciliani). Circa 20 milioni di Euro che sostenevano le imprese artigiane e agricola.

Adesso, per pagare l’assistenza ai disabili, si dovrebbero togliere 51 milioni di Euro a IRFIS FinSicilia spa.

Che dire? Che il sostegno alle imprese non sembra la priorità dell’attuale Governo regionale.

C’è, poi, un’altra linea di finanziamento un po’ bizzarra: in pratica, si dovrebbero togliere una parte dei fondi ai disabili psichici per finanziare i disabili gravi.

A parte l’assurdità di una legge che toglie risorse a una categoria debole per sostenere un’altra categoria debole, va detto che questa parte della legge è impraticabile.

A noi, infatti, risulta che gli uffici dell’assessorato regionale alla Famiglia siano già da qualche anno letteralmente sommersi dalle lettere delle comunità alloggio che ospitano i disabili psichici. Queste comunità alloggio chiedono alla Regione di commissariare i Comuni che non pagano.

Insomma: se mancano i soldi per pagare l’assistenza ai disabili psichici dovrebbe essere impossibile pagare il servizio ai disabili gravi con i soldi che non ci sono!

 

Ecco qui di seguito il testo integrale dell’articolo 15 riscritto del disegno di legge sulla Finanziaria regionale 2017:

“Art. 15

Fondo regionale per la disabilità e per la non autosufficienza

l. È istituito il Fondo unico regionale per la disabilità e per la non
autosufficienza in favore dei soggetti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104,
articolo 3, comma 3, e di quelli con disabilità gravissima di cui all’articolo l
della legge regionale l marzo 2017, n. 4, di seguito denominato “Fondo”, al
fine di garantire l’attuazione dei livelli di assistenza, anche domiciliare, da
destinare, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, ad interventi di assistenza in
relazione al progetto individuale di vita, tenuto conto della situazione
economica equivalente (ISEE) e degli altri criteri che verranno stabiliti secondo
quanto previsto ai successivi commi 4 e 5. I criteri di individuazione dei
destinatari vengono aggiornati in coerenza con i decreti Ministeriali di riparto
del Fondo Nazionale per la non Autosufficienza.
2. Costituiscono fonti di finanziamento del “Fondo” le seguenti risorse:

a) Fondo regionale per la disabilità istituito con la legge regionale l marzo
2017, n. 4;
b) Fondi regionali dedicati, ivi comprese le rIsorse autorizzate con la
presente legge;
c) Fondo sanitario regionale, ivi compresi i risparmi derivanti dalle gare
centralizzate degli acquisti, che devono essere aggiuntivi rispetto alla spesa
sostenuta per il settore delle disabilità negli anni precedenti;
d) risorse statali finalizzate;
e) risorse degli enti locali in relazione alle specifiche competenze in materia
socio-assistenziale;
f) eventuali risorse di altri soggetti istituzionali.

3. Il “Fondo” finanzia le prestazioni ed i servizi socio-assistenziali e sociosanitari,
non sostitutivi di quelli sanitari, ai sensi della normativa vigente,
tenendo conto anche delle esigenze dei minori affetti da disabilità. Gli
interventi a carico del “Fondo”, nel rispetto dei vincoli previsti per le fonti di
finanziamento diverse da quelle regionali, possono essere erogati mediante
forme di assistenza diretta o indiretta e attraverso trasferimenti monetari, per le
quali ciascun avente diritto o rappresentante legale esercita la propria opzione.

4. Per l’esercizio finanziario 2017 i criteri e le modalità di erogazione degli
interventi di assistenza, di cui al comma 2, lettera b), ivi compresi i
trasferimenti monetari diretti, sono definiti con decreto del Presidente della
Regione, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su proposta dell’Assessore regionale per la famiglia, le
politiche sociali e il lavoro e dell’ Assessore regionale per la salute, previo
parere della VI Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana
“Servizi sociali e sanitari”.

5. A decorrere dall’esercizio finanziario 2018, l’Assessorato regionale della
famiglia e l’Assessorato regionale della salute elaborano il Piano regionale
degli interventi socio-sanitari integrato con il Piano sanitario regionale e con
gli altri interventi statali e degli enti locali. Le disposizioni attuative sono
definite con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi su proposta
dell’ Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro e
dell’ Assessore regionale per la salute, previo parere della VI Commissione
legislativa dell’Assemblea regionale siciliana “Servizi sociali e sanitari”.

6. I trasferimenti monetari diretti a valere sul Fondo unico di cui alla
presente legge sono erogati a ciascun soggetto in relazione al piano individuale
di assistenza attraverso la sottoscrizione di un “patto di cura” sottoposto a
verifiche periodiche.

7. All’articolo 6, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 è
aggiunto il seguente periodo: “Le Città metropolitane e i liberi Consorzi
comunali possono incrementare i livelli di assistenza anche con fondi propri.”.

8. La programmazione, la gestione ed il controllo del “Fondo” di cui al
presente articolo è attuata attraverso un adeguato sistema informativo, integrato
con analoghi servizi informativi previsti per la gestione dei fondi statali e del
fondo sanitario e altri sistemi informativi eventualmente esistenti, alimentato
da tutti gli operatori che a livello regionale e locale operano per lo gestione
delle risorse del “Fondo”.

9. Le risorse finanziarie di cui al comma 2, lettere a), b) e d), per l’esercizio
finanziario 2017, sono quantificate in misura pari a 148.680 migliaia di euro,
cui si provvede:

a) per l’importo stimato di 68.680 migliaia di euro con le risorse assegnate
alla Regione siciliana per gli anni 2016 e 2017 a valere sul Fondo nazionale
per le non autosufficienze istituito dall’articolo l, comma 1264, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le assegnazioni del Fondo nazionale
per le non autosufficienze, non utilizzate alla data di entrata in vigore
della presente legge, sono programmate nell’anno 2017 nel rispetto delle
disposizioni della presente legge;

b) per l’importo di 51.000 migliaia di euro mediante riduzione del Fondo
unico di cui all’articolo 65 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 1
Entro il termine perentorio del 15 maggio 2017 Irfis Finsicilia S.p.a
provvede a versare la predetta somma in entrata del bilancio della Regione.

c) per l’importo di 25.000 migliaia di euro mediante riduzione della spesa iscritta nella Missione 1 Programma 4 capitolo 217308;

d) per l’importo di 4.000 migliaia di euro mediante riduzione della spesa iscritta nella Missione 1 Programma 4 capitolo 216516.”

10. Le risorse finanziarie di cui al comma 2, lettere a), b) e d), per gli
esercizi finanziari 2018 e 2019, sono quantificate in 158.000 migliaia di euro
annui, cui si provvede:

a) per l’importo di 63.000 migliaia di euro annui a valere sulle risorse
derivanti dai processi di riforma relativi alle modalità di attribuzione alla
Regione delle entrate spettanti;

b) per l’importo di 59.000 migliaia di euro annui mediante riduzione delle
quote relative agli anni 2018 e 2019 del limite di impegno di cui al comma 4
dell’articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6;

c) per l’importo stimato di 36.000 migliaia di euro annui con le risorse
assegnate alla Regione siciliana per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere
sul Fondo nazionale per le non autosufficienze istituito dall’articolo l, comma
1264, della legge n. 296/2006.

11. Le risorse destinate al finanziamento delle comunità alloggio per i
disabili psichici iscritte alla Missione 12, Programma 2, Capitolo 182519
dell’ Allegato 1- Parte B, della presente legge, quantificate in 11.500 migliaia di
euro annui per il triennio 2017-2019, integrano le risorse regionali destinate al
sistema delle disabilità.

12. A decorrere dall’esercizio finanziario 2017 le risorse derivanti dai
risparmi delle gare della centrale acquisti del settore sanitario sono destinate,
nel rispetto della specifica disciplina vigente, nel limite annuo di 50.000
migliaia di euro, al finanziamento degli interventi in favore dei disabili di cui al
presente articolo.

13. A decorrere dall’esercizio finanziario 2020 il fondo di cui al presente
articolo, quantificato in 158.000 migliaia di euro annui, è finanziato con le
risorse annualmente assegnate alla Regione siciliana a valere sul Fondo
nazionale per le non autosufficienze istituito dall’articolo 1, comma 1264, della
legge n. 296/2006, stimate in 36.000 migliaia di euro annui, e per la differenza
a valere sulle risorse derivanti dai processi di riforma relativi alle modalità di
attribuzione alla Regione delle entrate spettanti.

14. Le risorse finanziare destinate annualmente ai soggetti con disabilità
gravissima di cui al comma 1 del presente articolo non possono essere inferiori
a 50.000 migliaia di euro annui.

15. All’articolo 91 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 le parole “e con una quota non inferiore al 50 per cento” sono sostituite dalle parole “nell’ambito della programmazione del”.

16. All’articolo 7, comma 7, della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6 e successive modifiche e integrazioni sono aggiunge le seguenti parole:
“quanto al 50 per cento sulla base del numero degli studenti iscritti e quanto al restante 50 per cento sulla base del numero degli studenti iscritti con disabilità. Per le finalità del presente comma, per il triennio 2017-2019 l’autorizzazione di I .. spesa di cui all’Allegato 1 – parte A, Missione 4, Programma l, Capitolo 373315 è incrementata dell’importo annuo di 250 migliaia di euro cui si provvede mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata dal medesimo Allegato l, Missione 4, Programma 6 per le finalità dell’articolo 9 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24.”.

17. Per l’esercizio finanziario 2017, a valere sulle risorse del Fondo per gli investimenti dei comuni di cui all’articolo 4, comma 8, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, la somma di 15,000 migliaia di euro, da iscrivere in un apposito capitolo del dipartimento regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, è utilizzata dai comuni per il
finanziamento di interventi finalizzati a favorire la mobilità e la vita indipendente dei soggetti con disabilità di cui al presente articolo ed in particolare:
– abbattimento delle barriere architettoniche nelle strade urbane, negli edifici pubblici, negli edifici scolastici e nei siti culturali;
– previsione di un posto auto riservato dinanzi a tutte le strutture scolastiche ed
agli uffici pubblici;
– adeguamento degli attraversamenti, con semafori, alle esigenze delle persone con disabilita’ visiva.
Con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell’ Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, sono definiti i criteri e le modalità per l’attribuzione ai comuni delle risorse di cui al presente comma.

17. All’articolo 29 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 le parole “predisposto dai servizi sociali del comune di residenza” sono sostituite con le parole “che preveda l’erogazione di interventi di assistenza secondo le modalità coerenti con i decreti ministeri ali di riparto del Fondo Nazionale per la non Autosufficienza”.

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